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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14495/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29294/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit, ovvero della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr.,pagg. 3 e ss.) essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate (le invocate circostanze attenuanti generiche risultano essere già riconosciute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29294/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit, ovvero della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr.,pagg. 3 e ss.) essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate (le invocate circostanze attenuanti generiche risultano essere già riconosciute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 14495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris