CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 05413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5413/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 739/2025* * UP 03/12/2025* DI * Relatore * 24418/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * FRANCIA l [OSCURATO:DATA_NASCITA]* civili* ** * ** ** ** ** ** ** *avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d assise d appello di ** gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * Di *sentito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.sentito l avv. * * che ha depositato conclusioni e note spese per le parti civili da luirappresentate e per l avv. *sentito l avv. * * * che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiestol accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di assise di Catanzaro con sentenza in data 26/10/2023 dichiarava ** colpevole dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso di omicidio aggravatodalla relazione affettiva dalla crudeltà e dalla premeditazione erano esclusi i contestatimotivi abietti e futili e di occultamento di cadavere e concesse le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle ritenute aggravanti lo condannava alla pena di anni venticinque direclusione.La Corte di assise di appello di Catanzaro in parziale riforma della suddetta pronunciaha escluso l aggravante della premeditazione confermando nel resto l appellata sentenza.1.1. Il presente processo nasce dalla denuncia in data 24 novembre 2020 del generodella vittima * * che recatosi presso l abitazione della stessa non larinvenne riferendo agli inquirenti di avere appreso da * * con il quale la suoceraaveva intrattenuto una relazione sentimentale che i due si erano visti la mattina precedentedopo che la donna aveva terminato il suo lavoro quale domestica presso la famiglia ** dagli inquirenti * confessava l omicidio della donna e precisava di avereaccompagnato la * al lavoro la mattina del 23 novembre e che successivamenteall uscita di lei dal luogo di lavoro si erano recati insieme presso la scogliera di *dove l aveva uccisa accoltellandola gettando poi in mare il coltello e i vestiti della vittima ilcui corpo era in effetti rinvenuto in un insenatura presente tra gli scogli della baia di* in prossimità del * La * In sede di interrogatorio l imputatospecificava di avere avuto un rapporto sessuale con la vittima la mattina dell omicidiosostenendo però che era stata la stessa a tentare di colpirlo per prima al collo.1.2. In primo grado all esito di perizia psichiatrica si affermava la capacità dell imputatodi intendere e di volere al momento del delitto. * ritenuta a fronte dello specificomotivo di appello anche dalla Corte di assise di appello di Catanzaro che confermavaaltresì il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti esclusa però lapremeditazione e le circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta in primo grado.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione * * tramite ilproprio difensore di fiducia.2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione conriguardo all affermazione oltre ogni ragionevole dubbio della piena capacità di intendere edi volere dell imputato al momento della commissione del fatto.Ci si duole che da un lato la sentenza impugnata riconosca gliepisodi del 2003 e del2015 come indicativi dell esistenza di una malattia psichiatrica e di uno stato dissociativo ilprimo quale esordio psicopatologico del disturbo schizoaffettivo a seguito di episodiodepressivo e reattivo causato dalla morte del padre e il secondo quale disturbo psichiatricoa seguito del quale l imputato subì un * per scompenso dovuto allo stress emotivo per lamalattia e dall altro ritenga suggestiva l argomentazione difensiva che individua nel caso inesame una relazione tra l evento stressante da rintracciarsi nell interruzione di una relazionedifficoltosa e il comportamento disregolato.Si rileva che lo stesso perito riconduce la criminogenesi del fatto alla difficoltà di *nel gestire la relazione affettiva con la vittima e quindi ad uno “stato emotivo” e ciònondimeno non dà al disturbo schizo affettivo dell imputato il giusto rilievo di disturbo dellapersonalità in grado di compromettere la capacità di intendere e di volere. E ciò ancheconsiderata l errata percezione della realtà da parte dell imputato convinto di avere agito perlegittima difesa riconnessa dallo stesso perito ad una classica amnesia episodica legata allospecifico fatto di reato.* la difesa che tali dati informativi offerti dal perito sono stati trascurati comeanche l irreversibilità della sindrome da disturbo schizoaffettivo con periodiche esacerbazioniacute da cui muove la consulenza psichiatrica di parte tacciata di inattendibilità conargomentazioni illogiche contraddittorie e apodittiche.* il difensore che la sentenza è contraddittoria anche circa la necessità di unapporto farmacologico in ordine alla compensazione del disturbo e l effettiva assunzione difarmaci da parte dell imputato. In particolare non è stato adeguatamente valutato il fatto chel imputato non si recava più dal 2015 al centro di salute mentale e aveva sospesol assunzione dei farmaci come emerso dalle dichiarazioni della moglie in assenza dicontrollo del medico peraltro motivando la scelta con l assenza di un occupazionelavorativa.* inoltre che non v è prova che * fosse in fase di remissione consideratal irreversibilità della sua malattia e che è apodittica l affermazione in tal senso della Corteterritoriale che non approfondisce la valutazione di uno scompenso psicotico proprio perl interruzione farmacologica.Si duole il difensore che anche sull ulteriore profilo considerato in sentenza a sostegnodell assenza di vizio di mente e cioè sul comportamento successivo al fatto di reato esull asserita organizzazione che lo avrebbe connotato la motivazione è illogica oltre checontraddittoria con la decretata insussistenza della premeditazione.La Corte avrebbe dovuto riconoscere secondo la difesa il vizio parziale di menteanche nel dubbio sull incapacità.2.2. * secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione sull aggravantedella crudeltà.* il difensore che come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità anche acomposizione qualificata la mera reiterazione dei colpi inferti dapprima sul torace esuccessivamente sul dorso e il numero di detti colpi non sono elementi sufficienti perritenere sussistente l aggravante.Aggiunge che la spasmodica ripetizione dei colpi può essere generata sia da unacontingente modalità omicidiaria sia da una volontà di aberrante scempio della vittima.* che le condizioni psicoemotive dell imputato senz altro connotate daincontenibile impulsività dovevano essere valutate anche in relazione alla freddezza e allalucidità presupposte da detta aggravante e che nel caso in esame non vi è certezza chel imputato volesse apportare sofferenze ulteriori alla vittima.* che gli elementi da cui è desunta la sussistenza dell aggravante preordinazione dell omicidio e rapporto sessuale sono dati nient affatto consegnati dallerisultanze processuali nelle quali neppure è certo il pregresso possesso dell arma da partedel prevenuto risultando pertanto l aggravio di pena frutto di incerte opinioni della Corteterritoriale.2.3. * terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione sull aggravante dellarelazione affettiva.* la difesa che la Corte territoriale ammette che la relazione al momento delfatto era cessata sicché devia riproponendo l aggravante nella versione più tenue comeapprofittamento della fiducia che la vittima versava nei confronti dell imputato con laconseguenza che ove considerata insussistente anche l aggravante della crudeltà sarebbestato ammissibile il rito abbreviato .* che lo stesso perito riconducendo la criminogenesi del delitto all incapacità di* di porre fine dentro al suo animo alla relazione con la vittima riconosce l originedell incontro nella richiesta esplicita di quest ultima con la conseguenza che non vi sarebbealcun approfittamento da parte del suddetto. Peraltro mancherebbe la disamina delcontenuto emotivo che conduceva all azione e l intenzione di avvantaggiarsi del rapportofiduciario sarebbe meramente presunta dall asserita preordinazione del delitto e dalladichiarata continuità del rapporto tra imputato e vittima vanamente desunta dal fatto che ilgenero della * prendeva contatti con la moglie dell imputato per avere notizie dellastessa dato del tutto neutro essendo cessata da soli due mesi la relazione sentimentale tra idue.2.4. * quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione sulle attenuantigeneriche e sulla misura della pena.Si rileva che la più recente giurisprudenza ribadisce l esigenza che per l applicazionedelle circostanze attenuanti generiche venga tenuto conto oltre che del contestodell azione dello stato emotivo vissuto dal soggetto agente e che è innegabile che nel casoin esame la condotta violenta di * viene ritenuta dal perito conseguente non già a unapatologia ma ad un alterato stato emotivo per una situazione stressante. Si sottolinea cheanche la Corte costituzionale occupandosi del principio di proporzionalità della pena haaffermato la necessaria adeguatezza della stessa al disvalore soggettivo del fatto che nontutti gli omicidi volontari hanno lo stesso disvalore soggettivo e che comunque nel caso inesame il perito ha parlato di amnesia episodica legata al fatto esplicativa della fermaconvinzione dell imputato di agire in legittima difesa. E si ritiene che alla luce di una letturacostituzionalmente orientata dell art. 62 bis cod. pen. e della finalità rieducativa della penaandasse riconosciuta un incidenza preponderante alle attenuanti generiche e comunqueandasse individuata una pena meno elevata.Il difensore alla luce dei suddetti motivi insiste per l annullamento della sentenzaimpugnata.3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte dott. * * depositamemoria nella quale anticipando le proprie conclusioni in udienza insiste per il rigetto delricorso.4. La difesa dell imputato deposita note di replica a detta memoria.5. Il difensore della parte civile * * deposita memoria con cui anticipa leproprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato e va pertanto rigettato.1.1. * è il primo motivo di impugnazione.La Corte di assise di appello di Catanzaro confrontandosi col motivo di appello relativoall erroneità della sentenza di primo grado nel non avere riconosciuto il vizio totale o parzialedi mente di * * al momento del fatto in conseguenza del disturbo schizoaffettivo dicui lo stesso soffriva dopo avere rilevato che nella sentenza di primo grado il profilo di fattoin questione è stato oggetto di articolata motivazione osserva che occorre prendere lemosse dalle conclusioni cui è giunto il perito nominato dalla Corte di assise di Catanzaroprof. *A tale riguardo rileva che detto perito ha escluso qualsiasi nesso eziologico tra ildisturbo schizoaffettivo di cui aveva sofferto * dal 2015 e la condotta delittuosa inesame sulla base di due elementi a il riscontro dell assenza di situazioni patologiche acarico dell imputato al momento dei fatti b la realizzazione di una condotta delittuosa e postdelictum non connotata da disorganizzazione degli agiti.Con riguardo al rilievo difensivo relativo al primo profilo concernente l interruzione dal2019 dell assunzione della terapia farmacologica prescritta all imputato sin dal 2015 conricadute sulla piena capacità d agire la Corte territoriale osserva che il suddetto in sede diinterrogatorio non ha espressamente affermato di avere interrotto detta terapia ma solo dinon essersi più recato al centro di salute mentale dove era stato in cura sei anni dopol episodio di disturbo psichico che lo aveva interessato nel 2015 e che al riguardo non sonodirimenti le dichiarazioni della moglie dell imputato dalle quali non è chiaro se dopol interruzione della convivenza con la * lo stesso assumesse i farmaci su insistenzadella moglie. * però che al di là dell incertezza di detto dato la rilevanza di taleaspetto sia del tutto secondaria alla luce dei chiarimenti sul punto del perito * che suspecifica domanda del Presidente della Corte di assise ha risposto con chiarezza che laterapia sotto controllo medico poteva essere interrotta e che in ogni caso * era inremissione clinica completa “come da definizione pagina 55 del * 5 edizione mini” intotale compenso psichico cosicché la sua condotta criminosa non era stata affattoinfluenzata dalla pregressa diagnosi di disturbo schizoaffettivo.La Corte si confronta sotto tale profilo con le conclusioni difformi del consulente delladifesa dott. * circa la sussistenza in capo all imputato di un vizio parziale dimente tale da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere.E rileva che dette conclusioni sono supportate da argomentazioni confuse e contraddittorienonché viziate sul piano del metodo scientifico utilizzato traendo il consulente laconvinzione della sussistenza della patologia in fase acuta da un lato dalla stessainverosimiglianza della versione dei fatti narrata da * segnatamente nella parte in cuil uomo dichiara che fu la * ad aggredirlo p. 20 e 23 della consulenza e dall altrodalle modalità della condotta che si assume disorganizzata p. 23 di detta consulenza .* che un corretto approccio scientifico presupporrebbe in primis l individuazionee l esplicitazione degli elementi di natura psicologica o psichiatrica rilevanti ai fini delladiagnosi di condizione patologica e solo successivamente l individuazione del nessoeziologico tra patologia e condotta criminosa mentre nella consulenza di parte non è affattodimostrato che il disturbo schizoaffettivo diagnosticato da ultimo nel 2015 fosse ancorapresente e avesse condizionato gli agiti di * il 23 novembre 2020. * che la fallaciadel sillogismo in esame è resa evidente dalla casistica giudiziaria in tema di delitti di sanguein cui sono frequenti condotte omicidiarie del tutto disorganizzate e successivi disperati emaldestri tentativi di difesa degli autori dei reati ma non per questo necessariamenteconseguenti a patologie psichiatriche.Aggiunge che è fallace anche il secondo profilo valorizzato dal consulente tecnico ecioè la disorganizzazione della condotta post delictum osservando che comecondivisibilmente rilevato dal perito * e ritenuto nella sentenza di primo grado proprio lacondotta successiva all omicidio costituisca un ulteriore elemento a sostegnodell insussistenza di qualsivoglia patologia psichiatrica. A tale riguardo evidenzia comel imputato abbia cercato successivamente all omicidio di occultare il corpo della vittima e dipulire la scena del delitto e quindi abbia posto in essere condotte che non solo avrebberoprobabilmente avuto un temporaneo successo se non fosse intervenuta la parzialeconfessione ma che comunque risultano assolutamente lucide e in linea conun organizzazione di pensiero scevra da patologie. * che l imputato ebbe la lucidità didenudare la vittima di disfarsi del proprio telefono cellulare di recarsi a casa della madreper cambiare gli abiti indossati durante il delitto e di ritornare tranquillamente nella propriaabitazione dissimulando l efferato crimine da lui compiuto e che anche la confessione èstata parziale nell estremo tentativo di attenuare al massimo le proprie responsabilitàpiuttosto che manifestazione di patologia psichiatrica che invece avrebbe avuto altremanifestazioni. * che anche l affermazione del prevenuto di avere voluto dare vita aduna specie di sepoltura della vittima coprendola con sostanza di tipo gesso è ulterioreriprova della condotta mendace dell uomo atteso che il pentimento avrebbe invece trovatocoerente riscontro nell immediata denuncia dei fatti alle autorità.I * di appello ritengono non condivisibile la prospettazione difensiva secondo cuicontrariamente a quanto posto in luce dal perito * e dal consulente del * *l imputato avrebbe avuto una vita turbolenta caratterizzata dalla ricerca incessante di unlavoro e dal tentativo di porre fine alla relazione con la vittima. * a tale riguardocome proprio la reazione a una situazione stressante abbia dato origine a parere del dott.* alla condotta violenta dell uomo conseguente pertanto non già a una patologia maad un alterato stato emotivo. Rilevano che è meramente suggestiva l argomentazione delparallelismo tra la reazione di tipo schizofrenico che aveva comportato il * a carico di* nel 2015 alla malattia della figlia e l omicidio quale reazione allo stress causato dallarelazione extraconiugale e in particolare dall incapacità di gestirla. * che taleconclusione si fonda su una mera congettura del tutto avulsa da dati scientifici e anziconfutata proprio dal diverso atteggiarsi della condotta dell uomo nell uno e nell altro casoconsiderato che lo stesso nel 2015 soffriva di allucinazioni idee deliranti e totaledissociazione dalla realtà mentre il 23 e 24 novembre ha agito con lucidità come dimostratodai suoi comportamenti sia immediatamente successivi che antecedenti al delitto.* la Corte territoriale che l istruttoria dibattimentale di primo grado consente dipervenire alle conclusioni secondo cui a l episodio di disturbo psichiatrico del 2015 risultaessere stato l unico dopo l esordio psicopatologico avvenuto nell anno 2003 caratterizzatoda un disturbo psicoemotivo ascrivibile a un episodio depressivo reattivo cioè alla morte delpadre e ben compensato dalla terapia farmacologica assunta con regolarità quantomenofino al 2018 e dal fatto che l imputato è stato seguito dal centro di salute mentale fino al2019 b l imputato ha sia prima che dopo l episodio acuto schizoaffettivo subito nel 2015avuto una vita relazionale normale pur segnata da ordinari problemi legati alla ricerca dirisultato in remissione e pertanto non è risultata sussistente alcuna condizione psichiatricainfluente sulla capacità di intendere e di volere dell imputato d la condotta omicidiaria haavuto la genesi in uno stato emotivo alterato causato dalla difficoltà di sostenere einterrompere una relazione extraconiugale che aveva visto il coinvolgimento sempre piùintenso dell imputato che nei mesi di luglio e agosto 2020 era andato anche a convivere conla * e la condotta di * nella perpetrazione dell omicidio e nella fase successivaivi compresa la parziale confessione dei fatti con una prospettazione del tutto inverosimiledella causa dell omicidio non solo non dimostra la sussistenza di un disturbo psichiatricotale da incidere sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto ma al contrario èindice di piena consapevolezza e volontà del fatto illecito accompagnata a lucida capacità diporre in essere condotte finalizzate ad attenuare le consegue penali a suo carico di dettofatto f in ogni caso non risulta in alcun modo dimostrata la sussistenza di un qualsivoglianesso causale tra un eventuale disturbo psichiatrico e la condotta omicidiaria.* la Corte a qua nel senso che una volta ricondotto il nesso eziologico a unmero stato emotivo alterato vanno applicati i principi ermeneutici enucleati dallagiurisprudenza di legittimità a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite * dovendosiescludere qualsiasi incidenza sull imputabilità dello stato emotivo che ha sorretto la condottadelittuosa in esame trattandosi di stato privo di qualsiasi implicazione patologica in soggettoal momento del fatto in remissione completa rispetto al disturbo diagnosticato diversi anniprima e manifestatosi con un solo episodio come lucidamente chiarito dal perito ** che l accertamento della capacità di intendere e di volere dell imputatocostituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae alsindacato di legittimità se esaurientemente motivata anche con il solo richiamo allevalutazioni delle perizie se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinicoe valutativo * 6 n. 30491 del 18/06/2025 S. * 288630 conformi * 1 n. 11897 del18/05/2018 dep. 2019 P. * 276170 e * 1 n. 32373 del 17/01/2014 * *261410 le argomentazioni appena riportate in punto di imputabilità sono ampiamenteesaustive confrontandosi analiticamente con la prospettazione difensiva e con le conclusionidel consulente della difesa e propendendo per le opposte conclusioni del perito di cuiapprofondiscono la validità scientifica.Ne deriva che l iter motivazionale è scevro da vizi logici e giuridici e fa buon governodei principi della giurisprudenza di questa Corte a partire da quelli enucleati da * U n.9163 del 25/01/2005 * * 230317 secondo cui ai fini del riconoscimento del viziototale o parziale di mente anche i disturbi della personalità che non sempre sonoinquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono rientrare nel concetto di infermità purché siano di consistenza intensità e gravità tali da incidere concretamentesulla capacità di intendere o di volere escludendola o scemandola grandemente e acondizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa per effettodel quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale con laconseguenza che nessun rilievo ai fini dell imputabilità deve essere dato ad altre anomaliecaratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati nonché agli stati emotivi e passionali salvo che questi ultimi non si inseriscanoeccezionalmente in un quadro più ampio di infermità . * scia degli insegnamenti diquesta pronuncia è intervenuta * 1 n. 35842 del 16/04/2019 * * 276616secondo cui in tema di imputabilità ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale dimente possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità ocomunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattiementali purché siano di consistenza intensità e gravità tali da incidere concretamente sullacapacità di intendere e di volere escludendola o facendola scemare grandemente esussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa mentre nessunrilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie dellapersonalità prive dei caratteri predetti nonché agli stati emotivi e passionali che non siinseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di infermità.Di contro sono infondate le censure difensive di cui al motivo di ricorso che fanno levasugli episodi del 2003 e del 2015 in quanto indicativi di una malattia psichiatrica ancora inessere sulla mancanza della prova di una remissione di detta condizione anzi sullaesistenza della prova contraria considerata l interruzione della terapia farmacologica e dellafrequentazione del centro di salute mentale e comunque l irreversibilità della sindrome dadisturbo schizoaffettivo o ancora sull illogicità di una motivazione che pure a frontedell esclusione dell aggravante della premeditazione insiste sull organizzazione dellacondotta delittuosa e post delittuosa a riprova dell assenza di vizio di mente. * chenon sono in grado di scardinare il tessuto argomentativo in particolare il dato dirimente dellaremissione della malattia psichiatrica e che quanto all ultimo profilo di censura menzionatotrascurano che l organizzazione della condotta non equivale a premeditazione esclusaperaltro nel caso in esame per l insussistenza della prova dell elemento cronologico.1.2.Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con cui si denuncia vizio dimotivazione sull aggravante della crudeltà.Nel confermare la sentenza appellata in relazione a detta circostanza la pronuncia inesame muove proprio dall insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 40516 del23/06/2016 e rileva che pur in assenza di automatismo tra numero di coltellate inferte nelcaso di specie ben ventotto e sussistenza dell aggravante in parola è l analisi dellacomplessiva condotta dell imputato la cui dinamica ci viene consegnata dagli esitidell autopsia che consente di concludere nel senso che abbia agito con la consapevolezzadi causare alla vittima sofferenze ben superiori rispetto a quelle comunque correlateall evento morte per mezzo di arma bianca.* che da detti esiti emerge che la vittima veniva dapprima colpita con numerosifendenti al torace mentre cercava ancora di difendersi e successivamente quando non erapiù in condizione di opporsi l accoltellamento avveniva da tergo ed era accompagnato – inun chiaro furore omicidiario espressione di un dolo nella sua massima volontà e di unavolontà cieca di totale annientamento della vittima – dallo sbattimento violento sempre datergo del capo della donna presa per i capelli mentre veniva accoltellata sugli scogliazione quest ultima che provocava fratture ulteriori al volto.* sulla scorta delle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia delle SezioniUnite sopra menzionata che siffatte modalità dell azione convergono nel delineare unacondotta connotata non solo dal dolo d omicidio ma anche dalla consapevolezza delle nonnecessarie alla morte sofferenze fisiche inferte alla vittima e che tale consapevolezza èdesumibile dalla coesistenza di due elementi e in particolare dal fatto che sia stata esclusaqualsiasi patologia psichiatrica in grado di influenzare anche parzialmente le capacitàvolitive dell imputato e dal fatto che l omicidio fosse preordinato atteso che * giàcon sé il coltello utilizzato nel delitto e la vittima sia stata attirata sostanzialmente in unatrappola abusando sino all ultimo della fiducia e del sentimento d amore che provava neiconfronti dell imputato abuso e sentimento d amore cristallizzati nel rapporto sessualeconsumatosi immediatamente prima dell omicidio . * questi che inducono a ritenereda parte della Corte a qua che la volontà di agire con crudeltà nell ottica di un totaleannientamento della vittima fosse presente sin dalla fase di preordinazione del delitto eaccompagnasse gli agiti dell imputato anche nei momenti in cui prima di porre fine alla vitadella donna si congiungeva carnalmente con lei con un utilizzo sprezzante del suo corpoche si poneva in antitesi con i sentimenti della donna. * quindi che emerge non solodalle modalità della condotta omicidiaria ma anche dal comportamento tenuto dall imputatonel periodo immediatamente precedente al delitto.Tale costrutto argomentativo risulta completo logico e coerente con le evidenzeprobatorie relative ad atti eccedenti rispetto alla normalità causale determinanti sofferenzeaggiuntive alla vittima ed esprimenti un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole.E fa buon governo di quanto affermato in composizione qualificata da questa Corte secondocui la circostanza aggravante dell avere agito con crudeltà di cui all art. 61 primo comma n.4 cod. pen. è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispettoalla normalità causale che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamentointeriore specialmente riprovevole * U n. 40516 del 23/06/2016 Del * *267629 – 01 nell affermare il principio la * ha precisato che la sussistenza di taletutte le circostanze del caso concreto comprese quelle afferenti alle note impulsive deldolo .E evidente che si rivelano infondate ai limiti dell inammissibilità perché reiterative erivalutative le doglianze difensive che insistono sulla insufficienza della mera reiterazione edel numero dei colpi per ritenere l aggravante sulle condizioni psicoemotive dell imputato inbase alle quali non vi sarebbe certezza che volesse apportare sofferenze ulteriori alla vittimae sull irrilevanza ai fini dell aggravante della preordinazione dell omicidio e del rapportosessuale antecedente allo stesso neppure provati.1.3. * è inoltre il terzo motivo di ricorso circa il vizio di motivazionesull aggravante di cui all art. 577 comma primo n. 1 cod. pen. dell essere stato commessoil reato in danno di persona legata al colpevole da relazione affettiva.La Corte di assise di appello di Catanzaro premette che la legge 19 luglio 2019 n. 69ha modificato la formulazione di detto comma dell art. 577 cod. pen. prevedendol aggravante in questione anche in presenza della sola relazione affettiva tra reo e vittimache non sia accompagnata da stabile convivenza graduando la pena al terzo comma dellostesso articolo nel caso di relazione affettiva cessata.* che il legislatore nel prevedere una specifica aggravante del delitto di omicidioha ricalcato la nozione di mera relazione affettiva già presente nel nostro codice penale atutela di soggetti particolarmente vulnerabili nell aggravante di cui al secondo commadell art. 612 bis e nell aggravante di cui al comma 1 n. 5 dell art. 609 ter cod. pen.* quindi che come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardoalle preesistenti aggravanti degli atti persecutori * 5 n. 21641 del 02/03/2023 C. *284696 e della violenza sessuale * 3 n. 42424 del 06/02/2018 L. * 274518 larelazione affettiva tra autore del reato e persona offesa non presuppone necessariamente laconvivenza con la vittima né la stabilità e/o durata della relazione ma quantomeno lasussistenza da verificarsi in concreto di un legame connotato da un rapporto di fiducia taleda ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione costituendo l abuso ol approfittamento di tale legame il fondamento della ratio dell aggravamento della pena.* applicare detti principi al caso concreto rileva la Corte territoriale che dall istruttoriadibattimentale è emerso che a l imputato e la vittima si frequentavano con assiduitànell ambito di una relazione nota ai familiari e ai datori di lavoro della donna quantomenosino al mese di settembre 2020 allorquando fu interrotta solo la situazione di convivenza trai due b l omicidio è da collegare all incapacità di * di porre definitivamente eirreversibilmente fine alla relazione c non è chiaro quali connotazioni avesse assunto larelazione negli ultimi due mesi e con quale frequenza si vedessero ma il fatto che il generoper avere notizie della suocera si fosse rivolto alla moglie dell imputato e poi avesse parlatodirettamente con lui è elemento da cui inferire che i familiari sapessero che i contatti tra idue non si erano definitivamente interrotti e dopo che era terminata la convivenza conl imputato a settembre la * aveva cambiato i numeri telefonici ma il suddettocontinuava a mandarle messaggi senza però destare in lei preoccupazione per il prosieguodi detti contatti f lo stesso imputato conferma tali contatti assidui riferendo che non sisentivano da circa due settimane e che era stata lei a cercarlo l ultima volta g in ogni casola vittima ha accettato che l imputato l accompagnasse la mattina del 23 novembre pressol abitazione dei suoi datori di lavoro per poi recarsi con lui volontariamente terminatal attività lavorativa presso la scogliera di * h è certo che i due abbiano avutoprima dell omicidio un rapporto sessuale consenziente circostanza riferita dall imputato enon smentita dai rilievi autoptici da cui non è emerso alcun elemento per ricondurre ilrapporto sessuale a costrizione della vittima .Tanto precisato la Corte osserva che tutti gli elementi indicati sono convergenti nel farritenere che al momento della condotta omicida la donna fosse ancora fortemente legatasul piano affettivo all imputato che riponesse in lui sentimenti di affetto e di fiducia e che indefinitiva sperasse ancora di proseguire quella relazione sia sul piano affettivo chesessuale e nel far ritenere che l imputato conscio di tale legame non abbia esitato puravendo preordinato l omicidio in quanto aveva con sé il coltello con cui ha infieritomortalmente sul corpo della donna ad approfittarsi dei sentimenti di lei e a sfogare perconverso un ultima volta i suoi desideri sessuali sullo stesso corpo poco dopo martoriato conindicibile crudeltà.* quindi che sono proprio gli elementi di fatto richiamati a indurre il Collegio aritenere in definitiva che la relazione affettiva non fosse affatto cessata indipendentementedal fatto che gli incontri nell ultimo periodo si fossero diradati.* comunque la Corte come il profilo attinente alla pena da applicare primo oterzo comma dell art. 577 cod. proc. pen. quest ultimo nel caso di relazione affettivacessata perda comunque di importanza concreta nel caso di specie alla luce della ritenutaequivalenza dell aggravante de qua e di quella della crudeltà con le circostanze attenuantigeneriche e alla determinazione della pena base ai sensi dell art. 575 cod. proc. pen.Tale iter motivazionale scevro da vizi logici e giuridici anzi conforme al dato normativoe alla sua interpretazione ad opera della giurisprudenza di legittimità non viene senzadubbio contrastato dal ricorrente che con esso non sembra confrontarsi laddove affermache la Corte avrebbe deviato sull aggravante nella forma più lieve della relazione affettivacessata ovvero laddove insiste su una diversa lettura degli elementi fattuali cheescluderebbe l approfittamento della fiducia riposta nell imputato dalla vittima.1.4. * in quanto manifestamente infondato reiterativo e rivalutativo èinfine il quarto motivo di impugnazione sul mancato riconoscimento delle circostanzeAl riguardo la Corte rileva l assenza di elementi idonei a formulare un giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti ritenute allaluce di una serie di elementi a la particolare incidenza delle aggravanti indicative diriprovevolezza del fatto e di non comune intensità del dolo b la genuinità solo parziale dellaconfessione che aveva determinato in primo grado la concessione delle attenuantigeneriche avendo l imputato prospettato la tesi inattendibile di avere agito per legittimadifesa resa altresì in un momento in cui gli elementi a suo carico si stavano consolidandoc l approfittamento dei sentimenti della vittima per avere consumato un rapporto sessualeprima di ucciderla.Con riguardo alla pena base individuata in primo grado nella misura di anni 24 direclusione i * di appello la ritengono congrua rispetto alle concrete modalitàdell azione criminosa e all intensità del dolo manifestato dal prevenuto.A fronte di tale ampia e congrua motivazione sul trattamento sanzionatorio di contro ilmotivo insiste sulla mancata considerazione in relazione a detto trattamento dello statoemotivo all origine dell azione delittuosa e della ferma convinzione – smentita altresì dalleargomentazioni non manifestamente illogiche sopra riportate dell imputato di agire perlegittima difesa così sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.Invero la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale delgiudice di merito esercitato congruamente logicamente ed anche in coerenza con ilprincipio di diritto secondo il quale l onere motivazionale da soddisfare non richiedenecessariamente l esame di tutti i parametri fissati dall art. 133 cod. pen. si sottrae allecensure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazioneovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessinell apprezzamento del giudice impugnato.