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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04472/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 In del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ritenuto che la confisca della del denaro nella sentenza viene disposta ex art. 85/bis d.P.R. n. 309 del 990 e 240/bis cod. pen. perché trattasi di somme sproporzionate rispetto alla condizione di disoccupato e impossidente e stante la giustificazione generica al riguardo dallo stesso fornita, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis I 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] i re estensore [OSCURATO:PERSONA],15résidente Angeli sta PierVgi [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] =4 F Q/2025 Fun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 In del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ritenuto che la confisca della del denaro nella sentenza viene disposta ex art. 85/bis d.P.R. n. 309 del 990 e 240/bis cod. pen. perché trattasi di somme sproporzionate rispetto alla condizione di disoccupato e impossidente e stante la giustificazione generica al riguardo dallo stesso fornita, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis I 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] i re estensore [OSCURATO:PERSONA],15résidente Angeli sta PierVgi [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] =4 F Q/2025 Fun
Sentenza Cassazione n. 04472/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris