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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 38675/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto solo parzialmente il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il risarcimento da detenzione contraria al senso di umanità; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio che aveva escluso che i periodi di detenzione sofferti nelle carceri di Agrigento ed Augusta fossero contrari al senso di umanità; ritenuto che il motivo è proposto è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto solo parzialmente il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il risarcimento da detenzione contraria al senso di umanità; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio che aveva escluso che i periodi di detenzione sofferti nelle carceri di Agrigento ed Augusta fossero contrari al senso di umanità; ritenuto che il motivo è proposto è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 38675/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris