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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08880/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] - Società per azioni in liquidazione) nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/199*3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/11/2020 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della ordinanza emessa il 30/9/2020 dallo stesso Tribunale con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione emessa in data 11/9/2020 - dep.

Il 15/9/2020 - dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], liquidatore e legale rappresentante della parte offesa società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduce:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), 410-bis, commi 3 e 4, 127, comma 9, cod. proc. pen. nonché 24 e 111 Cost.Si prospetta la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la impugnabilità della ordinanza che dichiara inammissibile il reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento, nel caso di violazione del contraddittorio per omessa notifica alla persona offesa dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale di decisione sul reclamo ed impossibilità dell'esercizio della facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Nella specie, secondo la ricorrente, l'opposizione alla richiesta di archiviazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario della notifica della richiesta di archiviazione nella qualità di persona offesa in proprio, non nella qualità di legale rappresentante della società che non rivestiva più da molto tempo.

Cosicché la ricorrente - che ha appreso solo successivamente della ordinanza di archiviazione e che in sede di denuncia aveva chiesto di essere avvisata ai sensi dell'art. 408 cod. roc. pen. - è stata privata del diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, avendone interesse per le ragioni riportate nel ricorso.Cosicché la dichiarata inammissibilità della istanza di revoca, avallando il precedente erroneo rilevato difetto di legittimazione al reclamo con procedura de plano, finisce per consolidare irrimediabilmente una violazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

2.2. Con il secondo motivo, abnormità del provvedimento fondato su una motivazione contraddittoria che - da un lato afferma la corretta valutazione da parte della precedente ordinanza del difetto dei "requisiti sostanziali di offeso" della [OSCURATO:SOCIETA]. e per tale ragione l'inammissibilità del reclamo, mentre - dall'altra - la stessa precedente ordinanza aveva riconosciuto la qualità di persona offesa della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. fondando l'inammissibilità del reclamo su una ragione diversa dalla predetta qualità della [OSCURATO:SOCIETA]. - peraltro già riconosciuta dalla stessa ordinanza di archiviazione.

La non impugnabilità del provvedimento connotato da tale anomalia determina una situazione processuale non rimediabile in via ordinaria.

3. In data 5/11/2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

In data 10 dicembre 2021 è pervenuta per via telematica nomina da parte della ricorrente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con contestuale trasmissione delle conclusioni adesive al proposto ricorso.

Queste ultime non possono essere considerate in ragione della tardività della loro proposizione secondo l'orientamento per il quale, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148).

4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.

5. E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all'infinito.

Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis terzo comma c.p.p. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo".

6. Le esposte argomentazioni, a maggior ragione, risultano valide in relazione alla pretesa impugnabilità del provvedimento oggi in questione che ha deciso sulla istanza di revoca della ordinanza resa in sede di reclamo, per cui manifestamente infondata è la dedotta questione di legittimità costituzionale.

7. Né ha parvenza di fondamento, a sostegno della ammissibilità del ricorso, la sua dedotta abnormità prospettandosi al riguardo un solo suo preteso vizio di motivazione che non integra alcuna pertinente connotazione del vizio.

8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] - Società per azioni in liquidazione) nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/199*3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/11/2020 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della ordinanza emessa il 30/9/2020 dallo stesso Tribunale con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione emessa in data 11/9/2020 - dep. Il 15/9/2020 - dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], liquidatore e legale rappresentante della parte offesa società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), 410-bis, commi 3 e 4, 127, comma 9, cod. proc. pen. nonché 24 e 111 Cost.Si prospetta la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la impugnabilità della ordinanza che dichiara inammissibile il reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento, nel caso di violazione del contraddittorio per omessa notifica alla persona offesa dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale di decisione sul reclamo ed impossibilità dell'esercizio della facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza. Nella specie, secondo la ricorrente, l'opposizione alla richiesta di archiviazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario della notifica della richiesta di archiviazione nella qualità di persona offesa in proprio, non nella qualità di legale rappresentante della società che non rivestiva più da molto tempo. Cosicché la ricorrente - che ha appreso solo successivamente della ordinanza di archiviazione e che in sede di denuncia aveva chiesto di essere avvisata ai sensi dell'art. 408 cod. roc. pen. - è stata privata del diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, avendone interesse per le ragioni riportate nel ricorso.Cosicché la dichiarata inammissibilità della istanza di revoca, avallando il precedente erroneo rilevato difetto di legittimazione al reclamo con procedura de plano, finisce per consolidare irrimediabilmente una violazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito. 2.2. Con il secondo motivo, abnormità del provvedimento fondato su una motivazione contraddittoria che - da un lato afferma la corretta valutazione da parte della precedente ordinanza del difetto dei "requisiti sostanziali di offeso" della [OSCURATO:SOCIETA]. e per tale ragione l'inammissibilità del reclamo, mentre - dall'altra - la stessa precedente ordinanza aveva riconosciuto la qualità di persona offesa della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. fondando l'inammissibilità del reclamo su una ragione diversa dalla predetta qualità della [OSCURATO:SOCIETA]. - peraltro già riconosciuta dalla stessa ordinanza di archiviazione. La non impugnabilità del provvedimento connotato da tale anomalia determina una situazione processuale non rimediabile in via ordinaria. 3. In data 5/11/2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In data 10 dicembre 2021 è pervenuta per via telematica nomina da parte della ricorrente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con contestuale trasmissione delle conclusioni adesive al proposto ricorso. Queste ultime non possono essere considerate in ragione della tardività della loro proposizione secondo l'orientamento per il quale, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148). 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge. 5. E' stato condivisibilmente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875): nell'affermare il principio è stato - del pari condivisibilmente - spiegato che, "per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità", non "è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all'infinito. Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis terzo comma c.p.p. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo". 6. Le esposte argomentazioni, a maggior ragione, risultano valide in relazione alla pretesa impugnabilità del provvedimento oggi in questione che ha deciso sulla istanza di revoca della ordinanza resa in sede di reclamo, per cui manifestamente infondata è la dedotta questione di legittimità costituzionale. 7. Né ha parvenza di fondamento, a sostegno della ammissibilità del ricorso, la sua dedotta abnormità prospettandosi al riguardo un solo suo preteso vizio di motivazione che non integra alcuna pertinente connotazione del vizio. 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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