CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 01350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 2 marzo 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cerignola il 5 febbraio 2020; ritenuto che i motivi (omessa applicazione dell'art.131. bis cod. pen. e omessa qualificazione del fatto ai sensi dell"art.75 d.P.R. n.309/90) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto, in particolare, che la prima censura attiene al riconoscimento di un istituto incompatibile con la complessiva motivazione inerente alla gravità del fatto (Sez. 4 , n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01), in ogni caso non assistita dall'evidenza richiesta dall'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); ritenuto che, con riguardo alla qualificazione del fatto, la censura non si confronta con la compiuta e non illogica motivazione offerta a pag.3, risolvendosi in reiterazione di censura già vagliata dal giudice di merito; considerato che alla inammissibilità seclue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il C•ip liet ensore Il P