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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2017

Cassazione n. 36981/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17726/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari, [OSCURATO:PERSONA] n.29. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Trani 2592/2017, depositata in data 4.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Corato, avverso il verbale di accertamento con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 23, commi sesto ed undicesimo, CDS e 51, comma secondo, lettera a) D.P.R. 495/1992, per aver installato una pre- insegna pubblicitaria a meno di tre metri dal limite della carreggiata. (c)5--/Z Ha chiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo proposto ricorso al Tar avverso il silenzio inadempimento serbato dall'allora Provincia di Bari sulla richiesta di rilascio di un'autorizzazione ad installare le pre-insegne, instando nel merito per l'annullamento della sanzione.

Il giudice di pace ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione sulla legittimità della sanzione dipendesse dall'esito del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo.

La pronuncia, impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata riformata in appello.

Il tribunale ha dichiarato la giurisdizione ordinaria, evidenziando come le questioni sottoposte alla cognizione del Tar non influissero sulla legittimità della sanzione amministrativa, non configurandosi alcun rapporto di accessorietà tra i due giudizi.

Ha poi respinto nel merito l'opposizione, ritenendo specifica la contestazione e comprovata la sussistenza della violazione sulla base delle risultanze del verbale di accertamento - attestante la collocazione dell'insegna ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella legale - e dando infine atto che anche il Commissario ad acta, nominato dal Prefetto per dare esecuzione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1263/2013, aveva negato l'autorizzazione chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di ulteriore istruttoria tecnica della pratica.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Bari resiste con controricorso.

In prossimità dell'udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo il tribunale dichiarato la giurisdizione ordinaria negata dal giudice di pace, la causa doveva essere rimessa in primo grado, non potendo essere definita nel merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 51, comma secondo, D.P.R. 495/1992 - Regolamento di attuazione del codice della strada - ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..

Si sostiene che nel luogo della contestata violazione erano presenti un filare di alberi, un' insegna stradale e un muretto, potendo quindi l'insegna essere collocata anche ad una distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata.

2. Il primo motivo è fondato.

Si è detto che il tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione ordinaria, ma in luogo di disporre la rimessione della causa in primo grado, ha respinto l'opposizione, ritenendo legittima la sanzione.

Va tuttavia ribadito che il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado, non può decidere la causa, ma deve rimetterla al primo giudice anche se le parti abbiano formulato conclusioni di merito (Cass.5020/2009).

Qualora il giudice dell'impugnazione non provveda in tal senso, compete a questa Corte disporre la rimessionel a tutela della garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. s.u. 13722/2017; Cass.

S.U. 11027/2014; Cass. s.u. 764/2006).

Non rileva che - come sostenuto dalla Città metropolitana di Bari - il tribunale possa essere stato indotto in errore dalla circostanza che la pronuncia di merito era stata richiesta dalla stessa società appellante: la questione di giurisdizione sollevata con l'atto di appello obbligava il giudice del gravame a pronunciarsi sul punto e a trarre dall'accoglimento dell'impugnazione tutte le conseguenze di legge, non potendo in alcun caso derogare al principio stabilito dall'art. 353, comma primo, c.p.c..

E' perciò accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al giudice di pace di Corato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Corato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17726/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari, [OSCURATO:PERSONA] n.29. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Trani 2592/2017, depositata in data 4.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Corato, avverso il verbale di accertamento con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 23, commi sesto ed undicesimo, CDS e 51, comma secondo, lettera a) D.P.R. 495/1992, per aver installato una pre- insegna pubblicitaria a meno di tre metri dal limite della carreggiata. (c)5--/Z Ha chiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo proposto ricorso al Tar avverso il silenzio inadempimento serbato dall'allora Provincia di Bari sulla richiesta di rilascio di un'autorizzazione ad installare le pre-insegne, instando nel merito per l'annullamento della sanzione. Il giudice di pace ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione sulla legittimità della sanzione dipendesse dall'esito del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo. La pronuncia, impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata riformata in appello. Il tribunale ha dichiarato la giurisdizione ordinaria, evidenziando come le questioni sottoposte alla cognizione del Tar non influissero sulla legittimità della sanzione amministrativa, non configurandosi alcun rapporto di accessorietà tra i due giudizi. Ha poi respinto nel merito l'opposizione, ritenendo specifica la contestazione e comprovata la sussistenza della violazione sulla base delle risultanze del verbale di accertamento - attestante la collocazione dell'insegna ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella legale - e dando infine atto che anche il Commissario ad acta, nominato dal Prefetto per dare esecuzione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1263/2013, aveva negato l'autorizzazione chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di ulteriore istruttoria tecnica della pratica. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Bari resiste con controricorso. In prossimità dell'udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo il tribunale dichiarato la giurisdizione ordinaria negata dal giudice di pace, la causa doveva essere rimessa in primo grado, non potendo essere definita nel merito. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 51, comma secondo, D.P.R. 495/1992 - Regolamento di attuazione del codice della strada - ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Si sostiene che nel luogo della contestata violazione erano presenti un filare di alberi, un' insegna stradale e un muretto, potendo quindi l'insegna essere collocata anche ad una distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata. 2. Il primo motivo è fondato. Si è detto che il tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione ordinaria, ma in luogo di disporre la rimessione della causa in primo grado, ha respinto l'opposizione, ritenendo legittima la sanzione. Va tuttavia ribadito che il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado, non può decidere la causa, ma deve rimetterla al primo giudice anche se le parti abbiano formulato conclusioni di merito (Cass.5020/2009). Qualora il giudice dell'impugnazione non provveda in tal senso, compete a questa Corte disporre la rimessionel a tutela della garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. s.u. 13722/2017; Cass. S.U. 11027/2014; Cass. s.u. 764/2006). Non rileva che - come sostenuto dalla Città metropolitana di Bari - il tribunale possa essere stato indotto in errore dalla circostanza che la pronuncia di merito era stata richiesta dalla stessa società appellante: la questione di giurisdizione sollevata con l'atto di appello obbligava il giudice del gravame a pronunciarsi sul punto e a trarre dall'accoglimento dell'impugnazione tutte le conseguenze di legge, non potendo in alcun caso derogare al principio stabilito dall'art. 353, comma primo, c.p.c.. E' perciò accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al giudice di pace di Corato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Corato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella came
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