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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 17332/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22690-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1043 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 - controricorrente - Data pubblicazione 27/05/2022 avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 401/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RITENUTO

1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 58 del 2016, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Provincia di Oristano nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA].

2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale facendo presente di essere dipendente della Provincia dal 20 luglio 1987, inserito originariamente nella 8^ qualifica funzionale e con le mansioni di funzionario responsabile del servizio tecnico.

Deduceva che un requisito per l’assunzione era stato il possesso della laurea in ingegneria civile e l’iscrizione all’albo professionale.

Dal gennaio 2009 gli era stata attribuita la responsabilità del servizio progettazione e direzione lavori edili, qualificata dall’Ente come posizione organizzativa, con l’attribuzione della relativa indennità.

Il 13 gennaio 2011 la Provincia aveva approvato il nuovo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 regolamento sull’ordinamento degli uffici e del Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 personale, con cui disciplinava, tra l’altro, l’area delle posizioni organizzative e la disciplina dell’alta professionalità, secondo quanto previsto dagli artt. 8 del CCNL 1° aprile 1999 e 10 del CCNL 23 gennaio 2004 del [OSCURATO:PERSONA] e autonomie locali.

Faceva presente che l’Ente, con le deliberazioni nn. 35 e 36 del 2012 della Giunta, aveva abolito il Servizio progettazione e Direzione lavori edili, fino ad allora da lui diretto, riducendolo ad un semplice ufficio e privandolo dell’incarico di responsabile del servizio.

Con gli stessi atti non gli era stata riconosciuta la figura dell’alta professionalità, cui riteneva di avere diritto.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di illegittimità delle suddette delibere e degli atti presupposti nella parte in cui disconoscevano il proprio diritto all’attribuzione dell’alta professionalità, con il riconoscimento del relativo incarico e del trattamento economico previsto con decorrenza dal 1° marzo 2012.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

3. La Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, dopo aver riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 10 del CCNL 22 gennaio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 2004 “valorizzazione delle alte professionalità” e 8 del Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 CCNL 31 marzo 1999, sul sistema di classificazione del personale.

Rilevava che dal suddetto quadro negoziale emergeva che l’alta professionalità rinviene uno dei presupposti nel possesso di diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali (art. 8, comma 1, cit.), e che è possibile valorizzare la professionalità di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. a; la valorizzazione avviene mediante il conferimento di incarichi a termine (art. 10, comma 1, cit.) a seguito dell’adozione di atti organizzativi di diritto comune (art. 10, comma 3, lett. a, cit.).

La sentenza del Tribunale aveva riconosciuto il diritto dell’attore sulla base dell’art. 28 del regolamento dei servizi e del personale della Provincia, che prevedeva che l’incarico di alta professionalità venisse assegnato al personale inquadrato nella cat.

D, caratterizzato dall’assunzione di particolari e significative responsabilità di prodotto e di risultato.

Tali presupposti si erano verificati in concreto, perché il ricorrente aveva lavorato come responsabile del servizio tecnico, aveva svolto attività di progettazione di lavori e direzione lavori, ed F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 era iscritto all’albo professionale.

Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Tanto premesso, la Corte d’Appello, dopo avere affermato che il Tribunale considerava l’alta professionalità come voce economica collegata allo svolgimento di mansioni particolarmente qualificate ed esistenti in concreto, ha statuito di non condividere tale interpretazione, e che l’incarico di alta professionalità non è una voce retributiva del trattamento cat.

D nel complesso considerata, ma una particolare forma di compenso collegata alla preventiva individuazione di una specifica posizione nell’organigramma dell’Ente e dell’inserimento di un determinato soggetto in quella specifica posizione, oppure, esattamente con lo stesso contenuto, collegata alla preventiva ricognizione e valutazione delle attività svolte, e che s’intende valorizzare, con l’individuazione formale delle stesse nell’ambito di una valutazione organizzativa complessiva, ed all’attribuzione infine, della “posizione” allo specifico dipendente individuato.

Si trattava di elementi differenziati e tutti necessari per l’esistenza del diritto azionato in giudizio, che però non erano presenti nel caso concreto.

L’art. 28 del Regolamento non era l’atto organizzativo richiesto dalla previsione contrattuale perché non ne F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 possedeva le caratteristiche sostanziali, ma era solo una Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 previsione generica che echeggiava e nulla aggiungeva ai requisiti generali della contrattazione collettiva, e che presupponeva sempre l’adozione di atti organizzativi di diritto comune di cui al comma 3 dell’art. 10 in esame.

Tali atti organizzativi erano le delibere nn. 35 e 36 del 2012 che non prevedevano in organico un posto di alta professionalità relativo alla posizione del ricorrente.

Il giudice di appello, quindi, ha qualificato tali delibere come atti di diritto comune, in quanto tali non disapplicabili.

Inoltre, atteso che l’incarico di “alta professionalità” è a tempo determinato, il termine era elemento essenziale del patto aggiunto al contratto di lavoro che il Tribunale non aveva considerato, riconoscendo al lavoratore un diritto a tempo indeterminato.

In conclusione, anche disapplicando le delibere in questione, il diritto non poteva essere riconosciuto in assenza dell’atto organizzativo presupposto, poiché non poteva derivare direttamente dall’art. 28 del Regolamento dell’Ente , e le delibere a loro volta non prevedevano tale posizione nell’organigramma.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di impugnazione.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016

5. Resiste la Provincia di Oristano con controricorso.

Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022

6. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità Data pubblicazione 27/05/2022 dell’udienza pubblica.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999, art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento al ricorrente dell’incarico di alta professionalità.

1.1. Il ricorrente prospetta l’iter argomentativo della sentenza di primo grado deducendo che la Corte d’Appello, attraverso una falsa ricostruzione degli argomenti della sentenza di primo grado, che richiama, ha negato il diritto dallo stesso vantato, con violazione di legge già operata dalla Provincia laddove violava il proprio Regolamento e le norme contrattuali richiamate all’art. 28, che aveva previsto tra le caratteristiche essenziali per il riconoscimento dell’alta professionalità quella di ricoprire all’interno dell’Ente un ruolo per il quale fosse obbligatoria l’iscrizione ad un albo professionale, titolo di cui lo stesso era in possesso e che era stato requisito per accedere al concorso con cui era stato assunto dalla Provincia di Oristano, come previsto dalla legge reg. n. 5 del 2007, art. 11, comma F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022

2. Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 In particolare, il ricorrente si duole della statuizione della Corte d’Appello che aveva imputato alla sentenza di primo grado di considerare l’alta professionalità una voce retributiva ricollegata alle mansioni svolte dal lavoratore, ricordando invece che il Tribunale aveva evidenziato che tali incarichi valorizzavano competenze elevate.

Inoltre, il Tribunale non aveva affermato che il regolamento era l’atto organizzativo di diritto comune, ma la norma regolamentare con la quale la Provincia di Oristano traduce in una disposizione concreta il dettato della contrattazione collettiva che definisce le alte professionalità.

Esso ricorrente, tra tutti i dipendenti della Provincia di Oristano, era l’unico inquadrato nella categoria D1 e D3, le cui mansioni prevedevano lo svolgimento di attività professionale con obbligo di iscrizione all’albo.

Di talchè era corretta la pronuncia di primo grado che era stata disattesa dalla sentenza di appello, violando le disposizioni del contratto collettivo. 1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.

Occorre chiarire che come già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass., n.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 8251 del 2019, n. 29021 del 2018, n. 18254 del 2014) Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 che la sentenza di appello, anche se integralmente Data pubblicazione 27/05/2022 confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso v. anche Cass.n. 2955 del 2013).

Restano, infatti, eccezionali le ipotesi (di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc .civ.) rispondenti all’esigenza di garantire il basilare principio del “doppio grado di giudizio” di rimessione della causa al giudice di prima istanza.

A ciò va aggiunto che (Cass., n. 2078 del 1998, n. 9670 del 2003, 28487 del 2005) la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d’impugnazione, senza obbligo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Venendo al ricorso per cassazione per il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., va rilevato che è inammissibile il vizio di violazione di legge qualora la parte non indichi le norme di diritto sostanziale che sarebbero state violate né indichi quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse.

Questa Suprema Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che (Cass., SU, Data pubblicazione 27/05/2022 n. 23745 del 2020) l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

In ragione dei suddetti principi sono inammissibili le doglianze promosse dal ricorrente aderendo e richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, per contestare la sentenza di appello, senza confrontarsi con le statuizioni rese della sentenza di appello in ragione dell’effetto devolutivo oltre che sostitutivo del mezzo di gravame, in relazione ai motivi di impugnazione e alle difese.

Il ricorrente - nello svolgimento del motivo - ha F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la mancata disapplicazione degli atti organizzativi generali (delibere n. 35 e 36 del 2012 della Giunta provinciale di Oristano) che hanno negato all’ing.

Todde l’incarico di alta professionalità pur in presenza dei requisiti di legge.

Violazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 10 CCNL enti locali 22 gennaio 2004 e all’art. 8 del CCNL enti locali del 31 marzo 1999 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Il ricorrente si duole della riforma della sentenza di primo grado laddove aveva disposto la disapplicazione delle delibere della Provincia nn. 35 e 36 del 2012, che nell’ambito della riorganizzazione degli uffici stabilita dal nuovo regolamento generale degli uffici e dei servizi, non avevano riconosciuto al ricorrente l’incarico di alta professionalità, pur avendone i requisiti previsti dalla contrattazione e dal regolamento stesso.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il dubbio della legittimità delle delibere derivava da come era stata snellita la struttura con il contenimento delle posizioni organizzative.

Con le delibere 35 e 36 si era avuto un contenimento delle posizioni organizzative divenute 26 e 3 posizioni di lata professionalità, di cui due nell’avvocatura, ma uno di queste ultime era stata abolita a seguito del collocamento a riposo dell’avvocato che la rivestiva e non ripristinata.

Ciò dimostrava che erano state istituite in ragione della persona e non della necessità, le cariche erano state istituite e gli incarichi affidati a settori bloccati con l’individuazione preventiva delle persone.

Mancava il rispetto dell’art. 9, comma 2, del CCNL del 1999.

La sentenza di primo grado aveva colto le distorsioni poste in essere.

Il giudice di appello, pur affermando che non poteva ingerirsi nell’attività organizzativa salvo che fosse stato violato il principio generale di correttezza e buona fede, aveva poi cancellato la sentenza di primo grado che aveva rimosso un comportamento della Provincia che violava tale principio.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Occorre premettere che il quadro normativo di riferimento è rappresentato in materia di alte professionalità dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999 Regione - [OSCURATO:PERSONA], e dall’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina contrattuale in esame delinea posizioni di lavoro che non danno luogo ad un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano l’attribuzione di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (cfr., Cass.

S.U. n. 16540 del 2008; Cass. n. 20855 del 2015, n. 8141 del 2018).

2.3. Questa Corte (Cass., n. 32950 del 2021 e le pronunce dalla stessa richiamate) ha già affermato che F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 il diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha Data pubblicazione 27/05/2022 istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell'attività organizzativa dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato.

I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n. 11198 del 2015 e da Cass. n. 15902 del 2018 anche in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità con quanto già statuito da Cass.

S.U. n. 16540 del 2008, che l’apparente diversità di formulazione delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti non legittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di servizio sono comunque valorizzate nell’art. 9, che subordina l’istituzione delle posizioni organizzate all'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29 del 1993 (all’epoca vigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche dell’ente, all'istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 valutazione.

Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 Si è inoltre statuito (citata Cass., n. 32950 del 2021) Data pubblicazione 27/05/2022 che i principi fissati dall’art. 97 Cost. (originario comma 1, ora comma 2 all’esito dell'integrazione effettuata dalla legge cost. n. 1 del 2012) si traducono sul piano contrattuale nel necessario rispetto, imposto al datore di lavoro pubblico così come a quello privato, dei canoni generali di correttezza e buona fede (cfr. fra le tante, Cass., S.U. n. 21671 del 2013), dai quali discende l’obbligo per l’amministrazione pubblica, non solo di attenersi alle disposizioni dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare.

Ne deriva che il sindacato del giudice sulla legittimità della selezione, in relazione ai criteri indicati ed alle scelte operate, resta limitato all'accertamento del rispetto delle disposizioni legali e contrattuali che disciplinano la procedura e, quanto alle regole fissate dal datore di lavoro, al riscontro (Cass. n. 11127 del 2004 cit.) «del rapporto esterno fra criterio e finalità della selezione, con esclusione della possibilità di penetrare nel merito della regola e ancor meno nel merito della F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 concreta valutazione, in relazione al quale il datore Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 conserva la propria discrezionalità».

2.4. Tanto premesso, si osserva che nell’impugnare la sentenza di appello, benché il ricorrente deduca che le delibere nn. 35 e 36 del 2012 contrastino con i principi di correttezza e buona fede e con l’art. 9 del CCNL, pur allegandole, non ne riporta il contenuto che intenderebbe contestare e cioè le affermazioni nelle stesse contenute su criteri e condizioni per l’individuazione delle alte professionali, che sarebbero in contrasto con i parametri contrattuali e legali invocati, ma incentra la censura relativa alle alte professionalità costituite, attraverso stralcio della motivazione della sentenza di primo grado, che riporta nel motivo, e la prospettazione dell’erronea lettura della stessa, in particolare quanto all’art. 28 del Regolamento, da parte della Corte d’Appello, contrapponendo quindi la propria adesione alla sentenza del Tribunale alla decisione della Corte d’Appello.

La formulazione della doglianza è, quindi, in contrasto con i requisiti di specificità di cui all’art. 366, co. 1, cod. proc. civ. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la suddetta norma nel suo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 insieme esprime, con riferimento in particolare, qui, ai Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si rileva la Data pubblicazione 27/05/2022 necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita e completa dei passaggi degli atti e documenti su cui i motivi si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per questa Corte di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (cfr., sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469, Cass., n. 6485 del 2021).

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata perché non aveva motivato circa il fatto che l’iscrizione all’albo professionale costituisse un requisito essenziale per la Provincia di Oristano per il riconoscimento dell’alta professionalità.

Tale fatto decisivo aveva formato oggetto di discussione tra le parti.

Ciò era previsto dall’art. 28 del Regolamento rispetto al quale la mancata attribuzione dell’alta professionalità ad esso ricorrente, iscritto all’albo come peraltro previsto dalla legge reg. n. 5 del 2007, art. 11, comma 2, che riprendeva l’art. 90 del Codice degli appalti, si F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel momento in cui il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17332/2022, Data pubblicazione 27/05/2022 iscritto all’albo ingegneri veniva investito del compito di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (oltre che responsabile unico del procedimento) e nel momento in cui la Provincia di Oristano affermava nel regolamento che l’iscrizione all’albo era conditio sine qua non per l’attribuzione dell’alta professionalità, la stessa andava conferita ad esso ricorrente.

L’attribuzione della stessa solo all’avvocato o al giornalista interni all’ente era una sperequazione arbitraria ed illogica, anche in ragione degli anni di servizio del ricorrente.

Atteso che l’iscrizione all’albo era una conditio sine qua non e non un semplice requisito, l’attribuzione dell’alta professionalità doveva essere necessariamente riconosciuta a coloro che avevano tali caratteristiche.

Diversamente, sarebbero state attribuite ad personam.

Il ricorrente contestava altresì la nota 083/ris del 14 maggio 2012 del Presidente della Provincia con cui gli era stato contestato che la sua qualifica di istruttore direttivo tecnico D1, inferiore a D3, non necessariamente deve possedere il requisito dell’iscrizione all’albo professionale, in quanto priva di pregio giuridico, atteso che le attività che gli erano state F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 demandate richiedevano l’iscrizione all’albo. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 l’analisi del fatto che l’iscrizione del ricorrente all’albo era indispensabile per lo svolgimento della sua attività di responsabile del servizio tecnico e che costituiva requisito fondamentale previsto dalla norma pattizia e dal regolamento per l’incarico di alta professionalità era stato omesso; diversamente avrebbe portato a sconfessare l’operato della Provincia.

3.1. Il motivo è inammissibile.

L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la Data pubblicazione 27/05/2022 sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053 del 2014, n. 25573 del 2020).

Inoltre, la riscrittura della norma deve interpretarsi alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022

3.2. La sentenza di appello ha reso strutturata e comprensibile motivazione ben lungi dall’apparenza, il contenuto della quale quindi non è sindacabile da questa Corte, e ha preso in esame il dato dell’iscrizione all’albo ingegneri del ricorrente.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL enti locali del 22 gennaio 2004, nella parte in cui attribuisce all’apposizione del termine all’incarico di “alta professionalità” la natura di elemento essenziale del patto aggiunto al contratto di lavoro in difetto di espressa previsione normativa (art. 360, n.3, cod. proc. civ.).

È censurata la statuizione che ha attribuito carattere di contenuto essenziale del patto aggiunto al contratto di lavoro all’apposizione del termine all’incarico di alta professionalità, senza che nessuna disposizione contrattuale collettiva statuisse né sulla essenzialità del termine in questione né sulla durata dello stesso.

Il ricorrente ripercorre l’art. 10 del CCNL che non specifica quanto esteso nel tempo debba essere il termine, di talchè lo stesso non costituisce elemento essenziale.

Non rispondeva al vero che la sentenza di primo grado F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

Da un lato, la disciplina contrattuale è chiara nell’attribuire carattere temporaneo, come ha affermato la giurisprudenza richiamata al punto 2.2.; dall’altro la sentenza d’appello è censurata, incorrendo in inammissibilità, tramite gli argomenti della decisione di primo grado.

5. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500, per compensi professionali, euro 200,00 per F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22690-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1043 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 - controricorrente - Data pubblicazione 27/05/2022 avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 401/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO 1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 58 del 2016, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Provincia di Oristano nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale facendo presente di essere dipendente della Provincia dal 20 luglio 1987, inserito originariamente nella 8^ qualifica funzionale e con le mansioni di funzionario responsabile del servizio tecnico. Deduceva che un requisito per l’assunzione era stato il possesso della laurea in ingegneria civile e l’iscrizione all’albo professionale. Dal gennaio 2009 gli era stata attribuita la responsabilità del servizio progettazione e direzione lavori edili, qualificata dall’Ente come posizione organizzativa, con l’attribuzione della relativa indennità. Il 13 gennaio 2011 la Provincia aveva approvato il nuovo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 regolamento sull’ordinamento degli uffici e del Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 personale, con cui disciplinava, tra l’altro, l’area delle posizioni organizzative e la disciplina dell’alta professionalità, secondo quanto previsto dagli artt. 8 del CCNL 1° aprile 1999 e 10 del CCNL 23 gennaio 2004 del [OSCURATO:PERSONA] e autonomie locali. Faceva presente che l’Ente, con le deliberazioni nn. 35 e 36 del 2012 della Giunta, aveva abolito il Servizio progettazione e Direzione lavori edili, fino ad allora da lui diretto, riducendolo ad un semplice ufficio e privandolo dell’incarico di responsabile del servizio. Con gli stessi atti non gli era stata riconosciuta la figura dell’alta professionalità, cui riteneva di avere diritto. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di illegittimità delle suddette delibere e degli atti presupposti nella parte in cui disconoscevano il proprio diritto all’attribuzione dell’alta professionalità, con il riconoscimento del relativo incarico e del trattamento economico previsto con decorrenza dal 1° marzo 2012. Il Tribunale accoglieva la domanda. 3. La Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, dopo aver riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 10 del CCNL 22 gennaio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 2004 “valorizzazione delle alte professionalità” e 8 del Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 CCNL 31 marzo 1999, sul sistema di classificazione del personale. Rilevava che dal suddetto quadro negoziale emergeva che l’alta professionalità rinviene uno dei presupposti nel possesso di diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali (art. 8, comma 1, cit.), e che è possibile valorizzare la professionalità di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. a; la valorizzazione avviene mediante il conferimento di incarichi a termine (art. 10, comma 1, cit.) a seguito dell’adozione di atti organizzativi di diritto comune (art. 10, comma 3, lett. a, cit.). La sentenza del Tribunale aveva riconosciuto il diritto dell’attore sulla base dell’art. 28 del regolamento dei servizi e del personale della Provincia, che prevedeva che l’incarico di alta professionalità venisse assegnato al personale inquadrato nella cat. D, caratterizzato dall’assunzione di particolari e significative responsabilità di prodotto e di risultato. Tali presupposti si erano verificati in concreto, perché il ricorrente aveva lavorato come responsabile del servizio tecnico, aveva svolto attività di progettazione di lavori e direzione lavori, ed F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 era iscritto all’albo professionale. Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Tanto premesso, la Corte d’Appello, dopo avere affermato che il Tribunale considerava l’alta professionalità come voce economica collegata allo svolgimento di mansioni particolarmente qualificate ed esistenti in concreto, ha statuito di non condividere tale interpretazione, e che l’incarico di alta professionalità non è una voce retributiva del trattamento cat. D nel complesso considerata, ma una particolare forma di compenso collegata alla preventiva individuazione di una specifica posizione nell’organigramma dell’Ente e dell’inserimento di un determinato soggetto in quella specifica posizione, oppure, esattamente con lo stesso contenuto, collegata alla preventiva ricognizione e valutazione delle attività svolte, e che s’intende valorizzare, con l’individuazione formale delle stesse nell’ambito di una valutazione organizzativa complessiva, ed all’attribuzione infine, della “posizione” allo specifico dipendente individuato. Si trattava di elementi differenziati e tutti necessari per l’esistenza del diritto azionato in giudizio, che però non erano presenti nel caso concreto. L’art. 28 del Regolamento non era l’atto organizzativo richiesto dalla previsione contrattuale perché non ne F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 possedeva le caratteristiche sostanziali, ma era solo una Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 previsione generica che echeggiava e nulla aggiungeva ai requisiti generali della contrattazione collettiva, e che presupponeva sempre l’adozione di atti organizzativi di diritto comune di cui al comma 3 dell’art. 10 in esame. Tali atti organizzativi erano le delibere nn. 35 e 36 del 2012 che non prevedevano in organico un posto di alta professionalità relativo alla posizione del ricorrente. Il giudice di appello, quindi, ha qualificato tali delibere come atti di diritto comune, in quanto tali non disapplicabili. Inoltre, atteso che l’incarico di “alta professionalità” è a tempo determinato, il termine era elemento essenziale del patto aggiunto al contratto di lavoro che il Tribunale non aveva considerato, riconoscendo al lavoratore un diritto a tempo indeterminato. In conclusione, anche disapplicando le delibere in questione, il diritto non poteva essere riconosciuto in assenza dell’atto organizzativo presupposto, poiché non poteva derivare direttamente dall’art. 28 del Regolamento dell’Ente , e le delibere a loro volta non prevedevano tale posizione nell’organigramma. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di impugnazione.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 5. Resiste la Provincia di Oristano con controricorso. Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 6. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità Data pubblicazione 27/05/2022 dell’udienza pubblica. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999, art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento al ricorrente dell’incarico di alta professionalità. 1.1. Il ricorrente prospetta l’iter argomentativo della sentenza di primo grado deducendo che la Corte d’Appello, attraverso una falsa ricostruzione degli argomenti della sentenza di primo grado, che richiama, ha negato il diritto dallo stesso vantato, con violazione di legge già operata dalla Provincia laddove violava il proprio Regolamento e le norme contrattuali richiamate all’art. 28, che aveva previsto tra le caratteristiche essenziali per il riconoscimento dell’alta professionalità quella di ricoprire all’interno dell’Ente un ruolo per il quale fosse obbligatoria l’iscrizione ad un albo professionale, titolo di cui lo stesso era in possesso e che era stato requisito per accedere al concorso con cui era stato assunto dalla Provincia di Oristano, come previsto dalla legge reg. n. 5 del 2007, art. 11, comma F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 2. Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 In particolare, il ricorrente si duole della statuizione della Corte d’Appello che aveva imputato alla sentenza di primo grado di considerare l’alta professionalità una voce retributiva ricollegata alle mansioni svolte dal lavoratore, ricordando invece che il Tribunale aveva evidenziato che tali incarichi valorizzavano competenze elevate. Inoltre, il Tribunale non aveva affermato che il regolamento era l’atto organizzativo di diritto comune, ma la norma regolamentare con la quale la Provincia di Oristano traduce in una disposizione concreta il dettato della contrattazione collettiva che definisce le alte professionalità. Esso ricorrente, tra tutti i dipendenti della Provincia di Oristano, era l’unico inquadrato nella categoria D1 e D3, le cui mansioni prevedevano lo svolgimento di attività professionale con obbligo di iscrizione all’albo. Di talchè era corretta la pronuncia di primo grado che era stata disattesa dalla sentenza di appello, violando le disposizioni del contratto collettivo. 1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. Occorre chiarire che come già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass., n.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 8251 del 2019, n. 29021 del 2018, n. 18254 del 2014) Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 che la sentenza di appello, anche se integralmente Data pubblicazione 27/05/2022 confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso v. anche Cass.n. 2955 del 2013). Restano, infatti, eccezionali le ipotesi (di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc .civ.) rispondenti all’esigenza di garantire il basilare principio del “doppio grado di giudizio” di rimessione della causa al giudice di prima istanza. A ciò va aggiunto che (Cass., n. 2078 del 1998, n. 9670 del 2003, 28487 del 2005) la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d’impugnazione, senza obbligo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 di primo grado. Venendo al ricorso per cassazione per il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., va rilevato che è inammissibile il vizio di violazione di legge qualora la parte non indichi le norme di diritto sostanziale che sarebbero state violate né indichi quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse. Questa Suprema Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 violazione (Cass., n. 635 del 2015, n. 17570 del 2020). Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che (Cass., SU, Data pubblicazione 27/05/2022 n. 23745 del 2020) l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. In ragione dei suddetti principi sono inammissibili le doglianze promosse dal ricorrente aderendo e richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, per contestare la sentenza di appello, senza confrontarsi con le statuizioni rese della sentenza di appello in ragione dell’effetto devolutivo oltre che sostitutivo del mezzo di gravame, in relazione ai motivi di impugnazione e alle difese. Il ricorrente - nello svolgimento del motivo - ha F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 richiamato il contenuto di alcune norme contrattuali di Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 cui ha lamentato la violazione, ma le ha illustrate e raffrontate con alcune statuizioni della sentenza impugnata per il tramite della motivazione e del decisum della sentenza di primo grado, che come si è detto è sostituita da quella d’appello e non può costituire parametro per la verifica della correttezza di quest’ultima. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la mancata disapplicazione degli atti organizzativi generali (delibere n. 35 e 36 del 2012 della Giunta provinciale di Oristano) che hanno negato all’ing. Todde l’incarico di alta professionalità pur in presenza dei requisiti di legge. Violazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 10 CCNL enti locali 22 gennaio 2004 e all’art. 8 del CCNL enti locali del 31 marzo 1999 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Il ricorrente si duole della riforma della sentenza di primo grado laddove aveva disposto la disapplicazione delle delibere della Provincia nn. 35 e 36 del 2012, che nell’ambito della riorganizzazione degli uffici stabilita dal nuovo regolamento generale degli uffici e dei servizi, non avevano riconosciuto al ricorrente l’incarico di alta professionalità, pur avendone i requisiti previsti dalla contrattazione e dal regolamento stesso.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 Con tale statuizione la Corte d’Appello si era appiattita Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 sulle deduzioni esposte dalla Provincia nell’atto di appello che però erano infondate e indice di malafede nei confronti del ricorrente. Il dubbio della legittimità delle delibere derivava da come era stata snellita la struttura con il contenimento delle posizioni organizzative. Con le delibere 35 e 36 si era avuto un contenimento delle posizioni organizzative divenute 26 e 3 posizioni di lata professionalità, di cui due nell’avvocatura, ma uno di queste ultime era stata abolita a seguito del collocamento a riposo dell’avvocato che la rivestiva e non ripristinata. Ciò dimostrava che erano state istituite in ragione della persona e non della necessità, le cariche erano state istituite e gli incarichi affidati a settori bloccati con l’individuazione preventiva delle persone. Mancava il rispetto dell’art. 9, comma 2, del CCNL del 1999. La sentenza di primo grado aveva colto le distorsioni poste in essere. Il giudice di appello, pur affermando che non poteva ingerirsi nell’attività organizzativa salvo che fosse stato violato il principio generale di correttezza e buona fede, aveva poi cancellato la sentenza di primo grado che aveva rimosso un comportamento della Provincia che violava tale principio.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Si era trattato di un uso arbitrario e illegittimo Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 dell’istituto dettato da scelte di natura politica, come Data pubblicazione 27/05/2022 aveva rilevato la sentenza di primo grado, e che avevano illegittimamente danneggiato il ricorrente. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Occorre premettere che il quadro normativo di riferimento è rappresentato in materia di alte professionalità dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999 Regione - [OSCURATO:PERSONA], e dall’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina contrattuale in esame delinea posizioni di lavoro che non danno luogo ad un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano l’attribuzione di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (cfr., Cass. S.U. n. 16540 del 2008; Cass. n. 20855 del 2015, n. 8141 del 2018). 2.3. Questa Corte (Cass., n. 32950 del 2021 e le pronunce dalla stessa richiamate) ha già affermato che F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 il diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha Data pubblicazione 27/05/2022 istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell'attività organizzativa dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato. I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n. 11198 del 2015 e da Cass. n. 15902 del 2018 anche in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 31 marzo 1999 di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità con quanto già statuito da Cass. S.U. n. 16540 del 2008, che l’apparente diversità di formulazione delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti non legittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di servizio sono comunque valorizzate nell’art. 9, che subordina l’istituzione delle posizioni organizzate all'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29 del 1993 (all’epoca vigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche dell’ente, all'istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 valutazione. Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 Si è inoltre statuito (citata Cass., n. 32950 del 2021) Data pubblicazione 27/05/2022 che i principi fissati dall’art. 97 Cost. (originario comma 1, ora comma 2 all’esito dell'integrazione effettuata dalla legge cost. n. 1 del 2012) si traducono sul piano contrattuale nel necessario rispetto, imposto al datore di lavoro pubblico così come a quello privato, dei canoni generali di correttezza e buona fede (cfr. fra le tante, Cass., S.U. n. 21671 del 2013), dai quali discende l’obbligo per l’amministrazione pubblica, non solo di attenersi alle disposizioni dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare. Ne deriva che il sindacato del giudice sulla legittimità della selezione, in relazione ai criteri indicati ed alle scelte operate, resta limitato all'accertamento del rispetto delle disposizioni legali e contrattuali che disciplinano la procedura e, quanto alle regole fissate dal datore di lavoro, al riscontro (Cass. n. 11127 del 2004 cit.) «del rapporto esterno fra criterio e finalità della selezione, con esclusione della possibilità di penetrare nel merito della regola e ancor meno nel merito della F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 concreta valutazione, in relazione al quale il datore Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 conserva la propria discrezionalità». 2.4. Tanto premesso, si osserva che nell’impugnare la sentenza di appello, benché il ricorrente deduca che le delibere nn. 35 e 36 del 2012 contrastino con i principi di correttezza e buona fede e con l’art. 9 del CCNL, pur allegandole, non ne riporta il contenuto che intenderebbe contestare e cioè le affermazioni nelle stesse contenute su criteri e condizioni per l’individuazione delle alte professionali, che sarebbero in contrasto con i parametri contrattuali e legali invocati, ma incentra la censura relativa alle alte professionalità costituite, attraverso stralcio della motivazione della sentenza di primo grado, che riporta nel motivo, e la prospettazione dell’erronea lettura della stessa, in particolare quanto all’art. 28 del Regolamento, da parte della Corte d’Appello, contrapponendo quindi la propria adesione alla sentenza del Tribunale alla decisione della Corte d’Appello. La formulazione della doglianza è, quindi, in contrasto con i requisiti di specificità di cui all’art. 366, co. 1, cod. proc. civ. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la suddetta norma nel suo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 insieme esprime, con riferimento in particolare, qui, ai Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si rileva la Data pubblicazione 27/05/2022 necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita e completa dei passaggi degli atti e documenti su cui i motivi si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per questa Corte di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (cfr., sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469, Cass., n. 6485 del 2021). 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata perché non aveva motivato circa il fatto che l’iscrizione all’albo professionale costituisse un requisito essenziale per la Provincia di Oristano per il riconoscimento dell’alta professionalità. Tale fatto decisivo aveva formato oggetto di discussione tra le parti. Ciò era previsto dall’art. 28 del Regolamento rispetto al quale la mancata attribuzione dell’alta professionalità ad esso ricorrente, iscritto all’albo come peraltro previsto dalla legge reg. n. 5 del 2007, art. 11, comma 2, che riprendeva l’art. 90 del Codice degli appalti, si F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 poneva in contrasto. Nel momento in cui il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17332/2022, Data pubblicazione 27/05/2022 iscritto all’albo ingegneri veniva investito del compito di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (oltre che responsabile unico del procedimento) e nel momento in cui la Provincia di Oristano affermava nel regolamento che l’iscrizione all’albo era conditio sine qua non per l’attribuzione dell’alta professionalità, la stessa andava conferita ad esso ricorrente. L’attribuzione della stessa solo all’avvocato o al giornalista interni all’ente era una sperequazione arbitraria ed illogica, anche in ragione degli anni di servizio del ricorrente. Atteso che l’iscrizione all’albo era una conditio sine qua non e non un semplice requisito, l’attribuzione dell’alta professionalità doveva essere necessariamente riconosciuta a coloro che avevano tali caratteristiche. Diversamente, sarebbero state attribuite ad personam. Il ricorrente contestava altresì la nota 083/ris del 14 maggio 2012 del Presidente della Provincia con cui gli era stato contestato che la sua qualifica di istruttore direttivo tecnico D1, inferiore a D3, non necessariamente deve possedere il requisito dell’iscrizione all’albo professionale, in quanto priva di pregio giuridico, atteso che le attività che gli erano state F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 demandate richiedevano l’iscrizione all’albo. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 l’analisi del fatto che l’iscrizione del ricorrente all’albo era indispensabile per lo svolgimento della sua attività di responsabile del servizio tecnico e che costituiva requisito fondamentale previsto dalla norma pattizia e dal regolamento per l’incarico di alta professionalità era stato omesso; diversamente avrebbe portato a sconfessare l’operato della Provincia. 3.1. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la Data pubblicazione 27/05/2022 sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053 del 2014, n. 25573 del 2020). Inoltre, la riscrittura della norma deve interpretarsi alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 3.2. La sentenza di appello ha reso strutturata e comprensibile motivazione ben lungi dall’apparenza, il contenuto della quale quindi non è sindacabile da questa Corte, e ha preso in esame il dato dell’iscrizione all’albo ingegneri del ricorrente. 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL enti locali del 22 gennaio 2004, nella parte in cui attribuisce all’apposizione del termine all’incarico di “alta professionalità” la natura di elemento essenziale del patto aggiunto al contratto di lavoro in difetto di espressa previsione normativa (art. 360, n.3, cod. proc. civ.). È censurata la statuizione che ha attribuito carattere di contenuto essenziale del patto aggiunto al contratto di lavoro all’apposizione del termine all’incarico di alta professionalità, senza che nessuna disposizione contrattuale collettiva statuisse né sulla essenzialità del termine in questione né sulla durata dello stesso. Il ricorrente ripercorre l’art. 10 del CCNL che non specifica quanto esteso nel tempo debba essere il termine, di talchè lo stesso non costituisce elemento essenziale. Non rispondeva al vero che la sentenza di primo grado F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 avesse riconosciuto un diritto a tempo indeterminato Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 17332/2022 essendosi limitato a statuire che gli dovesse essere Data pubblicazione 27/05/2022 riconosciuta. 4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. Da un lato, la disciplina contrattuale è chiara nell’attribuire carattere temporaneo, come ha affermato la giurisprudenza richiamata al punto 2.2.; dall’altro la sentenza d’appello è censurata, incorrendo in inammissibilità, tramite gli argomenti della decisione di primo grado. 5. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500, per compensi professionali, euro 200,00 per F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22690/2016 Numero sezionale 1043/2022 esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di Numero di raccolta generale 17332/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 17332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris