CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026
Cassazione n. 35568/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIB. SORVEGLIANZA di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 5.3.2026 il Tribunale di sorveglianza di Genova harigettato un’opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza di Genova diespulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998;Evidenziato che il ricorso oppone essenzialmente che in Italia vivano lacompagna e il figlio dello straniero e che, pertanto, non si sia tenuto conto cheSoumahoro non era espellibile ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del1998;Rilevato che, in realtà, il Tribunale di sorveglianza aveva già preso inconsiderazione tale aspetto e lo aveva ritenuto privo di rilievo, osservando che,in mancanza di un certificato di paternità/stato di famiglia, non potesse ritenersiprovata la paternità del ricorrente;Considerato che il ricorso allega un certificato di nascita di [OSCURATO:PERSONA] AzizAhmad, che è tuttavia tardivo e che comunque non vale a provare nulla didiverso da quanto constava al Tribunale di sorveglianza, in quanto non risultanoda esso le generalità esatte e complete del padre del minore;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]