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.2.1. L imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall avv. * ** * * * * * * * * * ** e * * che in considerazione dell impegno professionale profuso edel numero di parti assistite dal medesimo difensore si ritiene equo liquidare in complessivieuro 15.000 oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile * * ammessa alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appellodi Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.115/2002 disponendo il pagamento in favore dello *2.2. * la sentenza oggetto di esame sulle condizioni di salute mentaledell imputato va disposto l oscuramento dei dati come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5413/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 739/2025* * UP 03/12/2025* DI * Relatore * 24418/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * FRANCIA l [OSCURATO:DATA_NASCITA]* civili* ** * ** ** ** ** ** ** *avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d assise d appello di ** gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * Di *sentito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * * che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.sentito l avv. * * che ha depositato conclusioni e note spese per le parti civili da luirappresentate e per l avv. *sentito l avv. * * * che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiestol accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di assise di Catanzaro con sentenza in data 26/10/2023 dichiarava ** colpevole dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso di omicidio aggravatodalla relazione affettiva dalla crudeltà e dalla premeditazione erano esclusi i contestatimotivi abietti e futili e di occultamento di cadavere e concesse le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle ritenute aggravanti lo condannava alla pena di anni venticinque direclusione.La Corte di assise di appello di Catanzaro in parziale riforma della suddetta pronunciaha escluso l aggravante della premeditazione confermando nel resto l appellata sentenza.1.1. Il presente processo nasce dalla denuncia in data 24 novembre 2020 del generodella vittima * * che recatosi presso l abitazione della stessa non larinvenne riferendo agli inquirenti di avere appreso da * * con il quale la suoceraaveva intrattenuto una relazione sentimentale che i due si erano visti la mattina precedentedopo che la donna aveva terminato il suo lavoro quale domestica presso la famiglia ** dagli inquirenti * confessava l omicidio della donna e precisava di avereaccompagnato la * al lavoro la mattina del 23 novembre e che successivamenteall uscita di lei dal luogo di lavoro si erano recati insieme presso la scogliera di *dove l aveva uccisa accoltellandola gettando poi in mare il coltello e i vestiti della vittima ilcui corpo era in effetti rinvenuto in un insenatura presente tra gli scogli della baia di* in prossimità del * La * In sede di interrogatorio l imputatospecificava di avere avuto un rapporto sessuale con la vittima la mattina dell omicidiosostenendo però che era stata la stessa a tentare di colpirlo per prima al collo.1.2. In primo grado all esito di perizia psichiatrica si affermava la capacità dell imputatodi intendere e di volere al momento del delitto. * ritenuta a fronte dello specificomotivo di appello anche dalla Corte di assise di appello di Catanzaro che confermavaaltresì il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti esclusa però lapremeditazione e le circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta in primo grado.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione * * tramite ilproprio difensore di fiducia.2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione conriguardo all affermazione oltre ogni ragionevole dubbio della piena capacità di intendere edi volere dell imputato al momento della commissione del fatto.Ci si duole che da un lato la sentenza impugnata riconosca gliepisodi del 2003 e del2015 come indicativi dell esistenza di una malattia psichiatrica e di uno stato dissociativo ilprimo quale esordio psicopatologico del disturbo schizoaffettivo a seguito di episodiodepressivo e reattivo causato dalla morte del padre e il secondo quale disturbo psichiatricoa seguito del quale l imputato subì un * per scompenso dovuto allo stress emotivo per lamalattia e dall altro ritenga suggestiva l argomentazione difensiva che individua nel caso inesame una relazione tra l evento stressante da rintracciarsi nell interruzione di una relazionedifficoltosa e il comportamento disregolato.Si rileva che lo stesso perito riconduce la criminogenesi del fatto alla difficoltà di *nel gestire la relazione affettiva con la vittima e quindi ad uno “stato emotivo” e ciònondimeno non dà al disturbo schizo affettivo dell imputato il giusto rilievo di disturbo dellapersonalità in grado di compromettere la capacità di intendere e di volere. E ciò ancheconsiderata l errata percezione della realtà da parte dell imputato convinto di avere agito perlegittima difesa riconnessa dallo stesso perito ad una classica amnesia episodica legata allospecifico fatto di reato.* la difesa che tali dati informativi offerti dal perito sono stati trascurati comeanche l irreversibilità della sindrome da disturbo schizoaffettivo con periodiche esacerbazioniacute da cui muove la consulenza psichiatrica di parte tacciata di inattendibilità conargomentazioni illogiche contraddittorie e apodittiche.* il difensore che la sentenza è contraddittoria anche circa la necessità di unapporto farmacologico in ordine alla compensazione del disturbo e l effettiva assunzione difarmaci da parte dell imputato. In particolare non è stato adeguatamente valutato il fatto chel imputato non si recava più dal 2015 al centro di salute mentale e aveva sospesol assunzione dei farmaci come emerso dalle dichiarazioni della moglie in assenza dicontrollo del medico peraltro motivando la scelta con l assenza di un occupazionelavorativa.* inoltre che non v è prova che * fosse in fase di remissione consideratal irreversibilità della sua malattia e che è apodittica l affermazione in tal senso della Corteterritoriale che non approfondisce la valutazione di uno scompenso psicotico proprio perl interruzione farmacologica.Si duole il difensore che anche sull ulteriore profilo considerato in sentenza a sostegnodell assenza di vizio di mente e cioè sul comportamento successivo al fatto di reato esull asserita organizzazione che lo avrebbe connotato la motivazione è illogica oltre checontraddittoria con la decretata insussistenza della premeditazione.La Corte avrebbe dovuto riconoscere secondo la difesa il vizio parziale di menteanche nel dubbio sull incapacità.2.2. * secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione sull aggravantedella crudeltà.* il difensore che come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità anche acomposizione qualificata la mera reiterazione dei colpi inferti dapprima sul torace esuccessivamente sul dorso e il numero di detti colpi non sono elementi sufficienti perritenere sussistente l aggravante.Aggiunge che la spasmodica ripetizione dei colpi può essere generata sia da unacontingente modalità omicidiaria sia da una volontà di aberrante scempio della vittima.* che le condizioni psicoemotive dell imputato senz altro connotate daincontenibile impulsività dovevano essere valutate anche in relazione alla freddezza e allalucidità presupposte da detta aggravante e che nel caso in esame non vi è certezza chel imputato volesse apportare sofferenze ulteriori alla vittima.* che gli elementi da cui è desunta la sussistenza dell aggravante preordinazione dell omicidio e rapporto sessuale sono dati nient affatto consegnati dallerisultanze processuali nelle quali neppure è certo il pregresso possesso dell arma da partedel prevenuto risultando pertanto l aggravio di pena frutto di incerte opinioni della Corteterritoriale.2.3. * terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione sull aggravante dellarelazione affettiva.* la difesa che la Corte territoriale ammette che la relazione al momento delfatto era cessata sicché devia riproponendo l aggravante nella versione più tenue comeapprofittamento della fiducia che la vittima versava nei confronti dell imputato con laconseguenza che ove considerata insussistente anche l aggravante della crudeltà sarebbestato ammissibile il rito abbreviato .* che lo stesso perito riconducendo la criminogenesi del delitto all incapacità di* di porre fine dentro al suo animo alla relazione con la vittima riconosce l originedell incontro nella richiesta esplicita di quest ultima con la conseguenza che non vi sarebbealcun approfittamento da parte del suddetto. Peraltro mancherebbe la disamina delcontenuto emotivo che conduceva all azione e l intenzione di avvantaggiarsi del rapportofiduciario sarebbe meramente presunta dall asserita preordinazione del delitto e dalladichiarata continuità del rapporto tra imputato e vittima vanamente desunta dal fatto che ilgenero della * prendeva contatti con la moglie dell imputato per avere notizie dellastessa dato del tutto neutro essendo cessata da soli due mesi la relazione sentimentale tra idue.2.4. * quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione sulle attenuantigeneriche e sulla misura della pena.Si rileva che la più recente giurisprudenza ribadisce l esigenza che per l applicazionedelle circostanze attenuanti generiche venga tenuto conto oltre che del contestodell azione dello stato emotivo vissuto dal soggetto agente e che è innegabile che nel casoin esame la condotta violenta di * viene ritenuta dal perito conseguente non già a unapatologia ma ad un alterato stato emotivo per una situazione stressante. Si sottolinea cheanche la Corte costituzionale occupandosi del principio di proporzionalità della pena haaffermato la necessaria adeguatezza della stessa al disvalore soggettivo del fatto che nontutti gli omicidi volontari hanno lo stesso disvalore soggettivo e che comunque nel caso inesame il perito ha parlato di amnesia episodica legata al fatto esplicativa della fermaconvinzione dell imputato di agire in legittima difesa. E si ritiene che alla luce di una letturacostituzionalmente orientata dell art. 62 bis cod. pen. e della finalità rieducativa della penaandasse riconosciuta un incidenza preponderante alle attenuanti generiche e comunqueandasse individuata una pena meno elevata.Il difensore alla luce dei suddetti motivi insiste per l annullamento della sentenzaimpugnata.3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte dott. * * depositamemoria nella quale anticipando le proprie conclusioni in udienza insiste per il rigetto delricorso.4. La difesa dell imputato deposita note di replica a detta memoria.5. Il difensore della parte civile * * deposita memoria con cui anticipa leproprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato e va pertanto rigettato.1.1. * è il primo motivo di impugnazione.La Corte di assise di appello di Catanzaro confrontandosi col motivo di appello relativoall erroneità della sentenza di primo grado nel non avere riconosciuto il vizio totale o parzialedi mente di * * al momento del fatto in conseguenza del disturbo schizoaffettivo dicui lo stesso soffriva dopo avere rilevato che nella sentenza di primo grado il profilo di fattoin questione è stato oggetto di articolata motivazione osserva che occorre prendere lemosse dalle conclusioni cui è giunto il perito nominato dalla Corte di assise di Catanzaroprof. *A tale riguardo rileva che detto perito ha escluso qualsiasi nesso eziologico tra ildisturbo schizoaffettivo di cui aveva sofferto * dal 2015 e la condotta delittuosa inesame sulla base di due elementi a il riscontro dell assenza di situazioni patologiche acarico dell imputato al momento dei fatti b la realizzazione di una condotta delittuosa e postdelictum non connotata da disorganizzazione degli agiti.Con riguardo al rilievo difensivo relativo al primo profilo concernente l interruzione dal2019 dell assunzione della terapia farmacologica prescritta all imputato sin dal 2015 conricadute sulla piena capacità d agire la Corte territoriale osserva che il suddetto in sede diinterrogatorio non ha espressamente affermato di avere interrotto detta terapia ma solo dinon essersi più recato al centro di salute mentale dove era stato in cura sei anni dopol episodio di disturbo psichico che lo aveva interessato nel 2015 e che al riguardo non sonodirimenti le dichiarazioni della moglie dell imputato dalle quali non è chiaro se dopol interruzione della convivenza con la * lo stesso assumesse i farmaci su insistenzadella moglie. * però che al di là dell incertezza di detto dato la rilevanza di taleaspetto sia del tutto secondaria alla luce dei chiarimenti sul punto del perito * che suspecifica domanda del Presidente della Corte di assise ha risposto con chiarezza che laterapia sotto controllo medico poteva essere interrotta e che in ogni caso * era inremissione clinica completa “come da definizione pagina 55 del * 5 edizione mini” intotale compenso psichico cosicché la sua condotta criminosa non era stata affattoinfluenzata dalla pregressa diagnosi di disturbo schizoaffettivo.La Corte si confronta sotto tale profilo con le conclusioni difformi del consulente delladifesa dott. * circa la sussistenza in capo all imputato di un vizio parziale dimente tale da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere.E rileva che dette conclusioni sono supportate da argomentazioni confuse e contraddittorienonché viziate sul piano del metodo scientifico utilizzato traendo il consulente laconvinzione della sussistenza della patologia in fase acuta da un lato dalla stessainverosimiglianza della versione dei fatti narrata da * segnatamente nella parte in cuil uomo dichiara che fu la * ad aggredirlo p. 20 e 23 della consulenza e dall altrodalle modalità della condotta che si assume disorganizzata p. 23 di detta consulenza .* che un corretto approccio scientifico presupporrebbe in primis l individuazionee l esplicitazione degli elementi di natura psicologica o psichiatrica rilevanti ai fini delladiagnosi di condizione patologica e solo successivamente l individuazione del nessoeziologico tra patologia e condotta criminosa mentre nella consulenza di parte non è affattodimostrato che il disturbo schizoaffettivo diagnosticato da ultimo nel 2015 fosse ancorapresente e avesse condizionato gli agiti di * il 23 novembre 2020. * che la fallaciadel sillogismo in esame è resa evidente dalla casistica giudiziaria in tema di delitti di sanguein cui sono frequenti condotte omicidiarie del tutto disorganizzate e successivi disperati emaldestri tentativi di difesa degli autori dei reati ma non per questo necessariamenteconseguenti a patologie psichiatriche.Aggiunge che è fallace anche il secondo profilo valorizzato dal consulente tecnico ecioè la disorganizzazione della condotta post delictum osservando che comecondivisibilmente rilevato dal perito * e ritenuto nella sentenza di primo grado proprio lacondotta successiva all omicidio costituisca un ulteriore elemento a sostegnodell insussistenza di qualsivoglia patologia psichiatrica. A tale riguardo evidenzia comel imputato abbia cercato successivamente all omicidio di occultare il corpo della vittima e dipulire la scena del delitto e quindi abbia posto in essere condotte che non solo avrebberoprobabilmente avuto un temporaneo successo se non fosse intervenuta la parzialeconfessione ma che comunque risultano assolutamente lucide e in linea conun organizzazione di pensiero scevra da patologie. * che l imputato ebbe la lucidità didenudare la vittima di disfarsi del proprio telefono cellulare di recarsi a casa della madreper cambiare gli abiti indossati durante il delitto e di ritornare tranquillamente nella propriaabitazione dissimulando l efferato crimine da lui compiuto e che anche la confessione èstata parziale nell estremo tentativo di attenuare al massimo le proprie responsabilitàpiuttosto che manifestazione di patologia psichiatrica che invece avrebbe avuto altremanifestazioni. * che anche l affermazione del prevenuto di avere voluto dare vita aduna specie di sepoltura della vittima coprendola con sostanza di tipo gesso è ulterioreriprova della condotta mendace dell uomo atteso che il pentimento avrebbe invece trovatocoerente riscontro nell immediata denuncia dei fatti alle autorità.I * di appello ritengono non condivisibile la prospettazione difensiva secondo cuicontrariamente a quanto posto in luce dal perito * e dal consulente del * *l imputato avrebbe avuto una vita turbolenta caratterizzata dalla ricerca incessante di unlavoro e dal tentativo di porre fine alla relazione con la vittima. * a tale riguardocome proprio la reazione a una situazione stressante abbia dato origine a parere del dott.* alla condotta violenta dell uomo conseguente pertanto non già a una patologia maad un alterato stato emotivo. Rilevano che è meramente suggestiva l argomentazione delparallelismo tra la reazione di tipo schizofrenico che aveva comportato il * a carico di* nel 2015 alla malattia della figlia e l omicidio quale reazione allo stress causato dallarelazione extraconiugale e in particolare dall incapacità di gestirla. * che taleconclusione si fonda su una mera congettura del tutto avulsa da dati scientifici e anziconfutata proprio dal diverso atteggiarsi della condotta dell uomo nell uno e nell altro casoconsiderato che lo stesso nel 2015 soffriva di allucinazioni idee deliranti e totaledissociazione dalla realtà mentre il 23 e 24 novembre ha agito con lucidità come dimostratodai suoi comportamenti sia immediatamente successivi che antecedenti al delitto.* la Corte territoriale che l istruttoria dibattimentale di primo grado consente dipervenire alle conclusioni secondo cui a l episodio di disturbo psichiatrico del 2015 risultaessere stato l unico dopo l esordio psicopatologico avvenuto nell anno 2003 caratterizzatoda un disturbo psicoemotivo ascrivibile a un episodio depressivo reattivo cioè alla morte delpadre e ben compensato dalla terapia farmacologica assunta con regolarità quantomenofino al 2018 e dal fatto che l imputato è stato seguito dal centro di salute mentale fino al2019 b l imputato ha sia prima che dopo l episodio acuto schizoaffettivo subito nel 2015avuto una vita relazionale normale pur segnata da ordinari problemi legati alla ricerca dirisultato in remissione e pertanto non è risultata sussistente alcuna condizione psichiatricainfluente sulla capacità di intendere e di volere dell imputato d la condotta omicidiaria haavuto la genesi in uno stato emotivo alterato causato dalla difficoltà di sostenere einterrompere una relazione extraconiugale che aveva visto il coinvolgimento sempre piùintenso dell imputato che nei mesi di luglio e agosto 2020 era andato anche a convivere conla * e la condotta di * nella perpetrazione dell omicidio e nella fase successivaivi compresa la parziale confessione dei fatti con una prospettazione del tutto inverosimiledella causa dell omicidio non solo non dimostra la sussistenza di un disturbo psichiatricotale da incidere sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto ma al contrario èindice di piena consapevolezza e volontà del fatto illecito accompagnata a lucida capacità diporre in essere condotte finalizzate ad attenuare le consegue penali a suo carico di dettofatto f in ogni caso non risulta in alcun modo dimostrata la sussistenza di un qualsivoglianesso causale tra un eventuale disturbo psichiatrico e la condotta omicidiaria.* la Corte a qua nel senso che una volta ricondotto il nesso eziologico a unmero stato emotivo alterato vanno applicati i principi ermeneutici enucleati dallagiurisprudenza di legittimità a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite * dovendosiescludere qualsiasi incidenza sull imputabilità dello stato emotivo che ha sorretto la condottadelittuosa in esame trattandosi di stato privo di qualsiasi implicazione patologica in soggettoal momento del fatto in remissione completa rispetto al disturbo diagnosticato diversi anniprima e manifestatosi con un solo episodio come lucidamente chiarito dal perito ** che l accertamento della capacità di intendere e di volere dell imputatocostituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae alsindacato di legittimità se esaurientemente motivata anche con il solo richiamo allevalutazioni delle perizie se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinicoe valutativo * 6 n. 30491 del 18/06/2025 S. * 288630 conformi * 1 n. 11897 del18/05/2018 dep. 2019 P. * 276170 e * 1 n. 32373 del 17/01/2014 * *261410 le argomentazioni appena riportate in punto di imputabilità sono ampiamenteesaustive confrontandosi analiticamente con la prospettazione difensiva e con le conclusionidel consulente della difesa e propendendo per le opposte conclusioni del perito di cuiapprofondiscono la validità scientifica.Ne deriva che l iter motivazionale è scevro da vizi logici e giuridici e fa buon governodei principi della giurisprudenza di questa Corte a partire da quelli enucleati da * U n.9163 del 25/01/2005 * * 230317 secondo cui ai fini del riconoscimento del viziototale o parziale di mente anche i disturbi della personalità che non sempre sonoinquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono rientrare nel concetto di infermità purché siano di consistenza intensità e gravità tali da incidere concretamentesulla capacità di intendere o di volere escludendola o scemandola grandemente e acondizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa per effettodel quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale con laconseguenza che nessun rilievo ai fini dell imputabilità deve essere dato ad altre anomaliecaratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati nonché agli stati emotivi e passionali salvo che questi ultimi non si inseriscanoeccezionalmente in un quadro più ampio di infermità . * scia degli insegnamenti diquesta pronuncia è intervenuta * 1 n. 35842 del 16/04/2019 * * 276616secondo cui in tema di imputabilità ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale dimente possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità ocomunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattiementali purché siano di consistenza intensità e gravità tali da incidere concretamente sullacapacità di intendere e di volere escludendola o facendola scemare grandemente esussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa mentre nessunrilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie dellapersonalità prive dei caratteri predetti nonché agli stati emotivi e passionali che non siinseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di infermità.Di contro sono infondate le censure difensive di cui al motivo di ricorso che fanno levasugli episodi del 2003 e del 2015 in quanto indicativi di una malattia psichiatrica ancora inessere sulla mancanza della prova di una remissione di detta condizione anzi sullaesistenza della prova contraria considerata l interruzione della terapia farmacologica e dellafrequentazione del centro di salute mentale e comunque l irreversibilità della sindrome dadisturbo schizoaffettivo o ancora sull illogicità di una motivazione che pure a frontedell esclusione dell aggravante della premeditazione insiste sull organizzazione dellacondotta delittuosa e post delittuosa a riprova dell assenza di vizio di mente. * chenon sono in grado di scardinare il tessuto argomentativo in particolare il dato dirimente dellaremissione della malattia psichiatrica e che quanto all ultimo profilo di censura menzionatotrascurano che l organizzazione della condotta non equivale a premeditazione esclusaperaltro nel caso in esame per l insussistenza della prova dell elemento cronologico.1.2.Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con cui si denuncia vizio dimotivazione sull aggravante della crudeltà.Nel confermare la sentenza appellata in relazione a detta circostanza la pronuncia inesame muove proprio dall insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 40516 del23/06/2016 e rileva che pur in assenza di automatismo tra numero di coltellate inferte nelcaso di specie ben ventotto e sussistenza dell aggravante in parola è l analisi dellacomplessiva condotta dell imputato la cui dinamica ci viene consegnata dagli esitidell autopsia che consente di concludere nel senso che abbia agito con la consapevolezzadi causare alla vittima sofferenze ben superiori rispetto a quelle comunque correlateall evento morte per mezzo di arma bianca.* che da detti esiti emerge che la vittima veniva dapprima colpita con numerosifendenti al torace mentre cercava ancora di difendersi e successivamente quando non erapiù in condizione di opporsi l accoltellamento avveniva da tergo ed era accompagnato – inun chiaro furore omicidiario espressione di un dolo nella sua massima volontà e di unavolontà cieca di totale annientamento della vittima – dallo sbattimento violento sempre datergo del capo della donna presa per i capelli mentre veniva accoltellata sugli scogliazione quest ultima che provocava fratture ulteriori al volto.* sulla scorta delle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia delle SezioniUnite sopra menzionata che siffatte modalità dell azione convergono nel delineare unacondotta connotata non solo dal dolo d omicidio ma anche dalla consapevolezza delle nonnecessarie alla morte sofferenze fisiche inferte alla vittima e che tale consapevolezza èdesumibile dalla coesistenza di due elementi e in particolare dal fatto che sia stata esclusaqualsiasi patologia psichiatrica in grado di influenzare anche parzialmente le capacitàvolitive dell imputato e dal fatto che l omicidio fosse preordinato atteso che * giàcon sé il coltello utilizzato nel delitto e la vittima sia stata attirata sostanzialmente in unatrappola abusando sino all ultimo della fiducia e del sentimento d amore che provava neiconfronti dell imputato abuso e sentimento d amore cristallizzati nel rapporto sessualeconsumatosi immediatamente prima dell omicidio . * questi che inducono a ritenereda parte della Corte a qua che la volontà di agire con crudeltà nell ottica di un totaleannientamento della vittima fosse presente sin dalla fase di preordinazione del delitto eaccompagnasse gli agiti dell imputato anche nei momenti in cui prima di porre fine alla vitadella donna si congiungeva carnalmente con lei con un utilizzo sprezzante del suo corpoche si poneva in antitesi con i sentimenti della donna. * quindi che emerge non solodalle modalità della condotta omicidiaria ma anche dal comportamento tenuto dall imputatonel periodo immediatamente precedente al delitto.Tale costrutto argomentativo risulta completo logico e coerente con le evidenzeprobatorie relative ad atti eccedenti rispetto alla normalità causale determinanti sofferenzeaggiuntive alla vittima ed esprimenti un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole.E fa buon governo di quanto affermato in composizione qualificata da questa Corte secondocui la circostanza aggravante dell avere agito con crudeltà di cui all art. 61 primo comma n.4 cod. pen. è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispettoalla normalità causale che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamentointeriore specialmente riprovevole * U n. 40516 del 23/06/2016 Del * *267629 – 01 nell affermare il principio la * ha precisato che la sussistenza di taletutte le circostanze del caso concreto comprese quelle afferenti alle note impulsive deldolo .E evidente che si rivelano infondate ai limiti dell inammissibilità perché reiterative erivalutative le doglianze difensive che insistono sulla insufficienza della mera reiterazione edel numero dei colpi per ritenere l aggravante sulle condizioni psicoemotive dell imputato inbase alle quali non vi sarebbe certezza che volesse apportare sofferenze ulteriori alla vittimae sull irrilevanza ai fini dell aggravante della preordinazione dell omicidio e del rapportosessuale antecedente allo stesso neppure provati.1.3. * è inoltre il terzo motivo di ricorso circa il vizio di motivazionesull aggravante di cui all art. 577 comma primo n. 1 cod. pen. dell essere stato commessoil reato in danno di persona legata al colpevole da relazione affettiva.La Corte di assise di appello di Catanzaro premette che la legge 19 luglio 2019 n. 69ha modificato la formulazione di detto comma dell art. 577 cod. pen. prevedendol aggravante in questione anche in presenza della sola relazione affettiva tra reo e vittimache non sia accompagnata da stabile convivenza graduando la pena al terzo comma dellostesso articolo nel caso di relazione affettiva cessata.* che il legislatore nel prevedere una specifica aggravante del delitto di omicidioha ricalcato la nozione di mera relazione affettiva già presente nel nostro codice penale atutela di soggetti particolarmente vulnerabili nell aggravante di cui al secondo commadell art. 612 bis e nell aggravante di cui al comma 1 n. 5 dell art. 609 ter cod. pen.* quindi che come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardoalle preesistenti aggravanti degli atti persecutori * 5 n. 21641 del 02/03/2023 C. *284696 e della violenza sessuale * 3 n. 42424 del 06/02/2018 L. * 274518 larelazione affettiva tra autore del reato e persona offesa non presuppone necessariamente laconvivenza con la vittima né la stabilità e/o durata della relazione ma quantomeno lasussistenza da verificarsi in concreto di un legame connotato da un rapporto di fiducia taleda ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione costituendo l abuso ol approfittamento di tale legame il fondamento della ratio dell aggravamento della pena.* applicare detti principi al caso concreto rileva la Corte territoriale che dall istruttoriadibattimentale è emerso che a l imputato e la vittima si frequentavano con assiduitànell ambito di una relazione nota ai familiari e ai datori di lavoro della donna quantomenosino al mese di settembre 2020 allorquando fu interrotta solo la situazione di convivenza trai due b l omicidio è da collegare all incapacità di * di porre definitivamente eirreversibilmente fine alla relazione c non è chiaro quali connotazioni avesse assunto larelazione negli ultimi due mesi e con quale frequenza si vedessero ma il fatto che il generoper avere notizie della suocera si fosse rivolto alla moglie dell imputato e poi avesse parlatodirettamente con lui è elemento da cui inferire che i familiari sapessero che i contatti tra idue non si erano definitivamente interrotti e dopo che era terminata la convivenza conl imputato a settembre la * aveva cambiato i numeri telefonici ma il suddettocontinuava a mandarle messaggi senza però destare in lei preoccupazione per il prosieguodi detti contatti f lo stesso imputato conferma tali contatti assidui riferendo che non sisentivano da circa due settimane e che era stata lei a cercarlo l ultima volta g in ogni casola vittima ha accettato che l imputato l accompagnasse la mattina del 23 novembre pressol abitazione dei suoi datori di lavoro per poi recarsi con lui volontariamente terminatal attività lavorativa presso la scogliera di * h è certo che i due abbiano avutoprima dell omicidio un rapporto sessuale consenziente circostanza riferita dall imputato enon smentita dai rilievi autoptici da cui non è emerso alcun elemento per ricondurre ilrapporto sessuale a costrizione della vittima .Tanto precisato la Corte osserva che tutti gli elementi indicati sono convergenti nel farritenere che al momento della condotta omicida la donna fosse ancora fortemente legatasul piano affettivo all imputato che riponesse in lui sentimenti di affetto e di fiducia e che indefinitiva sperasse ancora di proseguire quella relazione sia sul piano affettivo chesessuale e nel far ritenere che l imputato conscio di tale legame non abbia esitato puravendo preordinato l omicidio in quanto aveva con sé il coltello con cui ha infieritomortalmente sul corpo della donna ad approfittarsi dei sentimenti di lei e a sfogare perconverso un ultima volta i suoi desideri sessuali sullo stesso corpo poco dopo martoriato conindicibile crudeltà.* quindi che sono proprio gli elementi di fatto richiamati a indurre il Collegio aritenere in definitiva che la relazione affettiva non fosse affatto cessata indipendentementedal fatto che gli incontri nell ultimo periodo si fossero diradati.* comunque la Corte come il profilo attinente alla pena da applicare primo oterzo comma dell art. 577 cod. proc. pen. quest ultimo nel caso di relazione affettivacessata perda comunque di importanza concreta nel caso di specie alla luce della ritenutaequivalenza dell aggravante de qua e di quella della crudeltà con le circostanze attenuantigeneriche e alla determinazione della pena base ai sensi dell art. 575 cod. proc. pen.Tale iter motivazionale scevro da vizi logici e giuridici anzi conforme al dato normativoe alla sua interpretazione ad opera della giurisprudenza di legittimità non viene senzadubbio contrastato dal ricorrente che con esso non sembra confrontarsi laddove affermache la Corte avrebbe deviato sull aggravante nella forma più lieve della relazione affettivacessata ovvero laddove insiste su una diversa lettura degli elementi fattuali cheescluderebbe l approfittamento della fiducia riposta nell imputato dalla vittima.1.4. * in quanto manifestamente infondato reiterativo e rivalutativo èinfine il quarto motivo di impugnazione sul mancato riconoscimento delle circostanzeAl riguardo la Corte rileva l assenza di elementi idonei a formulare un giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti ritenute allaluce di una serie di elementi a la particolare incidenza delle aggravanti indicative diriprovevolezza del fatto e di non comune intensità del dolo b la genuinità solo parziale dellaconfessione che aveva determinato in primo grado la concessione delle attenuantigeneriche avendo l imputato prospettato la tesi inattendibile di avere agito per legittimadifesa resa altresì in un momento in cui gli elementi a suo carico si stavano consolidandoc l approfittamento dei sentimenti della vittima per avere consumato un rapporto sessualeprima di ucciderla.Con riguardo alla pena base individuata in primo grado nella misura di anni 24 direclusione i * di appello la ritengono congrua rispetto alle concrete modalitàdell azione criminosa e all intensità del dolo manifestato dal prevenuto.A fronte di tale ampia e congrua motivazione sul trattamento sanzionatorio di contro ilmotivo insiste sulla mancata considerazione in relazione a detto trattamento dello statoemotivo all origine dell azione delittuosa e della ferma convinzione – smentita altresì dalleargomentazioni non manifestamente illogiche sopra riportate dell imputato di agire perlegittima difesa così sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.Invero la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale delgiudice di merito esercitato congruamente logicamente ed anche in coerenza con ilprincipio di diritto secondo il quale l onere motivazionale da soddisfare non richiedenecessariamente l esame di tutti i parametri fissati dall art. 133 cod. pen. si sottrae allecensure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazioneovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessinell apprezzamento del giudice impugnato.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.2.1. L imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall avv. * ** * * * * * * * * * ** e * * che in considerazione dell impegno professionale profuso edel numero di parti assistite dal medesimo difensore si ritiene equo liquidare in complessivieuro 15.000 oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile * * ammessa alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appellodi Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.115/2002 disponendo il pagamento in favore dello *2.2. * la sentenza oggetto di esame sulle condizioni di salute mentaledell imputato va disposto l oscuramento dei dati come da dispositivo. *Rigetta i l r icorso e condanna i l r icorrente al pagamento del le speseprocessuali.condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall avv. bova arturo che liquida incomplessivi euro 15.000 oltre accessori di legge condanna infine l imputato alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilecalabretta laura ammessa al patrocinio a spese dello stato nella misura che sara liquidatadalla corte di assise di appello di catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso 03/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta i l r icorso e condanna i l r icorrente al pagamento del le speseprocessuali.condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall avv. bova arturo che liquida incomplessivi euro 15.000 oltre accessori di legge condanna infine l imputato alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilecalabretta laura ammessa al patrocinio a spese dello stato nella misura che sara liquidatadalla corte di assise di appello di catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato.Così è deciso 03/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *