CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2019
Cassazione n. 21709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2343/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNE SARZANA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 867/2019 depositata il12/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 867 del 2019 della Corte di appello di Genova, esponendo che: - aveva convenuto il Comune di Sarzana chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni indicati come da lui subiti a causa di una caduta a terra mentre camminava lungo una via dell’ente, provocata dalla presenza di un blocco di asfalto sporgente in modo anomalo da un tombino; - per quanto qui ancora importa, il Tribunale, con due sentenze, delle quali la prima non definitiva, aveva accolto la domanda liquidando i danni, con decisioni riformate dalla Corte di seconde cure secondo cui non era stata provata la dinamica dell’accaduto neppure ricordata dal pedone che, dopo lo “shock” della caduta e solo “ex post”, l’aveva attribuita al blocco di asfalto sporgente, sito, peraltro, al di fuori del camminamento pedonale e lungo una via rotabile, laddove il fatto era avvenuto con piena visibilità diurna e senza che fossero risultati altri episodi simili, sicché doveva presumersi la possibilità di evitare l’incidente qualora la vittima, quarantottenne senza problemi di deambulazione, avesse usato la normale cautela; non ha svolto difese il Comune rimasto così intimato; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ricostruire la dinamica del fatto correttamente, atteso che, come evincibile in particolare dalle prodotte fotografie, il deducente non era sceso dal marciapiede ma vi stava per salire dopo aver pertanto superato il tratto con i tombini, in direzione opposta a quella assunta nella decisione gravata, mentre la percezione ricostruttiva della causa della caduta era avvenuta successivamente alla stessa perché improvvisa; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in quanto, come desumibile dal contenuto della prima censura, era da escludere una condotta imprudente del danneggiato, mentre era evidente la responsabilità del custode che non aveva manutenuto la sede stradale, non asfaltata, al momento dell’incidente, da oltre 15 anni; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, stante l’evidenziata responsabilità dell’ente locale, il deducente avrebbe potuto al più considerarsi corresponsabile del fatto dannoso; Consideratoche i motivi di ricorso sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte territoriale, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, ha affermato che: - non era stata chiarita, dall’istruttoria svolta, la dinamica del fatto, sia alla luce delle deposizioni testimoniali sia alla luce della stessa ricostruzione della vittima, successiva alla caduta, potendo essere accaduto che l’originario attore fosse scivolato sul tombino, metallico e liscio, o avesse perso l’equilibrio per proprio inciampo tra i due arti inferiori; - in ogni caso non era un tratto di via pedonale, era in piena visibilità diurna e non erano risultati analoghi incidenti, sicché doveva presumersi che, con l’uso delle normali cautele il sinistro avrebbe potuto evitarsi; mancando dunque la prova del nesso, non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, né custodiale, quale quella assunta dalle censure qui in scrutinio, né generale; i motivi si risolvono, perciò, in una richiesta di rilettura istruttoria come detto non ammissibile; al contempo, va ricordato che secondo questa Corte (cfr.,in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione propria del giudice di merito da compiere proprio sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela; anche tale valutazione, qualora motivatamente effettuata, non è sindacabile in questa sede; nel caso, la Corte di appello ha negato, con ragione decisoria dirimente, che fosse emersa idonea prova sulla dinamica eziologica, in plausibile ipotesi –aggiunge il Collegio – da imputare, effettuando in tesi il menzionato bilanciamento, alla stessa vittima, che comunque avrebbe dovuto usare la cautela possibile e compiutamente dovuta, trattandosi di tratto, al di là della direzione, non pedonale ma rotabile e pienamente visibile per la luce solare; non deve disporsi sulle spese non essendovi stata difesa della parte intimata; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e n