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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 1961

Cassazione n. 42684/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1961 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, Wprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero-, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena dell'Il luglio 2014, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., perché dal 17 al 25 giugno 2008 aveva recato molestia e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], effettuando dalla sua utenza telefonica a una serie di chiamate, in svariate ore del giorno, verso l'utenza telefonica della persona offesa, al solo scopo di arrecarle disturbo.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare le richieste formulate dal Procuratore generale e dalla difesa dell'imputato di emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 129, 531 e 538 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, pur considerando l'astensione dalle udienze del difensore dell'imputato, il reato si era prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Il giudice di secondo grado, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'immediata estinzione del reato e disporre la revoca delle statuizioni civili cui era stato condannato l'imputato, poiché le stesse erano state adottate illegittimamente, atteso che non vi doveva essere nessuna sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 660 cod. pen., posto che la sentenza di secondo grado del Tribunale di Siena è stata emessa in data 7 novembre 2019, mentre il termine prescrizionale a differenza di quanto evidenziato nel ricorso risulta spirato il 26 novembre 2014, successivamente alla sentenza di primo grado -- ma prima della sentenza impugnata.

Va infatti considerato del <tal 25 giugno 2013 erano decorsocinque anni dalla data del fatto di reato, ai quali vanno aggiunti 17 mesi ed un giorno per la sospensione del termine intervenuta dal 5.7.2012 al 4.4.2013 e dal 12.7.2013 al 14.3.2014.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

Si osserva, a tal fine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità.

Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie.

2. La Corte, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli affetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Ferme le statuizioni civili.

Così deciso il 29/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1961 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, Wprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero-, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena dell'Il luglio 2014, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., perché dal 17 al 25 giugno 2008 aveva recato molestia e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], effettuando dalla sua utenza telefonica a una serie di chiamate, in svariate ore del giorno, verso l'utenza telefonica della persona offesa, al solo scopo di arrecarle disturbo. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare le richieste formulate dal Procuratore generale e dalla difesa dell'imputato di emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 129, 531 e 538 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, pur considerando l'astensione dalle udienze del difensore dell'imputato, il reato si era prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Il giudice di secondo grado, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'immediata estinzione del reato e disporre la revoca delle statuizioni civili cui era stato condannato l'imputato, poiché le stesse erano state adottate illegittimamente, atteso che non vi doveva essere nessuna sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 660 cod. pen., posto che la sentenza di secondo grado del Tribunale di Siena è stata emessa in data 7 novembre 2019, mentre il termine prescrizionale a differenza di quanto evidenziato nel ricorso risulta spirato il 26 novembre 2014, successivamente alla sentenza di primo grado -- ma prima della sentenza impugnata. Va infatti considerato del <tal 25 giugno 2013 erano decorsocinque anni dalla data del fatto di reato, ai quali vanno aggiunti 17 mesi ed un giorno per la sospensione del termine intervenuta dal 5.7.2012 al 4.4.2013 e dal 12.7.2013 al 14.3.2014. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Si osserva, a tal fine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. La Corte, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli affetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Ferme le statuizioni civili. Così deciso il 29/09/
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