CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30113/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diPalermo provvedendo sull’istanza formulata da XXXXXXXXXXXXX, avente adoggetto la concessione di una misura alternativa alla detenzione e, in specie,l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare ex art. 47-terord. pen. e la semilibertà, rigettava l’istanza di affidamento in prova e concedevala misura della detenzione domiciliare con prescrizioni, avendo valutato che fossela più idonea al reinserimento sociale e alla salvaguardia delle esigenze social-preventive, alla luce degli elementi emersi dall’istruttoria;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente osservando che la motivazione con la quale il Tribunale ha negatol’affidamento in prova è apodittica, ha erroneamente reputato ostativi iprecedenti comportamenti assunti nel periodo di arresti domiciliari ed è incontrasto con le finalità rieducative della pena laddove nega la possibilità disvolgere attività di volontariato, ipervalutando, invece, l’esigenza di sicurezzasociale; censura, inoltre, la decisione, per avere ritenuto assorbita la richiestadella semilibertà nella concessione della detenzione domiciliare non essendoquesta più ampia, bensì maggiormente restrittiva;ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in parte, perché fondato su motivi nonconsentiti dalla legge in sede di legittimità e, in parte, perché relativi a domandarispetto alla quale il ricorrente è privo di interesse;rilevato infatti che, con riferimento alla mancata concessione dell’affidamento inprova, la difesa non prospetta vizi di illogicità o contraddittorietà dellamotivazione, limitandosi a contestare la valutazione effettuata dal Tribunale disorveglianza nel merito, per avere considerato necessario assicurare unamaggiore gradualità tenuto conto della condotta assunta in precedenza dalcondannato e per avere sminuito l’importanza dell’attività risocializzante rispettoa quella di difesa sociale. In tal modo, tuttavia, ha prospettato motivi aspecifici esolo apparentemente inerenti la motivazione, essendo piuttosto volti a sollecitareuna rivalutazione nel merito, in quanto omettono di assolvere la tipica funzionedi una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso” (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01);rilevato, d’altro canto, che, rispetto alla misura alternativa della semilibertà vi ècarenza di interesse a ricorrere posto che la misura della detenzione domiciliare,escludendo l’ingresso del condannato nel circuito carcerario è sicuramentepreferibile rispetto alla semilibertà che conserva, comunque, una componente didetenzione inframuraria;ritenuto, pertanto, che sotto questo secondo profilo, il ricorso è inammissibile percarenza di interesse ex art. 591comma 1, lett. a) e 568 comma 4 cod. proc.pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.