CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05641/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Macerata, in sede di giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti (limitatamente alla confisca del denaro), ha disposto la confisca del denaro (1.410,00 euro) sequestrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309 309 del 1990) con riferimento alle plurime fattispecie di cessioni di stupefacenti a una molteplicità di soggetti. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni sottese alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo nel quale si articola non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 2. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Orbene, con la sentenza impugnata, in termini insindacabili in questa sede in quanto sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente è stata disposta la confisca ex art. 7-bis del citato art. 73 del denaro in sequestro in ragione del ritenuto nesso tra esso, quale oggetto della statuizione ablatoria, e le plurime cessioni retribuite di stupefacente di cui all'imputazione la quale, peraltro, fa anche riferimento agli specifici importi dell'attività di spaccio (comunque esplicitati in dettaglio nella stessa rubrica oggetto si sentenza di applicazione di pena). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme