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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46184/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], composto da un unico motivo, volto a chiedere la riqualificazione giuridica dei reati di bancarotta ascritti al ricorrente nelle meno gravi ipotesi previste dall'art. 217

I. fall., sono inammissibili in quanto formulate secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché, come noto, sono precluse alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria attraverso l'esame delle risultanze fallimentari e documentali: la Corte territoriale aveva già rigettato l'analogo motivo proposto in sede di appello limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, spiegando le ragioni in base alle quali ritenesse l'ipotesi ex art. 216

I. fall. e il dolo specifico di aver agito l'imputato per recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto.

Il motivo riferito, molto genericamente ed in via implicita, alla riqualificazione giuridica della bancarotta distrattiva nell'ipotesi ex art. 217 n. 1

I. fall. è, poi, inammissibile anche perché inedito.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], composto da un unico motivo, volto a chiedere la riqualificazione giuridica dei reati di bancarotta ascritti al ricorrente nelle meno gravi ipotesi previste dall'art. 217 I. fall., sono inammissibili in quanto formulate secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché, come noto, sono precluse alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria attraverso l'esame delle risultanze fallimentari e documentali: la Corte territoriale aveva già rigettato l'analogo motivo proposto in sede di appello limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, spiegando le ragioni in base alle quali ritenesse l'ipotesi ex art. 216 I. fall. e il dolo specifico di aver agito l'imputato per recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto. Il motivo riferito, molto genericamente ed in via implicita, alla riqualificazione giuridica della bancarotta distrattiva nell'ipotesi ex art. 217 n. 1 I. fall. è, poi, inammissibile anche perché inedito. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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