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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27867/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, non si coniuga alla enunciazione dì specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, risolvendosi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, non si coniuga alla enunciazione dì specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, risolvendosi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/
Sentenza Cassazione n. 27867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris