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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 10341/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Giato-avvjsG-a4e-P&Ft-il' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38766/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato raggiungimento della prova circa la propria colpevolezza per il reato di cui all'art. 186 co. 1 e 2 lett c), co. 2 sexies cod. strada, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore

7.00. Il ricorrente si riferisce in particolare, alla mancata prova da parte della pubblica accusa circa il regolare funzionamento dell'etilometro.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ciò in quanto è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare di cui all'art. 585 cod. proc. pen. poiché, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 544 co. 3 cod. proc. pen. il termine per presentare ricorso era di 45 giorni (art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.) decorrenti dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585 co. 2 lett. c) cod. proc. pen.) che nel caso che ci occupa era di 30 giorni (e quindi essendo stata pronunciata la sentenza il 16 maggio 2023 decorreva dal 16 maggio 2023).

Pertanto, la sentenza era già divenuta irrevocabile, pur tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (1-31 agosto), il 1 settembre 2023.

Tardivo è dunque il ricorso depositato il 14/9/2023.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il sigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Giato-avvjsG-a4e-P&Ft-il' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38766/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato raggiungimento della prova circa la propria colpevolezza per il reato di cui all'art. 186 co. 1 e 2 lett c), co. 2 sexies cod. strada, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00. Il ricorrente si riferisce in particolare, alla mancata prova da parte della pubblica accusa circa il regolare funzionamento dell'etilometro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ciò in quanto è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare di cui all'art. 585 cod. proc. pen. poiché, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 544 co. 3 cod. proc. pen. il termine per presentare ricorso era di 45 giorni (art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.) decorrenti dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585 co. 2 lett. c) cod. proc. pen.) che nel caso che ci occupa era di 30 giorni (e quindi essendo stata pronunciata la sentenza il 16 maggio 2023 decorreva dal 16 maggio 2023). Pertanto, la sentenza era già divenuta irrevocabile, pur tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (1-31 agosto), il 1 settembre 2023. Tardivo è dunque il ricorso depositato il 14/9/2023. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il sigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 10341/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris