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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 17458/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23066/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5637, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat i e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1177/2019 depositata il 21.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 154di 155di 156di 157di 15 1) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 e 1362 cod. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1027 cod. civ., la violazione degli articoli 392 e 394 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria ed erronea.

Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza non abbia accolto, giudicandola inammissibile per tardività, e comunque infondata, la sua eccezione volta a fare affermare che la scrittura privata del 16.2.1982 aveva inteso costituire tra le parti solo un rapporto di natura obbligatoria, e non delle servitù prediali, ed assume che l'interpretazione fornita dal giudice del rinvio contrasti con le norme che disciplinano il giudizio di rinvio dalla cassazione (artt. 392 e 394 c.p.c.), con le norme sull'interpretazione del contratto (artt.1362 cod. civ.) e sulla costituzione delle servitù prediali (art. 1027 cod. civ.).

Tale primo motivo, che censura l'impugnata sentenza per non avere tenuto conto che nei giudizi riuniti di primo grado, anteriori alla riforma apportata dalla L. 26.11.1990 n. 353, non valevano le preclusioni da quella introdotte, per cui potevano essere sollevate eccezioni per la prima volta anche nel giudizio di appello, ed alle norme sul giudizio di appello si doveva fare riferimento in quanto l'art. 394 c.p.c. prevedeva che in sede di rinvio si dovessero osservare le norme stabilite per il procedimento davanti al Giudice dinanzi al quale la Corte di Cassazione aveva rinviato la causa, é infondato e va respinto.

In realtà l'art. 394 c.p.c. non ha subito alcuna modificazione per effetto della riforma della L.n. 353/1990, essendo rimasto invariato il principio per cui il giudizio di rinvio é un giudizio chiuso, nel quale le parti, ai sensi dell'art. 394 comma 3° c.p.c., non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità delle nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione, ed il giudice di rinvio deve uniformarsi soltanto al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione che ha disposto il rinvio, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (vedi in tal senso Cass. 28.10.1997 n.10598).

La giurisprudenza della Corte é infatti consolidata nell'affermare che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo "chiuso", nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione; conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. sez. lav. 22.5.2020 n. 9480; Cass. ord.21.2.2019 n.5137; Cass. sez. lav. 14.6.2006 n. 13719).

Nel caso in esame, già la sentenza del Tribunale di Bari 10di 1511di 1512di 1513di 1514di 1515di 15 art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M. sì deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23066/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5637, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat i e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1177/2019 depositata il 21.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 154di 155di 156di 157di 15 1) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 e 1362 cod. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1027 cod. civ., la violazione degli articoli 392 e 394 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria ed erronea. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza non abbia accolto, giudicandola inammissibile per tardività, e comunque infondata, la sua eccezione volta a fare affermare che la scrittura privata del 16.2.1982 aveva inteso costituire tra le parti solo un rapporto di natura obbligatoria, e non delle servitù prediali, ed assume che l'interpretazione fornita dal giudice del rinvio contrasti con le norme che disciplinano il giudizio di rinvio dalla cassazione (artt. 392 e 394 c.p.c.), con le norme sull'interpretazione del contratto (artt.1362 cod. civ.) e sulla costituzione delle servitù prediali (art. 1027 cod. civ.). Tale primo motivo, che censura l'impugnata sentenza per non avere tenuto conto che nei giudizi riuniti di primo grado, anteriori alla riforma apportata dalla L. 26.11.1990 n. 353, non valevano le preclusioni da quella introdotte, per cui potevano essere sollevate eccezioni per la prima volta anche nel giudizio di appello, ed alle norme sul giudizio di appello si doveva fare riferimento in quanto l'art. 394 c.p.c. prevedeva che in sede di rinvio si dovessero osservare le norme stabilite per il procedimento davanti al Giudice dinanzi al quale la Corte di Cassazione aveva rinviato la causa, é infondato e va respinto. In realtà l'art. 394 c.p.c. non ha subito alcuna modificazione per effetto della riforma della L.n. 353/1990, essendo rimasto invariato il principio per cui il giudizio di rinvio é un giudizio chiuso, nel quale le parti, ai sensi dell'art. 394 comma 3° c.p.c., non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità delle nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione, ed il giudice di rinvio deve uniformarsi soltanto al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione che ha disposto il rinvio, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (vedi in tal senso Cass. 28.10.1997 n.10598). La giurisprudenza della Corte é infatti consolidata nell'affermare che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo "chiuso", nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione; conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. sez. lav. 22.5.2020 n. 9480; Cass. ord.21.2.2019 n.5137; Cass. sez. lav. 14.6.2006 n. 13719). Nel caso in esame, già la sentenza del Tribunale di Bari 10di 1511di 1512di 1513di 1514di 1515di 15 art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. sì deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024 I
Sentenza Cassazione n. 17458/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris