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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17499/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 26842/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocatoPaolo Rolfo; -ricorrenti- contro Comune di Limone del Garda, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 240/2019 del 7/2/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2000 il Comune di Limone sul Garda convennedinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la causa fu poi estesa nei confronti degli altri comproprietari e terzi interessati) in rivendica della proprietà di un’area lungo il lago.

L’attore espose che: (a) sull’area insiste un manufatto 2di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. (il «solettone») realizzato dal Genio Civile di Brescia intorno agli anni ’30, destinato ad approdo dei battelli di linea; (b) due distinti titoli fondano la domanda: in via principale, un titolo di acquisto derivativo, ovvero espro- priativo, per effetto della realizzazione dell'opera da parte del Genio civile; in via subordinata, il possesso ultraventennale da uso pubblico del lungo- lago.

I convenuti contestarono i fattiosservando che: (a) l'opera pubblica de qua non insiste sulla loro proprietà se non per una piccola porzione, ma su un’area diversa); (b) non vi è stato alcun potere di fatto sulla cosa da parte del Comune, poiché la mera tolleranza del passaggio non è idonea a fondare un possesso ad usucapionem.

Nel 2011 il Tribunale rigettòla domanda, poiché: (a) non era stata data prova idonea di acquisto, né a titolo derivativo né originario; (b) infatti, le informazioni acquisite dai testimoni non erano idonee a fornire prova dell'acquisizione né della proprietà né di altro diritto reale sull’area contro- versa; (c) non esistevaun potere di fatto sulla cosa ininterrotto per la du- rata di 20 anni.

Nel 2016 la Corte di appello di Brescia, in riforma la sentenza di primo grado, dichiarò che il Comune aveva acquistato a titolo di usucapione la proprietà dell'area (mappali 1915 e 2282) , limitatamente alla parte com- presa in un tratto determinato del lungolago (denominato via Garbera).

Nel maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnatoper revocazione la predetta sentenza della Corte di appello(n. 1090/2016), rilevando che il manufatto in cemento oggetto del possesso ad usucapionem da parte del Comune erastato erroneamente ritenuto sovrastare ifondi di loro proprietà e era stato erroneamente rite- nuto realizzato dal Comune, mentre esso erastato fabbricato dal Genio ci- vile per i fini di navigazione.

Il Comune ha chiestoil rigetto, allegando che : l’area è pacificamente uti- lizzata da decenni dal Comune a fini di circolazione e parcheggio; la 3di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. collocazione del manufatto è stata oggetto di valutazione specifica da parte del giudice; quindi, essa non dà luogo a motivo di revocazione; in ogni caso il manufatto insiste in parte sul suolo già di proprietà degli appellanti in revocazione e in parte è aggettante sul lungolago.

La Corte di appello, con la sentenza 7.2.2019, ha disatteso l’impugna- zioneper revocazione.

Avverso tale pronuncia, ricorrono in cassazione i convenuti impugnanti in revocazione con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’attore con controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 10) denuncia il carattere apparente, apodittico, inappropriato, non pertinente, perplesso ed obiettivamente incomprensibile della motivazione con cui è stata disattesa l’impugnazione per revocazione, che ha ad oggetto l'errata percezione che il solettone abbia occupato l'intera parte dei fondi di loro proprietà , nonché l’errata indicazione di chi abbia costruito il solettone.

Si deduce violazione dell'art. 111 cost. e 132 co. 2 n.4 c.p.c. e nullità della sentenza.

In particolare, la parte ricorrente censura sotto il primo profilo che la Corte ripeta acriticamente l'assunto che il solet- tone abbia inglobato l'intera «parte» deifondi in contestazione.

Sotto il se- condo profilo censura che la Corte abbia mancato di spiegare le ragioni dell’irrilevanza dell’errore relativo a chi abbia fabbricato il solettone, tenuto conto delle conseguenze in termini di possesso e di acquisto derivativo che discendono dal fatto che l'opera si stata realizzata dallo Stato, e non dal Comune.

Il secondo motivo (p. 16) fa valere specificamente l’errore relativo a l chi abbia fabbricato il solettone (lo Stato e non il Comune), sostenendo che la costruzione ad opera del Genio civile esclude di poter ascrivere al Comune il potere di fatto sulla cosa utile ad usucapire.

Si deduce violazione degli artt. 1142 e 1158 c.c. 4di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo (p. 21) denuncia la violazione degli artt. 6 Cedu, 1 Proto- collo addizionale n. 1 alla Cedu, 117 cost e 42-bis d.p.r. 327/2001 per avere la Corte di appello rilevato il possesso continuato del manufatto ed averlo riferito nel tempo e nella sua funzione alla sua edificazione e gestione, quindi all'opera pubblica.Osserva che l’acquisto per usucapione richiede un accertamento rigoroso dei requisiti e rileva il mancato accertamento dell’in- terversione del possesso..

Il quarto motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di rilevare (come constatato invece dalc.t.u.) che l'opera pubblica realizzata dal Genio Civile è (tranne che per un metro) distinta daifondi in contestazione.

Si duole in sostanza del man- cato esame delle risultanze della consulenza tecnica sulla collocazione del cd. solettone.

2. –Ciascuno dei quattro motivi è da disattendere.

Nella parte censurata, la sentenza afferma: (a) il fatto che il manufatto sia stato realizzato dal Genio civile non comporta che esso sia acquisito al demanio statale; (b) l'accertamento della usucapione riguarda soltanto la parte del solettone che pacificamente insiste sulla proprietà degli impu- gnantiin revocazione; (c) la decisione si basa sul presupposto che il Co- mune ha utilizzato da moltissimi anni in modo costante tutto il manufatto di cemento, il qualeè stato costruito in parte su fondi degli appellanti ed in altra parte su area aggettante sul lago con pilasti sul tratto di costa; (d) l'usucapione è stata dichiarata con riferimento alla parte sovrastantei fondi de quibus, come attestato nel dispositivo della sentenza in cui si dichiara acquisita per usucapione la proprietà dell'area compresa nel tratto di lun- golago denominato via Garbera.

La sentenza aggiunge altri elementi che corroborano il convincimentogiudiziale.

Ne segue che, quanto al primo motivo, la motivazione risponde al canone del minimo costituzionale(ex Cass.

SU 8053/2014) e non è affatto appa- rente (cfr. su tale vizio SSUU n. 2767/2023), essendo idonea a far percepire 5di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. le ragioni della decisone.Inoltre, la lettura integrale della sentenza impu- gnata per revocazione rivela che l’indicazione (in un luogo) del Comune e non del Genio Civile come costruttore del «solettone» è unlapsus calami.

Quanto al secondo motivo, la mera circostanza che l’opera sia stata co- struita dal Genio civile non esclude che il potere di fattosulla cosa sia stato esercitato dal Comune.La doglianza, lungi dal porre una violazione di norme di diritto (nel senso inteso da questa Corte: v. tra le varie cass. n. 3340/2019) censura l’accertamento del potere di fatto da parte del Comune sul fondo oggetto di domanda di usucapione, sollecitando, in definitiva, un riesame nel merito.

Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile poiché censura un preteso errore di diritto (da far valerecon ricorso per cassazione avverso l’originaria sentenza di appello) e non un errore di fattoex art. 395 n. 4 c.p.c.

Quanto al quarto motivo, la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non risponde ai criteri concretizzati da Cass.

SU 20867/2020per tale censura ed è quindi inammissibile, risolvendosi in una critica sulla valutazione delle risultanze del processo.

3. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 6di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono i presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 26842/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocatoPaolo Rolfo; -ricorrenti- contro Comune di Limone del Garda, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 240/2019 del 7/2/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2000 il Comune di Limone sul Garda convennedinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la causa fu poi estesa nei confronti degli altri comproprietari e terzi interessati) in rivendica della proprietà di un’area lungo il lago. L’attore espose che: (a) sull’area insiste un manufatto 2di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. (il «solettone») realizzato dal Genio Civile di Brescia intorno agli anni ’30, destinato ad approdo dei battelli di linea; (b) due distinti titoli fondano la domanda: in via principale, un titolo di acquisto derivativo, ovvero espro- priativo, per effetto della realizzazione dell'opera da parte del Genio civile; in via subordinata, il possesso ultraventennale da uso pubblico del lungo- lago. I convenuti contestarono i fattiosservando che: (a) l'opera pubblica de qua non insiste sulla loro proprietà se non per una piccola porzione, ma su un’area diversa); (b) non vi è stato alcun potere di fatto sulla cosa da parte del Comune, poiché la mera tolleranza del passaggio non è idonea a fondare un possesso ad usucapionem. Nel 2011 il Tribunale rigettòla domanda, poiché: (a) non era stata data prova idonea di acquisto, né a titolo derivativo né originario; (b) infatti, le informazioni acquisite dai testimoni non erano idonee a fornire prova dell'acquisizione né della proprietà né di altro diritto reale sull’area contro- versa; (c) non esistevaun potere di fatto sulla cosa ininterrotto per la du- rata di 20 anni. Nel 2016 la Corte di appello di Brescia, in riforma la sentenza di primo grado, dichiarò che il Comune aveva acquistato a titolo di usucapione la proprietà dell'area (mappali 1915 e 2282) , limitatamente alla parte com- presa in un tratto determinato del lungolago (denominato via Garbera). Nel maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnatoper revocazione la predetta sentenza della Corte di appello(n. 1090/2016), rilevando che il manufatto in cemento oggetto del possesso ad usucapionem da parte del Comune erastato erroneamente ritenuto sovrastare ifondi di loro proprietà e era stato erroneamente rite- nuto realizzato dal Comune, mentre esso erastato fabbricato dal Genio ci- vile per i fini di navigazione. Il Comune ha chiestoil rigetto, allegando che : l’area è pacificamente uti- lizzata da decenni dal Comune a fini di circolazione e parcheggio; la 3di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. collocazione del manufatto è stata oggetto di valutazione specifica da parte del giudice; quindi, essa non dà luogo a motivo di revocazione; in ogni caso il manufatto insiste in parte sul suolo già di proprietà degli appellanti in revocazione e in parte è aggettante sul lungolago. La Corte di appello, con la sentenza 7.2.2019, ha disatteso l’impugna- zioneper revocazione. Avverso tale pronuncia, ricorrono in cassazione i convenuti impugnanti in revocazione con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attore con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 10) denuncia il carattere apparente, apodittico, inappropriato, non pertinente, perplesso ed obiettivamente incomprensibile della motivazione con cui è stata disattesa l’impugnazione per revocazione, che ha ad oggetto l'errata percezione che il solettone abbia occupato l'intera parte dei fondi di loro proprietà , nonché l’errata indicazione di chi abbia costruito il solettone. Si deduce violazione dell'art. 111 cost. e 132 co. 2 n.4 c.p.c. e nullità della sentenza. In particolare, la parte ricorrente censura sotto il primo profilo che la Corte ripeta acriticamente l'assunto che il solet- tone abbia inglobato l'intera «parte» deifondi in contestazione. Sotto il se- condo profilo censura che la Corte abbia mancato di spiegare le ragioni dell’irrilevanza dell’errore relativo a chi abbia fabbricato il solettone, tenuto conto delle conseguenze in termini di possesso e di acquisto derivativo che discendono dal fatto che l'opera si stata realizzata dallo Stato, e non dal Comune. Il secondo motivo (p. 16) fa valere specificamente l’errore relativo a l chi abbia fabbricato il solettone (lo Stato e non il Comune), sostenendo che la costruzione ad opera del Genio civile esclude di poter ascrivere al Comune il potere di fatto sulla cosa utile ad usucapire. Si deduce violazione degli artt. 1142 e 1158 c.c. 4di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo (p. 21) denuncia la violazione degli artt. 6 Cedu, 1 Proto- collo addizionale n. 1 alla Cedu, 117 cost e 42-bis d.p.r. 327/2001 per avere la Corte di appello rilevato il possesso continuato del manufatto ed averlo riferito nel tempo e nella sua funzione alla sua edificazione e gestione, quindi all'opera pubblica.Osserva che l’acquisto per usucapione richiede un accertamento rigoroso dei requisiti e rileva il mancato accertamento dell’in- terversione del possesso.. Il quarto motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di rilevare (come constatato invece dalc.t.u.) che l'opera pubblica realizzata dal Genio Civile è (tranne che per un metro) distinta daifondi in contestazione. Si duole in sostanza del man- cato esame delle risultanze della consulenza tecnica sulla collocazione del cd. solettone. 2. –Ciascuno dei quattro motivi è da disattendere. Nella parte censurata, la sentenza afferma: (a) il fatto che il manufatto sia stato realizzato dal Genio civile non comporta che esso sia acquisito al demanio statale; (b) l'accertamento della usucapione riguarda soltanto la parte del solettone che pacificamente insiste sulla proprietà degli impu- gnantiin revocazione; (c) la decisione si basa sul presupposto che il Co- mune ha utilizzato da moltissimi anni in modo costante tutto il manufatto di cemento, il qualeè stato costruito in parte su fondi degli appellanti ed in altra parte su area aggettante sul lago con pilasti sul tratto di costa; (d) l'usucapione è stata dichiarata con riferimento alla parte sovrastantei fondi de quibus, come attestato nel dispositivo della sentenza in cui si dichiara acquisita per usucapione la proprietà dell'area compresa nel tratto di lun- golago denominato via Garbera. La sentenza aggiunge altri elementi che corroborano il convincimentogiudiziale. Ne segue che, quanto al primo motivo, la motivazione risponde al canone del minimo costituzionale(ex Cass. SU 8053/2014) e non è affatto appa- rente (cfr. su tale vizio SSUU n. 2767/2023), essendo idonea a far percepire 5di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. le ragioni della decisone.Inoltre, la lettura integrale della sentenza impu- gnata per revocazione rivela che l’indicazione (in un luogo) del Comune e non del Genio Civile come costruttore del «solettone» è unlapsus calami. Quanto al secondo motivo, la mera circostanza che l’opera sia stata co- struita dal Genio civile non esclude che il potere di fattosulla cosa sia stato esercitato dal Comune.La doglianza, lungi dal porre una violazione di norme di diritto (nel senso inteso da questa Corte: v. tra le varie cass. n. 3340/2019) censura l’accertamento del potere di fatto da parte del Comune sul fondo oggetto di domanda di usucapione, sollecitando, in definitiva, un riesame nel merito. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile poiché censura un preteso errore di diritto (da far valerecon ricorso per cassazione avverso l’originaria sentenza di appello) e non un errore di fattoex art. 395 n. 4 c.p.c. Quanto al quarto motivo, la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non risponde ai criteri concretizzati da Cass. SU 20867/2020per tale censura ed è quindi inammissibile, risolvendosi in una critica sulla valutazione delle risultanze del processo. 3. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 6di 6 – 26842/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento
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