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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1976

Cassazione n. 06398/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. e che ha depositato una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso principale, con articolazione di ulteriori motivi; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ste9no,Pa-14a-7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. e che ha depositato una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso principale, con articolazione di ulteriori motivi; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ste9no,Pa-14a-7
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