CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 16880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4783/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di NUMANA,LOC. MARCELLI , [OSCURATO:PERSONA] 67 - 69, rappresentatoe dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1018/2019,depositata i l 17/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La condomina [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la delibera adottata il 12 febbraio 2011 dal [OSCURATO:PERSONA] di Numana, località Marcelli, [OSCURATO:PERSONA] nn. 67-69. La ricorrente ha contestato l’assenza di verbalizzazione sul punto 7 all’ordine del giorno (“lettera avv. [OSCURATO:PERSONA], richiesta risarcimento danni signora Tonti”) e l’eccesso di potere in relazione ai punti 4 e 5 (“analisi dei preventivi per i lavori di straordinaria manutenzione” e “approvazione di uno dei preventivi”), avendo l’assemblea subordinato l’approvazione di lavori condominiali di straordinaria manutenzione alla chiusura definitiva delle liti promosse dalla ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 2058/2014 il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di Tonti, condannando la ricorrente al pagamento di euro 350 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Tonti. Con la sentenza n. 1018/2019 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Numana, località Marcelli, [OSCURATO:PERSONA] nn. 67-69. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in tre motivi: A) il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1136, ultimo comma, e 1137 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la nullità o annullabilità della delibera per l’assenza di verbalizzazione sul punto 7 all’ordine del giorno; B) il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1175, 1375, 1102 e 1105 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto l’eccesso di potere esercitato dalla maggioranza dei condomini, che ha condizionato l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla chiusura dei contenziosi pendenti, così ledendo da un lato il diritto alla tutela giurisdizionale della ricorrente e dall’altro lato l’interesse dell’ente collettivo all’esecuzione dei lavori necessari per la conservazione di un bene comune; C) il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo così che la ricorrente abbia abusato del processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il secondo motivo, nel lamentare il mancato riconoscimento da parte del giudice d’appello di una ipotesi di eccesso di potere da parte dell’assemblea condominiale, pone la questione dei confini della categoria dell’eccesso di potere in relazione ai poteri discrezionali che l'assemblea esercita quale organo della volontà deicondomini. Si tratta di questione di diritto di particolare rilevanza, della quale il Collegio ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella ca