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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 08297/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 7/1/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 7/5/2021 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Rilevato che propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto lo stesso vi ha personalmente rinunciato, come da comunicazione del 29/7/2022, al fine di far passare in giudicato la sentenza.

4. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con oggetto la sola circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - è inammissibile.

4.1. Il motivo, infatti, si limita a ribadire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della stessa circostanza, senza misurarsi con la motivazione stesa dalla Corte di appello al riguardo, neppure citata.

L'argomento speso dal Collegio in senso negativo, peraltro, risulta del tutto congruo e logico, come tale non meritevole di censura: la sentenza, in particolare, ha descritto in modo analitico le condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'intervento della Polizia, per poi concludere che lo stesso, con le sue ammissioni, si era limitato a rafforzare il quadro probatorio già ben delineato con gli atti di indagine (che la sentenza richiama), "senza aggiungere un contributo di rivelazioni idoneo a una nuova direzione delle investigazioni, alla scoperta di ulteriori quantitativi di stupefacenti o di soggetti coinvolti (rispetto a quelli già osservati dai poliziotti) e, in definitiva, all'interruzione dì un'attività criminale ulteriore rispetto a quella già disvelata".

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro ([OSCURATO:PERSONA]) e di tremila euro ([OSCURATO:PERSONA]) in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 7/1/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 7/5/2021 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Rilevato che propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto lo stesso vi ha personalmente rinunciato, come da comunicazione del 29/7/2022, al fine di far passare in giudicato la sentenza. 4. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con oggetto la sola circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - è inammissibile. 4.1. Il motivo, infatti, si limita a ribadire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della stessa circostanza, senza misurarsi con la motivazione stesa dalla Corte di appello al riguardo, neppure citata. L'argomento speso dal Collegio in senso negativo, peraltro, risulta del tutto congruo e logico, come tale non meritevole di censura: la sentenza, in particolare, ha descritto in modo analitico le condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'intervento della Polizia, per poi concludere che lo stesso, con le sue ammissioni, si era limitato a rafforzare il quadro probatorio già ben delineato con gli atti di indagine (che la sentenza richiama), "senza aggiungere un contributo di rivelazioni idoneo a una nuova direzione delle investigazioni, alla scoperta di ulteriori quantitativi di stupefacenti o di soggetti coinvolti (rispetto a quelli già osservati dai poliziotti) e, in definitiva, all'interruzione dì un'attività criminale ulteriore rispetto a quella già disvelata". 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro ([OSCURATO:PERSONA]) e di tremila euro ([OSCURATO:PERSONA]) in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende e [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27
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