CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47117/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 256, commi 2 e 5, d.lgs. n. 152/2006 (capo A) e 497-bis cod. peri. (capo C); Considerato che con il primo motivo l'imputato lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha ritenuto preclusa la possibilità - al di là della sussistenza degli altri presupposti applicativi richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. - di dichiarare il fatto non punibile in forza di detta norma in ragione dell'abitualità delle condotte delittuose dell'imputato e della gravità e spregiudicatezza dell'azione, inidonea a consentire la qualificazione del fatto come tenue (pag. 5); Considerato che, con il secondo motivo, di tenore generico, senza alcun confronto con le relative argomentazioni sottese alla decisione impugnata, il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il