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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21354/2026

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o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 nella quale la Corte di appello con corretti argomenti logico giuridici ha motivato in merito alla sussistenza del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] 4 DEPr" F(' IN C 10 G 026 FUrit ion a rlQ M« aia e Sailli£

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 nella quale la Corte di appello con corretti argomenti logico giuridici ha motivato in merito alla sussistenza del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] 4 DEPr" F(' IN C 10 G 026 FUrit ion a rlQ M« aia e Sailli£
Sentenza Cassazione n. 21354/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris