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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03365/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art. 727 cod. pen. - hanno proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte di Appello di Venezia, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. a questa Suprema Corte, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda emessa nei loro confronti dal Tribunale di Padova; rilevato che, in data 13/11/2025, il difensore e procuratore speciale dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi; ritenuto peraltro che, nella specie, operi una causa di inammissibilità originaria dei ricorsi, sottoscritti ad opera di un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000.

In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ckrnmende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre [OSCURATO:PERSONA] 'estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputati del reato di cui all'art. 727 cod. pen. - hanno proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte di Appello di Venezia, la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. a questa Suprema Corte, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda emessa nei loro confronti dal Tribunale di Padova; rilevato che, in data 13/11/2025, il difensore e procuratore speciale dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi; ritenuto peraltro che, nella specie, operi una causa di inammissibilità originaria dei ricorsi, sottoscritti ad opera di un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione. Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ckrnmende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre [OSCURATO:PERSONA] 'estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris