CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 10828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28026/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla Via del Consolato n. 6. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, in persona del Governatore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2780/2018, pubblicata in data 24.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - le questioni poste dal secondo motivo di ricorso sollevano il quesito in ordine alle forme e modalità con cui può aver luogo la translatio iudicii tra giudice amministrativo e giudice ordinario (riassunzione o riproposizione della domanda) e dell’applicabilità, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, dell’art. 59 L. 69/2009 o dell’art. 11 d.lgs. 104/2010, anche agli effetti Oggetto: sanzioni amministrative dell’individuazione del rito dell’opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all’art. 2 d.lgs. 72/2015, profili su cui non si rivengono – nella specifica materia - soluzioni uniformi nella giurisprudenza di questa Sezione, apparendo opportuna la discussione della causa in pubblica udienza. PQM rimette la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassaz