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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18443/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che, in data 2 marzo 2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. e 341-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che il primo motivo del ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, nel replicare all'omologa censura articolata con l'atto di appello, ha correttamente fatto riferimento alla presenza di più persone presenti nel momento in cui l'imputato aveva profferito le espressioni ingiuriose nei confronti dei pubblici ufficiali risultando inoltre irrilevante che costoro potessero non averle intese nella immediatezza essendo, infatti, sufficiente che le rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, in quanto già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (cfr., Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828 - 01); ritenuto che il secondo motivo, attinente alla recidiva qualificata, risulta manifestamente infondato atteso che la Corte di appello non ha affatto eluso la doglianza difensiva facendo congruamente riferimento alle sentenze di condanna passate in giudicato e, in tal modo, facendo corretta applicazione del principio ormai ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte, cui, come è noto, era stata rimessa la questione di diritto sul "se, al fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale"; all'esito dell'udienza del 30.3.3023, le SS.UU. hanno risolto il quesito nel senso che "£ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione"; rilevato che, anche in ordine alla pena, la Corte ha motivato sull'esercizio del suo potere discrezionale richiamando la personalità dell'imputato alla luce della sua carriera criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che, in data 2 marzo 2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. e 341-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che il primo motivo del ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, nel replicare all'omologa censura articolata con l'atto di appello, ha correttamente fatto riferimento alla presenza di più persone presenti nel momento in cui l'imputato aveva profferito le espressioni ingiuriose nei confronti dei pubblici ufficiali risultando inoltre irrilevante che costoro potessero non averle intese nella immediatezza essendo, infatti, sufficiente che le rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, in quanto già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (cfr., Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828 - 01); ritenuto che il secondo motivo, attinente alla recidiva qualificata, risulta manifestamente infondato atteso che la Corte di appello non ha affatto eluso la doglianza difensiva facendo congruamente riferimento alle sentenze di condanna passate in giudicato e, in tal modo, facendo corretta applicazione del principio ormai ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte, cui, come è noto, era stata rimessa la questione di diritto sul "se, al fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale"; all'esito dell'udienza del 30.3.3023, le SS.UU. hanno risolto il quesito nel senso che "£ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione"; rilevato che, anche in ordine alla pena, la Corte ha motivato sull'esercizio del suo potere discrezionale richiamando la personalità dell'imputato alla luce della sua carriera criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 18443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris