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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11308/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14724/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2487/2014 depositata il15/04/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La controversia investe un recupero a tassazione dei maggiori importi IRPEG, IRAP e IVA dovuti dalla contribuente in relazione all’anno 2002.

La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso di quest’ultima con riguardo alla deduzione di costi di pedaggi autostradali e omessa fatturazione e contabilizzazione di cessioni di siero di latte; confermava, invece, la non inerenza dei costi relativi alla rivendita di mangimi.

Sulle impugnazioni reciproche, con sentenza del 15 settembre 2009, la CTR del Lazio accoglieva l'appello principale della società e rigettava quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.

Il successivo ricorso per cassazione erariale veniva accolto con ordinanza di questa Corte n. 3439, depositata il 5 marzo 2012.

Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Lazio, il giudice di rinvio rigettava l’appello della contribuente, accogliendo per converso quello incidentale proposto dall’erario, per l’effetto respingendo il ricorso di primo grado.

Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché dell’art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, comma 3, c.p.c., per non essersi la CTR “attenuta al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza nr. 3439 del 2012”, provvedimento che “aveva ipotizzato che sarebbe stata sufficiente l’integrazione dei motivi o il rinvio alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma per garantire una adeguata motivazione”, tanto da non consentire al giudice di far altro che “limitarsi ad applicare il principio di diritto enunciato, senza poter mettere in discussione i fatti sui quali la Cassazione si è fondata”.

Il motivo è infondato.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3439 del 2012, ha inteso rilevare la fondatezza del denunciato vizio di motivazione, stigmatizzando “la laconicità della motivazione adottata” dal giudice d’appello, che, invero, aveva trascurato di procedere all'esame e alla valutazione d'infondatezza dei motivi del gravame incidentale e di fondatezza di quelli del gravame principale nonché di fornire una “risposta specifica alle censure formulate”.

Spiega la Corte nell’ordinanza n. 3439 del 2012 che la motivazione in ordine alle censure delle parti ben avrebbe potuto “eventualmente” – quindi, di certo, non necessariamente – poggiarsi sulla valorizzazione del percorso motivazionale della sentenza di primo grado (v.

Cass. n. 3636 del 2007).

Viceversa, nella specie – osserva la Suprema Corte – “ manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei motivi di censura”, sicché le “poche righe di motivazione” risultano “acritiche, svincolate dal contenuto dei gravami, indefinite e insignificanti”, tanto da rendere la motivazione medesima “puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante”.

Soggiungono i giudici di legittimità, nell’occasione, che la motivazione è, altresì, “giuridicamente erronea … nella parte in cui attribuisce al fisco l'onere di provare la non inerenza dei costi”, ancorché la giurisprudenza nomofilattica sia costante nel ritenere che: a) l'onere della prova dei presupposti di costi e oneri deducibili, concorrenti alla determinazione del reddito s'impresa, incombe al contribuente; b) l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi(v. ex multis Cass. n. 4554 del 2010).

Nel procedere al nuovo esame demandatole dalla Corte di Cassazione, il giudice di rinvio non ha affatto trasceso i limiti del proprio sindacato, vincolato infatti soltanto ai riassunti principi, concernenti, da una parte, l’obbligo di offrire una motivazione rigorosamente non apodittica in sede di scrutinio delle censure d’appello, dall’altra parte, il riparto degli oneri probatori in punto di inerenza dei costi.

Ed invero, il giudice anzidetto ha rimarcato la legittimità delle contestazioni poste a fondamento dell’impugnato avviso, valorizzando il profilo della non inerenza delle operazioni di vendita dei mangimi all’attività tipica svolta dalla società e rimarcando, inoltre, che le cessioni di consistenti quantità di siero di latte erano suscettibili d’essere necessariamente fatturate e contabilizzate.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 54, comma 3-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, per avere la CTR reso la propria statuizione “con motivazione apodittica e priva di un adeguato percorso logico-argomentativo”.

Il motivo è inammissibile e va disatteso.

Il percorso motivazionale or ora riportato nei suoi passaggi nevralgici, ancorché succinto, lascia individuare puntualmente la ratio decidendi seguita.

In tal senso, giova richiamare il principio sedimentato secondo cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia non è riscontrabile nel caso di specie in quanto postula la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., sez. un, n. 8053 del 2014; Cass., sez. un., n. 8054 del 2014).

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sen tenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmen te mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Non vi è luogo per la regolazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14724/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2487/2014 depositata il15/04/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La controversia investe un recupero a tassazione dei maggiori importi IRPEG, IRAP e IVA dovuti dalla contribuente in relazione all’anno 2002. La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso di quest’ultima con riguardo alla deduzione di costi di pedaggi autostradali e omessa fatturazione e contabilizzazione di cessioni di siero di latte; confermava, invece, la non inerenza dei costi relativi alla rivendita di mangimi. Sulle impugnazioni reciproche, con sentenza del 15 settembre 2009, la CTR del Lazio accoglieva l'appello principale della società e rigettava quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Il successivo ricorso per cassazione erariale veniva accolto con ordinanza di questa Corte n. 3439, depositata il 5 marzo 2012. Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del Lazio, il giudice di rinvio rigettava l’appello della contribuente, accogliendo per converso quello incidentale proposto dall’erario, per l’effetto respingendo il ricorso di primo grado. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché dell’art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, comma 3, c.p.c., per non essersi la CTR “attenuta al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza nr. 3439 del 2012”, provvedimento che “aveva ipotizzato che sarebbe stata sufficiente l’integrazione dei motivi o il rinvio alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma per garantire una adeguata motivazione”, tanto da non consentire al giudice di far altro che “limitarsi ad applicare il principio di diritto enunciato, senza poter mettere in discussione i fatti sui quali la Cassazione si è fondata”. Il motivo è infondato. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3439 del 2012, ha inteso rilevare la fondatezza del denunciato vizio di motivazione, stigmatizzando “la laconicità della motivazione adottata” dal giudice d’appello, che, invero, aveva trascurato di procedere all'esame e alla valutazione d'infondatezza dei motivi del gravame incidentale e di fondatezza di quelli del gravame principale nonché di fornire una “risposta specifica alle censure formulate”. Spiega la Corte nell’ordinanza n. 3439 del 2012 che la motivazione in ordine alle censure delle parti ben avrebbe potuto “eventualmente” – quindi, di certo, non necessariamente – poggiarsi sulla valorizzazione del percorso motivazionale della sentenza di primo grado (v. Cass. n. 3636 del 2007). Viceversa, nella specie – osserva la Suprema Corte – “ manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei motivi di censura”, sicché le “poche righe di motivazione” risultano “acritiche, svincolate dal contenuto dei gravami, indefinite e insignificanti”, tanto da rendere la motivazione medesima “puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante”. Soggiungono i giudici di legittimità, nell’occasione, che la motivazione è, altresì, “giuridicamente erronea … nella parte in cui attribuisce al fisco l'onere di provare la non inerenza dei costi”, ancorché la giurisprudenza nomofilattica sia costante nel ritenere che: a) l'onere della prova dei presupposti di costi e oneri deducibili, concorrenti alla determinazione del reddito s'impresa, incombe al contribuente; b) l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi(v. ex multis Cass. n. 4554 del 2010). Nel procedere al nuovo esame demandatole dalla Corte di Cassazione, il giudice di rinvio non ha affatto trasceso i limiti del proprio sindacato, vincolato infatti soltanto ai riassunti principi, concernenti, da una parte, l’obbligo di offrire una motivazione rigorosamente non apodittica in sede di scrutinio delle censure d’appello, dall’altra parte, il riparto degli oneri probatori in punto di inerenza dei costi. Ed invero, il giudice anzidetto ha rimarcato la legittimità delle contestazioni poste a fondamento dell’impugnato avviso, valorizzando il profilo della non inerenza delle operazioni di vendita dei mangimi all’attività tipica svolta dalla società e rimarcando, inoltre, che le cessioni di consistenti quantità di siero di latte erano suscettibili d’essere necessariamente fatturate e contabilizzate. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 54, comma 3-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, per avere la CTR reso la propria statuizione “con motivazione apodittica e priva di un adeguato percorso logico-argomentativo”. Il motivo è inammissibile e va disatteso. Il percorso motivazionale or ora riportato nei suoi passaggi nevralgici, ancorché succinto, lascia individuare puntualmente la ratio decidendi seguita. In tal senso, giova richiamare il principio sedimentato secondo cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia non è riscontrabile nel caso di specie in quanto postula la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., sez. un, n. 8053 del 2014; Cass., sez. un., n. 8054 del 2014). In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sen tenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmen te mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Non vi è luogo per la regolazione delle spese giudiziali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont
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