CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14500/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rcelloPera, e PERA Marcello, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 410/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, depositata il 2/5/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – L’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA] e il suopresidente [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Pesaro l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva determinato a carico dell’associazionemaggiori imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva in relazione all’annod’imposta 2010, chiedendo il pagamento dei maggiori tributiconseguentemente dovuti e irrogando le relative sanzioni di legge.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,investita dell’appello dei contribuenti, respinse il gravame,evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, - chel’avviso impugnato era stato regolarmente sottoscritto da unfunzionario appartenente alla carriera direttiva, delegato dal direttoredella direzione provinciale di Pesaro, e comunque, a prescindere dallaqualifica del sottoscrittore dell’atto, non vi erano dubbi circa la suariferibilità all’Ufficio, - che la pretesa dell’Ufficio era pienamentecorroborata dagli esiti delle verifiche eseguite dalla Guardia di finanza,- e che corretta era stata la scelta dell’Ufficio di considerare i costi e iricavi per cassa, e non per competenza, stante l’assoluta inattendibilitàNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026della contabilità dell’associazione e la mancanza di riscontridocumentali per procedere in modo diverso all’imputazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Associazione sportiva UrbinoCalcio [OSCURATO:PERSONA] e il suo presidente [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, affidato a sei motivi e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 115, comma 1, c.p.c., avendo essa ritenuto dimostrati i fatti postia base dell’accertamento sebbene nessuna delle parti avesse maidepositato in giudizio gli allegati al processo verbale di constatazione (peracronimo, PVC) della Guardia di finanza di Urbino, che in ipotesi fornivanola prova di quei fatti. In altri termini, secondo i ricorrenti il Giudiced’appello sarebbe incorso in un errore di percezione nella valutazione delleprove offerte dalle parti, avendo erroneamente supposto l’esistenza in attidegli allegati al PVC, facendovi diretto o indiretto riferimento.2. – Il motivo è infondato.Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la sentenzaimpugnata non fa mai alcun riferimento, al fine di ritenere provati i fattisu cui si fonda il contestato accertamento fiscale, ai documenti allegati alPVC della Guardia di finanza. La sentenza si limita a citare le «indaginidella Guardia di Finanza», le «risultanze della verifica operata dallaGuardia di Finanza», le «risultanze del controllo analitico eseguito dallaGuardia di finanza», senza mai affermare che tali indagini e risultanzetroverebbero riscontro negli allegati al PVC, ma richiamando, piuttosto, asupporto lo stesso PVC, che è pacifico sia stato versato agli atti di causa.Va pertanto esclusa la sussistenza del lamentato errore di percezione nellaNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026valutazione delle prove, non rinvenendosi in sentenza alcun richiamo adocumenti non prodotti in giudizio.Del resto, il motivo ora in esame è costruito sul presupposto, del tuttoindimostrato, che il contenuto delle verifiche condotte dalla Guardia difinanza trovi il proprio esclusivo supporto probatorio negli allegati al PVC,quando invece tale contenuto trova riscontro già direttamente nel PVC(allegato al ricorso in ossequio al principio di specificità), inveroestremamente articolato e per giunta riportante per estratto alcuni deidocumenti ad esso allegati (come quelli relativi alla verbalizzazione dellerisposte fornite ai verificatori dalle persone interrogate nel corso delleindagini fiscali).Del tutto inconferente, poi, è il richiamo compiuto dai ricorrentiall’ordinanza di questa Corte 2.3.2023 n. 6325, giacché in quellapronuncia si sostiene, tramite richiamo ad altre pronunce di legittimità(Cass. n. 29878/2020; Cass. n. 5903/2019; Cass. n. 21509/2010), lanecessità di produrre in giudizio il processo verbale di constatazionerichiamato nella motivazione del provvedimento impugnato al fine difornire la prova dei fatti su cui si basa la pretesa dell’Ufficio, ma non siafferma affatto l’indispensabilità di produrre anche gli allegati al PVC. Piùspecificamente, in quella pronuncia si evidenzia la differenza tramotivazione del provvedimento impositivo, che può essere di per séperfetta ove si limiti a richiamare elementi emergenti dal processo verbaledi constatazione, e prova dei fatti costitutivi della pretesa, che può esserefornita solo producendo in giudizio il processo verbale di constatazione, ilquale documenta l’avvenuta rilevazione di quei fatti (nel caso affrontatoin quella ordinanza non erano stati prodotti in giudizio né gli allegati alPVC, né lo stesso PVC).3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia, in spregio alla norma di cui all’art. 112 c.p.c., sull’eccezione diNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026nullità dell’avviso di accertamento per non avere l’Ufficio prodotto ingiudizio documentazione di data certa attestante la sussistenza di unadelega di firma in favore del funzionario sottoscrittore e l’appartenenza diquesti alla carriera direttiva, circostanze entrambe contestate sin dalgiudizio di primo grado.4. – Con il terzo motivo di ricorso si svolgono le stesse censureformulate con il motivo precedente, ma sotto il profilo della violazione dinorme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.5. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.5.1. – Va premesso che sul punto qui in esame la sentenza d’appellocontiene un evidente refuso. Infatti, sebbene sia incontroverso chel’avviso di accertamento sia stato sottoscritto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di esservi stata delegata dal direttore provinciale ad interimGabriele Chiacchiaretta, e che lo stesso provvedimento di delega versatoin atti sia sottoscritto dal direttore [OSCURATO:PERSONA] e rechil’attribuzione di una delega di firma in favore, tra gli altri, della citatadott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte regionale ha indicato come firmatario il dott.errore materiale mostrano di essere consapevoli gli stessi ricorrenti, iquali, pur discorrendo di “travisamento” del nominativo del delegante edel delegato da parte del Giudice d’appello (v. pagg. 29 e 36 del ricorso),non fanno di tale travisamento oggetto di alcuna censura, concentrandole loro doglianze esclusivamente sul profilo – assunto nel duplice aspettodell’omissione di pronuncia e della violazione di legge – della suppostaassenza di data certa dei documenti diretti a provare in capo alsottoscrittore (che la sentenza indica erroneamente come dott. [OSCURATO:PERSONA], mache è pacifico sia la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) la sussistenza del potere di firma.5.2. – Ciò posto, deve osservarsi che secondo il più recenteorientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, laNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ai sensidell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a unfunzionario della carriera direttiva, avendo natura di delega di firma e nondi funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazione del nominativodel soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementipossono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei aconsentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che hamaterialmente sottoscritto l’atto (ex plurimis, Cass. n. 21972/2024; v.anche Cass. n. 689/2025). Inoltre, proprio perché trattasi di delega difirma e non di funzioni, non è richiesto l’assolvimento di uno specificoonere di motivazione quale quello contemplato, appunto in relazione adipotesi di delega di funzioni, dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001o dall’art. 4-bis, comma 2, d.l. n. 78 del 2015.Sotto altro ma concorrente profilo va anche osservato che una voltache agli atti del giudizio risulti la delega di firma, l’appartenenza deldelegato alla carriera direttiva – qualità che, ai sensi dell’art. 42, comma1, d.P.R. n. 600 del 1973, è richiesta ai fini della validità della delega – sipresume. Trattandosi, infatti, di delega di firma e non di funzioni, l’atto didelega del dirigente, pur necessario ai fini della validità dell’atto delegato,è un atto organizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparatopubblico da cui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, devepresumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionariosottoscrittore (Cass. n. 689/2025).5.3. – La Corte regionale, nel ritenere nella specie rispettato il dispostodi cui all’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 risultando l’avviso sottoscritto daun funzionario dell’Agenzia sulla base di una delega del direttoredepositata in giudizio sin dal primo grado, si è dunque posta in linea con iprincipi giurisprudenziali suesposti poiché, proprio alla luce di tali principi,la produzione in giudizio della delega è di per sé sufficiente a soddisfarel’onere probatorio a carico dell’ente impositore, non essendo necessarioNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026che l’Ufficio dimostri con ulteriori documenti l’appartenenza del delegatoalla carriera direttiva, che invece si presume, salva prova contraria il cuionere, però, incombe sul contribuente. È allora del tutto irrilevante, allaluce di quanto testé chiarito, che l’Ufficio non abbia provato che gli estrattidi ruolo del personale e dei dirigenti, da esso depositati in causa perdimostrare l’appartenenza del firmatario alla carriera direttiva, nonfossero muniti di data certa, essendo la delega già di per sé sufficiente afar presumere che il funzionario sottoscrittore appartenesse alla carrieradirettiva.I ricorrenti sostengono, poi, che la delega prodotta in giudiziodall’Agenzia fiscale – precisamente la Disposizione di servizio n. 5/2015 –non fosse idonea a dimostrare la validità della sottoscrizione delfunzionario asseritamente delegato, non possedendo essa né un numerodi protocollo, né una data certa anteriore a quella dell’avviso diaccertamento impugnato, sicché non vi erano elementi per affermare chel’avviso fosse stato regolarmente sottoscritto sulla base di una delega difirma ad esso precedente.Tale doglianza è però smentita per tabulas.Nel rispetto del principio di specificità, i ricorrenti hanno allegato alricorso sia le controdeduzioni dell’Ufficio nel giudizio di primo grado, congli allegati documenti nn. 4, 5, 6 (v. allegato n. 7 al ricorso percassazione), sia le controdeduzioni dell’Ufficio nel giudizio d’appello, conl’allegato documento n. 3 (v. allegato n. 12 al ricorso per cassazione). Inparticolare, il documento n. 4 allegato alle dette controdeduzioni di primogrado e il documento n. 3 allegato alle dette controdeduzioni in appellorappresentano – nel primo caso in forma sintetica, nel secondo in formaintegrale – la menzionata Disposizione di servizio n. 5/2015, recantel’attribuzione delle deleghe di firma. Contrariamente a quanto sostenutodai ricorrenti, tale provvedimento di delega reca chiaramente, in calce allasua prima pagina, la seguente stampigliatura meccanografica, riportanteNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026l’indicazione del numero di protocollo e della relativa data: “AGE.AGEDP-PU.[OSCURATO:PERSONA].0015764.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-U”.Da tale stampigliatura si ricava agevolmente sia il numero diprotocollo della delega (15764), sia la data di formazione della stessa(26.3.2015), anteriore all’avviso di accertamento per cui è causa, cheinvero riporta la data del 17 aprile 2015.5.4. – Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il registro diprotocollo nel quale l’impiegato di un pubblico ufficio annota in ordinecronologico la corrispondenza in arrivo ed in partenza costituisce un attopubblico avente rilevanza anche esterna in quanto destinato a provare ladata dell’annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e dellespedizioni. Esso, inoltre, fa fede fino a querela di falso della correttezza ditale data e della esatta rappresentazione di detta successione in quantodi un atto assistito da una semplice presunzione di legittimità, ma di unNé una tale efficacia probatoria privilegiata potrebbe essere esclusaquando la pubblica amministrazione è parte nel procedimento in cui vengafatta valere, avendo la giurisprudenza di legittimità riconosciuto all’attopubblico piena prova fino a querela di falso anche nell’ambito del giudizioin cui la stessa pubblica amministrazione sia parte in causa (Cass., sez.un., n. 12545/1992).Tali conclusioni, cui la Corte è pervenuta già da tempi ormai piuttostorisalenti, sono peraltro corroborate dalle previsioni di cui al d.P.R. n. 445del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa), e in particolare dall’art. 53del detto decreto, che prevede la registrazione di protocollo per ognidocumento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni, effettuatamediante la memorizzazione di una serie informazioni tra le quali ilnumero di protocollo del documento e la sua data di registrazione, nonchéNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026dall’art. 55, disciplinante la segnatura di protocollo, cioè l’obbligatoriaapposizione o associazione all’originale del documento, in formapermanente non modificabile e da eseguire contemporaneamente allaregistrazione di protocollo, delle informazioni riguardanti il documentostesso, tra cui numero progressivo e data del protocollo.Alla luce delle riferite previsioni legislative, non solo il registro diprotocollo, ma anche la stessa stampigliatura attestante l’avvenutaprotocollazione del documento costituiscono atti pubblici muniti della giàdetta efficacia probatoria privilegiata siccome formati da un ufficiodell’amministrazione nell’esercizio di un pubblico potere certificativo.Pertanto, nel caso in esame, l’attestazione risultante dalla dettastampigliatura, relativa alla data in cui è stato formato l’atto di delega,avrebbe potuto essere neutralizzata solo attraverso la proposizione dellospecifico mezzo previsto dalla legge, cioè la querela di falso, che nellaspecie è però pacifico non essere stata mai formulata.5.5. – Da quanto appena esposto deriva, quale logica conseguenza:-) l’infondatezza del terzo motivo di ricorso (violazione di legge) poichéla delega di firma porta una data certa anteriore all’avviso di accertamentoe quindi correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che laproduzione in giudizio delle delega dimostrasse il rispetto dell’art. 42,comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, di cui gli appellanti assumevano laviolazione;-) l’infondatezza del secondo motivo di ricorso (nullità della sentenzaper omessa pronuncia su domanda od eccezione) sia perché deve ritenersiche l’eccezione di difetto di data certa della delega e dell’estratto di ruolodel personale sia stata implicitamente disattesa dal Giudice d’appello inragione dell’incompatibilità di tale contestazione con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, sia per difetto di decisività della relativa censura,poiché, anche volendo per ipotesi ritenere sussistente la denunciataomissione di pronuncia sull’eccezione di assenza di data certa della delega,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026tale eccezione risultava, sulla base dei documenti prodotti nel giudizio dimerito e qui nuovamente prodotti in ossequio al principio diautosufficienza, palesemente infondata, sicché l’esito del giudiziod’appello avrebbe comunque dovuto essere, anche ove l’eccezione fossestata compiutamente scrutinata, di rigetto dell’impugnazione.6. – L’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso – checonduce alla conferma di una delle due (autonome) rationes decidendidella sentenza impugnata sulla questione della validità dell’avviso diaccertamento sotto il profilo del rispetto dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973– comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del quarto motivo,con il quale i ricorrenti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, anche aprescindere dalla qualifica del sottoscrittore, l’avviso di accertamentoimpugnato non violava la disposizione testé menzionata stante la sicurariferibilità dello stesso all’organo amministrativo titolare del potere,quando invece tale criterio di imputazione dell’atto all’Ufficio, applicabileper altri atti dell’amministrazione finanziaria, non opera per l’avviso diaccertamento, rispetto al quale la legge prescrive specificamente, a penadi nullità, la necessità della sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio odi altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’accoglimentodi questo motivo, che come già rilevato colpisce l’altra ratio decidendi sullacui base la Corte regionale ha rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso perviolazione dell’art. 42 cit., non potrebbe infatti condurre all’accoglimentodel ricorso per cassazione.Sotto questo profilo, va fatta applicazione del principio per cui quandouna decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda sudistinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente,da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessaè indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferiteNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n.12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n.10815/2019).7. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia sull’eccezione di tardività della memoria depositata dall’Ufficiodinanzi al Giudice di primo grado in violazione del termine di dieci giorniliberi prima dell’udienza di discussione stabilito dall’art. 32, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992.8. – Il motivo è infondato.Deve darsi continuità al principio, del tutto costante nellagiurisprudenza di legittimità, per cui l’omesso esame di una questionepuramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domandeod eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024).È stato infatti chiarito che l’inammissibilità è una invalidità specificadelle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso incui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite altema del dibattito processuale: pertanto, se il giudice di merito omette dipronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito nonè impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, maunicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò cherileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventualeesistenza appunto di tale invalidità (Cass. n. 15843/2015). Il mancatoesame da parte del giudice di una questione puramente processuale nonè suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale siconfigura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione perviolazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si rivelierronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzioneNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte(Cass. n. 321/2016).Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti non hanno neppure chiarito ladecisività della censura, non avendo spiegato in che modo la mancatadeclaratoria di tardività – e, quindi, di inammissibilità – dalla memoriadell’Agenzia abbia influito sull’esito del giudizio. È sì vero che nella propriamemoria illustrativa i ricorrenti hanno affermato che la contestatamemoria dell’Ufficio nel giudizio di primo grado ha costituito l’unico atto incui si è trattato dell’attività di indagine e degli esiti della successiva verificacondotta dalla Guardia di finanza di Urbino e che poi tali esiti cosìrappresentati nella memoria sarebbero stati utilizzati dalla Corte disecondo grado per respingere l’appello, ma trattasi di affermazionegenerica e apodittica, non essendo stata dedotta alcuna specificaconnessione tra il contenuto di tale controversa memoria e le statuizionidella sentenza qui impugnata.9. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 109d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) poiché la sentenza impugnata ha avallatol’operato dell’Ufficio che aveva imputato costi e ricavi secondo il regime dicassa anziché secondo quello di competenza.10. Il motivo è infondato.Va premesso che, come si ricava dalla narrazione del processocontenuta nello stesso ricorso per cassazione, i ricorrenti avevanoammesso sin dal giudizio di primo grado che i costi erano stati tuttiriconosciuti ed imputati per competenza, mentre le loro doglianze siappuntavano su taluni ricavi – quelli costituiti dalle quote di partecipazioneall’attività sportiva – di cui chiedevano la riduzione trattandosi di sommenon incassate (v. pagg. 49 e 50 del ricorso per cassazione).La doglianza formulata dai contribuenti sin dall’originario ricorso, ereiterata nella presente sede di legittimità, si muove, allora, su un pianoNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026che è del tutto antitetico al principio di imputazione dei ricavi percompetenza, di cui pure i ricorrenti lamentano la violazione, principio inforza del quale i ricavi (così come i costi) vanno imputati, almeno in lineatendenziale, all’esercizio in cui sono maturati, indipendente dal momentoin cui sono stati incassati (o, rispettivamente, sostenuti).È proprio l’art. 109, comma 2, lett. b), Tuir a stabilire che i corrispettividelle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui leprestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti dilocazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivanocorrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. Sicché, aifini dell’imputazione per competenza delle quote di partecipazioneall’attività sportiva è del tutto irrilevante la circostanza, sui cui inveceinsistono i ricorrenti, che esse non siano state incassate.Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha anche escluso che il dedottomancato incasso delle quote di partecipazione all’attività sportiva trovasseriscontro nella documentazione depositata, ciò che conduce comunque adescludere la fondatezza della richiesta dei ricorrenti di riduzione dei ricavie, di conseguenza, della base imponibile accertata dall’Ufficio. È certo veroche i ricorrenti sostengono che la circostanza, contrariamente a quantoritenuto dalla Corte regionale, sarebbe provata dalla documentazione daloro depositata in primo grado, e in particolare dai documenti nn. 17, 18,19 e 20 allegati al ricorso originario, ma trattatasi di un assunto che, oltrea non essere in linea con il paradigma censorio e comunque a configurarsiinammissibile siccome diretto alla rivalutazione di un apprezzamento deifatti, è del tutto apodittico e generico, non avendo i ricorrenti neppureindicato quale sia il contenuto dei detti documenti.11. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 6000/2024Numero sezionale 3541/2026Numero di raccolta generale 14500/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026La PresidenteTania Hmeljak