CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale pendente davanti al Gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], adduce il rischio di depistaggi. 2. Tanto premesso/si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 c.p.p. può essere avanzata solo dal Pubblico Ministero o dall'imputato ma non anche dalla persona offesa; 3. L'istanza risulta inammissibile anche per inosservanza del termine previsto dall'art. 46 c.p.p.inon essendo stata la richiesta notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di giorni sette dal deposito presso la cancelleria del giudice. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00. PQM dichiara inammissibileinammissibile ta__y& es,t1 e condanna l'istante al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]