CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2987/2026Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 22539/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 2987/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Santucci e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell’Economia e delle Finanze, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;-controricorrente-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Numero registro generale 2987/2026Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 22539/2026Data pubblicazione 01/07/2026condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in€ 744,00 (settecentoquarantaquattro/00) per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario Cavallari