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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26537/2026

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il 01/01/1985 avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 01/01/1985 avverso la sentenza del 31/10/2019 del TRIBUNALE di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris