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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19773/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianza già analizzata e disattesa con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata (v. pagg. 3 e 4), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT;',1 O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianza già analizzata e disattesa con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata (v. pagg. 3 e 4), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT;',1 O
Sentenza Cassazione n. 19773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris