Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 07263/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 settembre 2021 del Tribunale di Ferrara; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero ed avente ad oggetto un personal computer, una periferica per connessione, un cavo alimentazione, un auricolare ed una custodia per pc portatile.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione di legge in quanto il Pubblico ministero, a seguito dell'omessa convalida del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria per decorso del termine di 48 ore, avrebbe dovuto ordinare la restituzione dei beni, non potendo disporne autonomamente il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non dedotto con l'istanza di riesame e, comunque, manifestamente infondato. 1.1 Rileva, infatti, il Collegio che l'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il pubblico ministero di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose (si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché, Rv. 264776).

Questa Corte ha, infatti, escluso che in caso di caducazione dell'originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali, la sua successiva reiterazione comporti una violazione del principio del "ne bis in idem", possibile solo quando sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale non più soggetta ad impugnazione che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo (Sez. 5, n. 709 del 09/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212779).

In applicazione di tale principio si è, pertanto, affermato che l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 278422).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 settembre 2021 del Tribunale di Ferrara; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero ed avente ad oggetto un personal computer, una periferica per connessione, un cavo alimentazione, un auricolare ed una custodia per pc portatile. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione di legge in quanto il Pubblico ministero, a seguito dell'omessa convalida del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria per decorso del termine di 48 ore, avrebbe dovuto ordinare la restituzione dei beni, non potendo disporne autonomamente il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non dedotto con l'istanza di riesame e, comunque, manifestamente infondato. 1.1 Rileva, infatti, il Collegio che l'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il pubblico ministero di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose (si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché, Rv. 264776). Questa Corte ha, infatti, escluso che in caso di caducazione dell'originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali, la sua successiva reiterazione comporti una violazione del principio del "ne bis in idem", possibile solo quando sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale non più soggetta ad impugnazione che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo (Sez. 5, n. 709 del 09/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212779). In applicazione di tale principio si è, pertanto, affermato che l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 278422). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T