CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1981
Cassazione n. 02461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/01/1981 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 13 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 24 febbraio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata (ultima pag.), non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla quantità e qualità di sostanza stupefacente, sulla molteplicità di cessioni pregresse, oltre che sull'organizzazione (ritenuta, non illogicamente, professionale) dell'attività di spaccio e sulla significativa somma dl denaro rinvenuta.. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al, pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nov