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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14364/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata agli scritti difensivi, depositando conclusioni scritte e nota spese; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al ricorso ed agli altri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce, nel giudicare sugli appelli presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 Aprile 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, preso atto del fatto che Santovito aveva rinunciato a tutti i motivi d'appello con la sola esclusione di quelli attinenti alla misura della pena, confermava la sentenza impugnata.

I ricorrenti sono imputati di usura ed estorsione ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA], ed il solo Santovito anche del reato di truffa aggravata ai danni della stessa persona offesa.

2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello con un unico motivo, incentrato su violazione di norma processuale e vizio motivazionale (art.606 lett. c ed e, cod. proc. pen.) in relazione all'interpretazione della disposizione dell'art.581 comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma successivamente abrogata) nel senso che essa richieda la allegazione all'atto di appello, oltre che di una procura speciale, altresì di una nuova elezione di domicilio dell'imputato, a dispetto del fatto che l'imputato fosse presente in primo grado, il decreto di citazione a giudizio in grado di appello fosse stato notificato personalmente al [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di residenza e che vi fosse stata fin dal 10 novembre 2020 l'elezione di domicilio presso la propria residenza, ove la citazione d'appello è stata effettivamente consegnata. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] fonda il proprio ricorso su un unico motivo incentrato sulla nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b ed e, cod. proc. pen.).

Si censura la sentenza in quanto carente di complessità e non sufficientemente particolareggiata in ordine agli elementi a carico dell'imputato.

Si tratta di una motivazione diffusamente affetta da illogicità.

La sentenza merita inoltre censura anche sul piano sanzionatorio poiché la pena ben poteva essere contenuta nei minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con motivi nuovi, citando giurisprudenza a proprio favore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, con conseguente annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

2. Iniziando dalla dichiarazione di inammissibilità pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancata allegazione di elezione di domicilio, incombente previsto a pena di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen., si osserva che la Corte d'appello sia giunta alla rassegnata conclusione reputando che essa non potesse essere superata dalla considerazione a mente della quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava ristretto per altra causa agli arresti domiciliari (essendovi ristretto fin dall'epoca di presentazione del gravame).

È stato tuttavia convincentemente affermato da questa Corte, con recente sentenza, il principio, cui si intende dar seguito, per cui in tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, L., Rv. 286893 - 01).

Tale conclusione, già riconosciuta nell'ipotesi di imputato detenuto, per il medesimo o per altri processi, merita di essere applicata per ragioni equitative e di rispetto delle regole del giusto processo, anche a colui che sia 'extrannurario', poiché ristretto nella propria abitazione o in altro luogo diverso dall'istituto di detenzione.

Infatti, si è autorevolmente affermato, nel tentativo di fornire una interpretazione della disposizione in questione, che, senza negarne la funzione, consenta di armonizzarne la portata all'esigenza che i formalismi non siano tali da svuotare o sacrificare eccessivamente l'accesso ai rimedi giudiziali, che alla posizione processuale del detenuto in carcere debba essere assimilata quelle di chi sia sottoposto ad un regime detentivo domiciliare, anche qualora la restrizione sia per altra causa.

Tale linea interpretativa trova avallo nell'ermeneutica convenzionale, al fine di evitare possibili violazioni dell'ad 6 CEDU.

La disposizione, infatti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte EDU, stabilisce il principio fondamentale del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al "merito di qualsiasi accusa penale" in qualsiasi giudizio e -pur ammettendo la possibilità di subordinarne l'esercizio a condizioni previste dalla legge- richiede che si eviti un eccessivo formalismo, pregiudizievole per l'equità del procedimento, al fine di garantire il bilanciamento tra gli oneri processuali richiesti alle parti e le peculiari posizioni soggettive di chi, nel corso del processo, si trovi sottoposto, comunque a condizioni di custodia cautelare o detenzione (Corte EDU, 12 luglio 2016, Reichman c.

Francia; 5 novembre 2015, Henrioud c.

Francia).

Va in aggiunta sottolineato che la predetta prospettiva ermeneutica si rivela coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr. Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), con l'aggiunta, che si legge nella motivazione della medesima pronuncia, che tale regola è valevole anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario.

In linea con tale ultimo assunto, pertanto, la soluzione alla questione prospettata va rinvenuta nella affermazione per cui risulti impossibile distinguere tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari.

Di conseguenza, deve concludersi che nei confronti dell'appellante detenuto agli arresti domiciliari non operi la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Sulla scorta di tali considerazioni, che si ritiene di condividere, il Collegio ribadisce l'indirizzo elaborato dalla Quinta Sezione di questa Corte, nei termini sopra riportati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in parte qua, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso.

3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità discende dalla radicale genericità del motivo addotto.

Fondato sulla deduzione promiscua di vizi motivazionali (sono indicate la contraddittorietà e la manifesta illogicità, con richiamo alla lettera e dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.) e di violazioni di legge penale e di altre norme giuridiche (con richiamo alla lettera b dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma senza indicazione di alcuna specifica norma che si assuma violata), il ricorso si riduce ad una brevissima compilazione (poco meno di mezza pagina) di frasi di stile, prive di alcun collegamento al caso concreto.

Si tratta, in sostanza, di un esempio par excellence di ricorso affetto da genericità intrinseca, causa della sua inammissibilità, ex art. 581 e 591 cod. proc. pen., da cui deriva altresì, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, dati i profili di colpa nella redazione di un ricorso votato all'inammissibilità, della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

4. Quanto alle spese della parte civile costituita, l'istanza di liquidazione va respinta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'inammissibilità del ricorso.

Infatti, per radicato e risalente orientamento di legittimità, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519 - 01; Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01).

Nel caso concreto il ricorso poteva riguardare solamente il trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato, come sottolineato in precedenza, rinunciato ad ogni motivo attinente all'affermazione di responsabilità sin dal grado di appello, come puntualmente riportato nella sentenza della Corte d'appello, a pg.10.

Conseguentemente, nessun pregiudizio poteva derivare alla parte civile in caso di accoglimento del ricorso.

In relazione al [OSCURATO:PERSONA], la sorte delle spese della parte civile verrà decisa all'esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla Pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata agli scritti difensivi, depositando conclusioni scritte e nota spese; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al ricorso ed agli altri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce, nel giudicare sugli appelli presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 Aprile 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, preso atto del fatto che Santovito aveva rinunciato a tutti i motivi d'appello con la sola esclusione di quelli attinenti alla misura della pena, confermava la sentenza impugnata. I ricorrenti sono imputati di usura ed estorsione ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA], ed il solo Santovito anche del reato di truffa aggravata ai danni della stessa persona offesa. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello con un unico motivo, incentrato su violazione di norma processuale e vizio motivazionale (art.606 lett. c ed e, cod. proc. pen.) in relazione all'interpretazione della disposizione dell'art.581 comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma successivamente abrogata) nel senso che essa richieda la allegazione all'atto di appello, oltre che di una procura speciale, altresì di una nuova elezione di domicilio dell'imputato, a dispetto del fatto che l'imputato fosse presente in primo grado, il decreto di citazione a giudizio in grado di appello fosse stato notificato personalmente al [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di residenza e che vi fosse stata fin dal 10 novembre 2020 l'elezione di domicilio presso la propria residenza, ove la citazione d'appello è stata effettivamente consegnata. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] fonda il proprio ricorso su un unico motivo incentrato sulla nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b ed e, cod. proc. pen.). Si censura la sentenza in quanto carente di complessità e non sufficientemente particolareggiata in ordine agli elementi a carico dell'imputato. Si tratta di una motivazione diffusamente affetta da illogicità. La sentenza merita inoltre censura anche sul piano sanzionatorio poiché la pena ben poteva essere contenuta nei minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con motivi nuovi, citando giurisprudenza a proprio favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, con conseguente annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2. Iniziando dalla dichiarazione di inammissibilità pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancata allegazione di elezione di domicilio, incombente previsto a pena di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen., si osserva che la Corte d'appello sia giunta alla rassegnata conclusione reputando che essa non potesse essere superata dalla considerazione a mente della quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava ristretto per altra causa agli arresti domiciliari (essendovi ristretto fin dall'epoca di presentazione del gravame). È stato tuttavia convincentemente affermato da questa Corte, con recente sentenza, il principio, cui si intende dar seguito, per cui in tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, L., Rv. 286893 - 01). Tale conclusione, già riconosciuta nell'ipotesi di imputato detenuto, per il medesimo o per altri processi, merita di essere applicata per ragioni equitative e di rispetto delle regole del giusto processo, anche a colui che sia 'extrannurario', poiché ristretto nella propria abitazione o in altro luogo diverso dall'istituto di detenzione. Infatti, si è autorevolmente affermato, nel tentativo di fornire una interpretazione della disposizione in questione, che, senza negarne la funzione, consenta di armonizzarne la portata all'esigenza che i formalismi non siano tali da svuotare o sacrificare eccessivamente l'accesso ai rimedi giudiziali, che alla posizione processuale del detenuto in carcere debba essere assimilata quelle di chi sia sottoposto ad un regime detentivo domiciliare, anche qualora la restrizione sia per altra causa. Tale linea interpretativa trova avallo nell'ermeneutica convenzionale, al fine di evitare possibili violazioni dell'ad 6 CEDU. La disposizione, infatti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte EDU, stabilisce il principio fondamentale del diritto di accesso effettivo alla giustizia per le decisioni relative al "merito di qualsiasi accusa penale" in qualsiasi giudizio e -pur ammettendo la possibilità di subordinarne l'esercizio a condizioni previste dalla legge- richiede che si eviti un eccessivo formalismo, pregiudizievole per l'equità del procedimento, al fine di garantire il bilanciamento tra gli oneri processuali richiesti alle parti e le peculiari posizioni soggettive di chi, nel corso del processo, si trovi sottoposto, comunque a condizioni di custodia cautelare o detenzione (Corte EDU, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia). Va in aggiunta sottolineato che la predetta prospettiva ermeneutica si rivela coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), con l'aggiunta, che si legge nella motivazione della medesima pronuncia, che tale regola è valevole anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario. In linea con tale ultimo assunto, pertanto, la soluzione alla questione prospettata va rinvenuta nella affermazione per cui risulti impossibile distinguere tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari. Di conseguenza, deve concludersi che nei confronti dell'appellante detenuto agli arresti domiciliari non operi la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Sulla scorta di tali considerazioni, che si ritiene di condividere, il Collegio ribadisce l'indirizzo elaborato dalla Quinta Sezione di questa Corte, nei termini sopra riportati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in parte qua, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità discende dalla radicale genericità del motivo addotto. Fondato sulla deduzione promiscua di vizi motivazionali (sono indicate la contraddittorietà e la manifesta illogicità, con richiamo alla lettera e dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.) e di violazioni di legge penale e di altre norme giuridiche (con richiamo alla lettera b dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma senza indicazione di alcuna specifica norma che si assuma violata), il ricorso si riduce ad una brevissima compilazione (poco meno di mezza pagina) di frasi di stile, prive di alcun collegamento al caso concreto. Si tratta, in sostanza, di un esempio par excellence di ricorso affetto da genericità intrinseca, causa della sua inammissibilità, ex art. 581 e 591 cod. proc. pen., da cui deriva altresì, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, dati i profili di colpa nella redazione di un ricorso votato all'inammissibilità, della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4. Quanto alle spese della parte civile costituita, l'istanza di liquidazione va respinta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'inammissibilità del ricorso. Infatti, per radicato e risalente orientamento di legittimità, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519 - 01; Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01). Nel caso concreto il ricorso poteva riguardare solamente il trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato, come sottolineato in precedenza, rinunciato ad ogni motivo attinente all'affermazione di responsabilità sin dal grado di appello, come puntualmente riportato nella sentenza della Corte d'appello, a pg.10. Conseguentemente, nessun pregiudizio poteva derivare alla parte civile in caso di accoglimento del ricorso. In relazione al [OSCURATO:PERSONA], la sorte delle spese della parte civile verrà decisa all'esito del giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla Pa