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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21629/2023

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ato la seguente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19783/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , difes a e rappresentato, per procura speciale, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 3064/2019,depositata il 20 novembre 2019. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per la ricorrenteil Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Iva udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.GIO.CO.S.R.L. propone r icorso per cassazione, affidato a quattro motivi ( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della società contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2009, in materia di Iva, aveva disconosciuto la detrazione derivante da operazioni ritenute inesistenti, quantificando la maggior imposta dovuta, gli interessi e le relative sanzioni.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con conclusioni scritte chiede di accogliere il ricorso.

Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di c ui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19783/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , difes a e rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 3064/2019,depositata il 20 novembre 2019. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per la ricorrenteil Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Iva udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.GIO.CO.S.R.L. propone r icorso per cassazione, affidato a quattro motivi ( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della società contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2009, in materia di Iva, aveva disconosciuto la detrazione derivante da operazioni ritenute inesistenti, quantificando la maggior imposta dovuta, gli interessi e le relative sanzioni. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con conclusioni scritte chiede di accogliere il ricorso. Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di c ui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella ca
Sentenza Cassazione n. 21629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris