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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 24369/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere ** * Consigliere ** * Consigliere Ud 03/07/2024* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 2607/2023 R G proposto da* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * 18 * * presso lostudio dell avvocato D * * *che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ** * * * * * ricorrentecontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *53 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato ** * ** disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024 controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ** 26 * * presso lo studio dell avvocato* * * che lorappresenta e difende controricorrentenonché contro* * intimataProcura Generale presso la Corte d Appello di BariintimataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bari intimataMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso la DECRETO di CORTE D APPELLO BARI n 1504/2022depositata il 17/11/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dalla Presidente * *1 * * e * * dopo una lunga convivenzamore uxorio hanno contratto matrimonio nel 2016 in * * * * successivamente fatto ricorso alla gestazione peraltri mediante procreazione medicalmente assistita d ora in avantip m a attraverso il conferimento di ovocita della *2 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024fecondato con gamete maschile ed impiantato in utero di una terzaData pubblicazione 11/09/2024gestante al fine di avere un figlio* la minore il 27 novembre 2017 in * Stato della* l atto di nascita formato in * recava i nomi di* * e * * in qualità di genitori parents* atto su istanza di * * in data 3 ottobre 2018veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baridopo un iniziale provvedimento di diniego impugnato dalla *e dalla ** la relazione sentimentale il PM presso il Tribunale di Barisu istanza dei genitori di * * con ricorso del4/10/2021 richiedeva la rettificazione dell atto di nascita nellaparte in cui indicava come genitore * * per assenza dilegame biologico con la minore* in particolare il pubblico ministero ricorrente che latrascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivoe quello risultante dall atto di nascitaSi costituivano * * e la curatrice del minoreaderendo alle ragioni del ricorsoSi costituiva * * contestando la fondatezza dell azionedi rettifica2 Il Tribunale rigettava il ricorso osservando che c era perfettacorrispondenza tra l atto formato all estero e la trascrizioneeffettuata e che la domanda di rettifica aveva ad oggetto solo laqualità di genitore della * così da assumere la veste ed ilcontenuto di un azione di rimozione di status non proponibilemediante l azione di rettificazione degli atti dello Stato civileLa decisione di primo grado è stata impugnata dai genitori di* * e dal P M3 La Corte d Appello di Bari ha rigettato le impugnazioni sulla basedelle seguenti considerazioni3 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024l iniziativa giudiziaria è stata assunta sulla base dell art 95 delNumero di raccolta generale 24369/2024d p r n 396 del 2000 La norma prevede che chi * ptuebbnlidcaezio ne 11/09/2024richiedere la rettificazione di un atto dello stato civile deve proporrericorso al tribunale nel cui circondario si trova l ufficio dello statocivile presso il quale è registrato l atto Il P M può promuoverel azione in ogni tempoL azione è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretta adeliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è odovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e qualerisulta dall atto * è il limitato oggetto dell azione stessa chenon può conseguentemente avere il contenuto ed essere diretta acostituire o rimuovere uno status * perché la funzione degli attidello stato civile è solo quello di attestare la veridicità dei fattimenzionati nei rispettivi registriNel caso di specie c è perfetta corrispondenza tra l atto di nascitaformato all estero e quello trascritto Non è stata propostadomanda ex art 67 l n 218 del 1995 e con l istanza di rettificanon è stato impugnato l atto nella sua interezzaQuanto al divieto della surrogazione di maternità stabilito nell art12 c 6 l n 40 del 2004 che secondo i reclamanti costituisceostacolo di ordine pubblico alla trascrizione dell atto ed i principistabiliti nella sentenza delle S U 12193 del 2019 la Corte d appelloha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo ilquale ai sensi dell art 33 l n 218 del 1995 deve trovareapplicazione la legge più favorevole al minore ovvero la leggeamericana che garantisce lo status bigenitoriale* all art 16 l n 218 del 1995 che vieta l applicazione dellalegge straniera se contrastante con l ordine pubblico la Corteterritoriale ha osservato che l art 12 c 6 l n 40 del 2004 imponeun divieto ex ante ma non disciplina la situazione concreta postnascita del minore4 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Ha aggiunto la Corte d Appello che la sentenza n 272 del 2017Numero di raccolta generale 24369/2024della Corte * richiede un bilanciamento tDrata pufbabvlicoazrio ne 11/09/2024veritatis e interesse preminente del minore nelle azioni di rimozionedegli status * la Corte costituzionale nella medesimasentenza ha ritenuto che non si debbano mai operare automatismiapplicativi in relazione ai diritti dei minori * sentenza n 12193del 2019 peraltro si discuteva del riconoscimento dell efficacia inItalia di un provvedimento giurisdizionale costitutivo dello statusante trascrizione negli atti dello stato civileLa Corte costituzionale nella successiva sentenza n 33 del 2021 hasottolineato l esigenza di piena tutela del minore in relazione allabigenitorialità determinata dalla scelta di ricorrere mediante p m aalla procreazione mediante gestazione per altri e di dare rilievogiuridico al legame instaurato da entrambi con il minore in ordine atutte le esigenze di cura accudimento ed educazione del minorestesso* specie rileva la Corte d Appello le due componenti larelazione sentimentale cessata hanno condiviso il progettogenitoriale che ha condotto alla nascita della minore e lo hannominore fino alla cessazione della relazione culminatanell impugnazione della trascrizione nel 2021Anche dopo tuttavia non è mutata la relazione di * *con la minore tanto che la stessa ha richiesto nel 2022 laregolamentazione dei rapporti con la minore a causadell ostruzionismo della *3 1 In conclusione la Corte d Appello concorda con il Tribunale inordine alla realizzazione dell interesse preminente della minore solocon la conservazione dello status genitoriale della *4 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazioneesclusivamente i genitori di * *Ha resistito con controricorso * * e il Comune di Bari5 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Il Ministero dell Interno ha depositato mero atto di costituzioneNumero di raccolta generale 24369/2024Il P G ha depositato conclusioni scritte confermaDteata punbbeliclalazio ne 11/09/2024discussione orale chiedendo l accoglimento del ricorsoAll udienza del 23 gennaio 2024 il Collegio con ordinanzainterlocutoria ha disposto l integrazione del contraddittoriomediante notificazione del ricorso al sindaco del Comune di Barinella qualità di ufficiale dello stato civile e al Ministero dell InternoLa causa è stata rimessa all udienza pubblica del 3 luglio 2024Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE4 Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degliartt 16 e 22 della l n 218 del 1995 dell art 18 d p r 396/20005 e 12 della l 40 del 2004 per avere la Corte d Appello ritenutoprevalente l interesse della minore alla conservazione dello statusfiliale legittimamente acquisito all estero ed aver ritenutoapplicabile perché coerente con questa finalità la legge americanaex art 33 l n 218 del 1995La conclusione cui è pervenuta la Corte d Appello non ècondivisibile secondo le parti ricorrenti perché è mancata laverifica della compatibilità del provvedimento straniero con lanostra griglia di principi di ordine pubblico internazionale dalmomento che lo status filiationis contestato si pone in nettocontrasto con l art 16 l n 218 del 1995 secondo il quale la leggestraniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrariall ordine pubblico con l art 65 della medesima legge che individuanell ordine pubblico il limite unitamente al rispetto dei diritti didifesa per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri relativi allacapacità delle persone nonché all esistenza di rapporti di famiglia odi diritti della personalità con il divieto fissato nell art 18 d p r n396 del 2000 che contiene il divieto di trascrizione degli atti formatiall estero se contrari all ordine pubblico con l art 12 l n 40 del2004 che sancisce il divieto penalmente sanzionato al ricorso alla6 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024gestazione per altri da ritenersi canone di ordine pubblico ex S UNumero di raccolta generale 24369/202412193 del 2019 Data pubblicazione 11/09/2024La Corte d Appello ha conseguentemente violato il sistema dinorme sopra delineato nel ritenere che l interesse del minore possaritenersi soddisfatto solo con la trascrizione dell atto di nascita dalmomento che la giurisprudenza di legittimità univocamenteindividua nell adozione in casi particolari lo strumento che realizzala tutela del minore Peraltro anche la Corte * con lasentenza n 33 del 2021 ha ritenuto necessario l intervento dellegislatore per consentire il riconoscimento dello status filiationis insituazioni quali quella oggetto del presente giudizio mentre la citatapronuncia n 272 del 2017 ha ribadito la natura pubblicistica deldivieto di maternità surrogata Del resto la verità biologica dellaprocreazione costituisce un elemento essenziale dell interesse delminore traducendosi nel diritto alla propria identità mediante ilriconoscimento di un rapporto di filiazione veridicoLa corrispondenza all interesse preminente del minore dellostrumento dell adozione in casi particolari è stata infine sancita daS U 38162 del 2022 così come la natura di limite di ordinepubblico internazionale del divieto di maternità surrogataGli arresti della giurisprudenza italiana sono infine coerenti conquelli della Corte Europea dei diritti umani che lasciano agli * lascelta della forma di tutela del minore che non contrasti con il suopreminente interesse5 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell art 95d p r n 396 del 2000 per avere la Corte d Appello ritenuto che nonsussista la difformità denunciata dal momento che l atto trascrittocorrisponde integralmente a quello legittimamente formatoall estero sottolineando come venga richiesta una rettifica parzialeladdove la non conformità ai dedotti principi di ordine pubblicodovrebbe travolgere l intero atto7 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Le parti ricorrenti evidenziano come la giurisprudenza di legittimitàData pubblicazione 11/09/2024si sia già espressa positivamente in ordine alla rettifica parziale inpiù fattispecie relative a coppia omogenitoriale femminile di cuiuna partoriente e l altra “intenzionale” e abbia esclusol integrazione dell atto nell ipotesi inversa Cass 10844 del 2022Infine la Corte d Appello ha trascurato la effettiva difformitàdell atto trascritto che attribuisce alla controricorrenteimplicitamente una discendenza biologica e genetica che nonsussiste6 La parte controricorrente in via preliminare deduce la carenza dilegittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrentiA sostegno dell eccezione si afferma che i genitori della madregenetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizio econseguentemente difettano della legitimatio ad causam cherichiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto insenso processualeI ricorrenti peraltro coscienti del deficit di legittimazione avevanoproposto istanza al p m di promozione dell azioneSi deve pertanto escludere che i medesimi ricorrenti abbiano ildiritto in qualità di nonni di incidere sullo status filiationis dellanipoteNon sussiste neanche l interesse ad agire perché non si ravvisa uninteresse personale in quanto i nonni non fanno parte del nucleofamiliare da cui è nata la minore né un interesse attuale dalmomento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta tre annidopo la trascrizione dell atto * anche la concretezza nonessendo stato neanche adombrata negli atti difensivi la sussistenzadi un pregiudizio per la minore derivante dalla bigenitorialitàcristallizzata nell atto né un pregiudizio per i ricorrentiNé il pubblico ministero né la curatrice portatori dell interesse allalegalità il primo e della minore la seconda hanno ritenuto diimpugnare la pronuncia della Corte di Appello8 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024L azione dei nonni della minore si fonda sull esigenza di garantireNumero di raccolta generale 24369/2024alla minore uno status filiationis in regime di legalità del * paulbebl iclaazio ne 11/09/2024stessa già gode con la trascrizione dell atto che garantisce allastessa la conservazione del rapporto genitoriale con entrambe lecomponenti la coppia che ne ha condiviso del tuttoconsapevolmente il progetto di nascita e di filiazione7 Deve preliminarmente essere affrontata l eccezioned inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva edinteresse ad agire dei ricorrenti7 1 In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato siaal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che presso laCorte d Appello mettendo così l ufficio della Procura Generalepresso la Corte d Appello nella condizione di poter partecipare algiudizio di legittimità eventualmente anche senza assumere laqualità di ricorrenteLa scelta è stata invece quella di non partecipare né in qualità diricorrente né di controricorrente eventualmente adesivo alla faseimpugnatoria davanti al giudice di legittimità7 2 Al fine di esaminare la fondatezza dell eccezione si ritiene didover prendere le mosse dal quadro normativo relativo allaindividuazione dei soggetti legittimati all azione di rettifica art 95d p r 396 del 2000L art 95 del d p r n 396 del 2000 nella versione ratione temporisapplicabile illustra ipotesi normative di legittimazione ad agire neiprimi due comma“1 * intende promuovere la rettificazione di un atto dello statocivile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o laformazione di un atto omesso o la cancellazione di un attoindebitamente registrato o intende opporsi a un rifiuto dell ufficialedello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione odi eseguire una trascrizione una annotazione o altro adempimentodeve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova9 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024l ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l atto di cui siData pubblicazione 11/09/2024tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l adempimento2 Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere ilprocedimento di cui al comma 1”Nel comma 1 è disciplinata la legittimazione ad agire dei soggettiprivati nel comma 2 quella del P M parte pubblica qualificata apromuovere l azione e a rivestire la qualità di litisconsortenecessario ove vi siano anche altre parti che abbiano promossol azionePer comprendere se l indicazione normativa dei soggetti legittimatiad agire si fonda sulla sostanziale identità dell interesse sottostanteo se vi sia al contrario una diversità della posizione giuridica dellaparte privata e di quella pubblica rispetto all azione si ritiene utileesaminare in chiave comparativa gli artt 263 e 264 c c chedisciplinano la legittimazione ad agire nell impugnazione delriconoscimento per difetto di veridicità Al primo comma dell art263 c c è stabilito che l azione può essere proposta da chiunque viabbia interesse così individuando un ipotesi di legittimazionediversa da quella regolata nel secondo comma relativa all autoredel riconoscimentoIl P M nell art 264 c c è titolare dell azione quando il figlio siaminoreLa disciplina codicistica stabilisce un termine di prescrizionedell azione per tutti i soggetti diversi dal figlio* alla legenda normativa è utile comprendere l ambito delsindacato giurisdizionale in tema di azione di rettifica degli atti dellostato civileLa giurisprudenza di legittimità al riguardo ha costantementeritenuto fin dalle prime pronunce massimate Cass 1204 del 1984che la rettificazione non potesse ritenersi limitata all emenda dierrori materiali ma proprio in correlazione alla legittimazioneall azione del pubblico ministero fosse da ricondurre all interesse10 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile tanto daNumero di raccolta generale 24369/2024dover essere attivata anche quando la correzione fosse imDpaota sptubab lidcaazio ne 11/09/2024sentenza passata in giudicatoIl principio maturato in un quadro normativo non più vigente art165 r d 1238 del 1939 ha trovato conferma e sviluppo nellagiurisprudenza successiva mediante l elaborazione del principioche si riproduce non più modificato fino ad oggi e rimasto cardineanche nei successivi approdi giurisprudenziali riguardantil omogenitorialità “In tema di rettificazione degli atti dello statocivile il relativo procedimento anche nella disciplina vigentedettata dal d P R n 396 del 2000 è volto ad eliminare unadifformità tra la situazione di fatto qual è o dovrebbe essere nellarealtà secondo la previsione di legge e quella risultante dall attodello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originatonel procedimento di formazione dell atto stesso” Cass 21094 del2009La ratio del procedimento rimane quella del controllo di legalitànella tenuta degli atti dello stato civile così da evitare che vi sianoiscrizioni o trascrizioni di atti esteri anche di naturagiurisdizionale che riproducano situazioni di fatto contrastanti conil canone predetto ferma * la natura esclusivamentedichiarativa delle attestazioni degli atti dello stato civile che siriflette anche sui provvedimenti giurisdizionali prodotti dalle azionipreviste dall art 95 d p r 396 del 2000 Cass 4448 del 2024corredati dei molteplici precedenti conformi volti a modificare ledichiarazioni contenuti negli atti non a costituire statusLa giurisprudenza di legittimità è ferma nell evidenziare ladifferenza tra questa azione e quelli volte alla costituzione orimozione dello status filiationis e nel sottolineare la funzionepubblicitaria svolta con la iscrizione e trascrizione degli atti dellostato civile ancorché con efficacia probatoria privilegiata come11 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024prescritto nell art 451 c c Cass 7413 del 2022 S U 12193 delNumero di raccolta generale 24369/20242019 Data pubblicazione 11/09/2024La funzione dell azione disciplinata dall art 95 d p r n 396 del2000 è di adeguamento del contenuto degli atti dello stato civile alparametro della legalità interna sostanzialmente ancorata al dirittopositivo * il richiamo ai principi di ordine pubblicocontenuto nell art 18 del d p r n 396 del 2000 riferito allatrascrivibilità degli atti formati all estero ove oggetto di valutazionegiudiziale può modificare i limiti dell azione che si rivolge solo allaemenda o cancellazione degli atti e non degli status7 3 * diversa è l efficacia dell azione di riconoscimentodi atto giurisdizionale estero costitutivo di status disciplinata dagliart 67 e ss della l 218 del 1995 espressamente qualificata dalleSezioni Unite civili nella sentenza n 12193 del 2019 qualecontroversia di stato con la pronuncia del seguente principio didiritto “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dellostato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con ilquale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore natoall estero e un cittadino italiano dà luogo se non determinato davizi formali a una controversia di stato da risolversi mediante ilprocedimento disciplinato dall art 67 della l n 218 del 1995 incontraddittorio con il * in qualità di ufficiale dello stato civiledestinatario della richiesta di trascrizione ed eventualmente con ilMinistero dell interno legittimato a spiegare intervento in causa ead impugnare la decisione in virtù della competenza ad essoLe S U proprio per la specifica finalità del giudizio oggetto diesame precisano che il p m pur essendo litisconsorte non puòpromuovere l azione a differenza del sindaco ed il Ministero degli* in quanto concorrenti all attuazione della correttaaffermazione degli status filiali ed aggiungono puntualmente che leazioni volte alla correzione o cancellazione degli atti dello stato12 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024civile “rivestono una portata più circoscritta rispetto a quelleNumero di raccolta generale 24369/2024riguardanti lo stato delle persone” Data pubblicazione 11/09/2024Entro questo più limitato perimetro il controllo di legalità non puòche essere affidato in via esclusiva al pubblico ministero mentre lalegittimazione concorrente dei soggetti privati non può fondarsi suimedesimi presupposti di vigilanza e tutela dell interesse pubblicoalla corretta tenuta dei registri dello stato civile e alla lorocorrispondenza alle previsioni legislative7 4 E necessario che vi sia un interesse ad agire espresso nell attointroduttivo del giudizio e per quel che interessa nel ricorso percassazione* requisito ulteriore si trae in via sistematica sia dalla analogaprevisione contenuta nell art 263 c c sopra citato che da quellacontenuta nell art 67 l n 218 del 1995 Entrambe le normeancorché riguardanti controversie di stato richiedonoespressamente la sussistenza di un interesse ad agire contenendola previsione “chiunque vi abbia interesse” La costituzione o larimozione di uno status costituisce statuizione ben più incisiva diquella conseguente all attivazione della procedura correttiva di cuiall art 95 d p r n 396 del 2000 dal momento che la certezza deglistatus specie in presenza di minori ha indubbio rilievopubblicistico trattandosi di accertamento nel quale sono coinvoltidiritti di rango costituzionale e convenzionale che tuttavia adeterminate condizioni possono subire l ingerenza stataleLa legittimazione dei soggetti privati all interno delle azioni previstee disciplinate dall art 95 richiede in conclusione la riconoscibilitàdi un interesse ad agire diverso da quello attribuito “in ognitempo” soltanto al pubblico ministero Non può infatti equipararsiquesta azione a quella giuridicamente qualificata quale “azionepopolare” che ha ad oggetto il diritto soggettivo perfetto deglielettori ad un controllo rigoroso dei criteri che l ineleggibilità el incompatibilità dei candidati e degli eletti Peraltro in queste13 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024azioni come ben evidenziato dal paradigma normativo costituitoNumero di raccolta generale 24369/2024dall art 70 d p r n 267 del 2000 la legittimazione sDpatea ptutbab licaziio ne 11/09/2024cittadini elettori nel perimetro territoriale di competenza * aquesti spetta a chiunque “abbia interesse”Anche per queste azioni volte a tutelare un diritto cardine delnostro sistema democratico è necessario o un collegamento direttodefinito dalla circoscrizione di appartenenza diversamente modulataa seconda della competizione elettorale in oggetto o in mancanzadi tale collegamento di un interesse concreto e riconoscibile ingiudizio* concreto che nella specie non è stato neanche dedottodai ricorrenti i quali si fanno carico esclusivamente delle ragioni didifformità di carattere generale delle dichiarazioni contenutenell atto impugnato rispetto al modello legale di diritto positivointernoLa necessaria allegazione dell interesse ad agire è desumibile oltrealle ragioni sistematiche illustrate anche dall utilizzo del pronome“chi” nell incipit del citato art 95 invece che “chiunque”L accertata mancanza di un interesse nel merito ad agirenell azione di rettificazione dell atto di stato civile in contestazionenon esaurisce tuttavia l esame dell eccezione prospettataDeve rilevarsi infatti che i ricorrenti come esattamente ricostruitonella narrativa del ricorso e incontestatamente emergente dagli attidi causa hanno in fase pre giudiziale sollecitato il ricorso del p m esuccessivamente partecipato a tutti e due i gradi di merito Inprimo grado il ricorso è stato introdotto dal p m che ha ancheimpugnato la pronuncia del Tribunale In appello è intervenuto consue conclusioni il P GIl presente giudizio invece è esclusiva conseguenza del ricorso deigenitori della madre genetica * rimasti intimati sia il p gd appello che la madre genetica che pure aveva partecipato aiprecedenti gradi di giudizio Il p g di questa Corte ha rassegnato le14 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024proprie conclusioni intervenendo anche alla discussione oraleData pubblicazione 11/09/2024dell udienza pubblica ma trattandosi di giudizio che deve esserepromosso dal p m tale partecipazione non ne sana la mancatapartecipazione in qualità di parte ricorrente o controricorrenteeventualmente adesiva8 E necessario pertanto in primo luogo fornire una correttaqualificazione giuridica della partecipazione senza soluzione dicontinuità delle parti ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] tutte le considerazioni sopra svolte essi non possono che essereconsiderati intervenienti ad adiuvandum avendo il diritto disostenere le ragioni di legalità poste a base dell azione di rettificapromossa dal p m L interesse speso in giudizio ha carattere didiretta dipendenza rispetto a quello della parte pubblica ma non èper questo privo di tutela giuridica pur in mancanza di unaautonoma legittimazione ad agire nel merito dell azione* da comprendere se la partecipazione unitamente alla parteprincipale p m ricorrente all altra parte titolare di un autonomointeresse a promuovere ed agire nel giudizio la madre geneticadei ricorrenti ai due gradi di merito possa aver creato unlitisconsorzio processuale così da ritenere sufficiente laproposizione del ricorso da essi soltanto una volta che sia statocorrettamente instaurato il rapporto processuale8 1 Al riguardo deve rilevarsi una non perfetta univocità negliorientamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardoL orientamento nettamente prevalente sul piano quantitativo cheesclude la formazione del litisconsorzio processuale in fattispeciedel tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizioesprime il seguente principio di diritto “L intervento adesivodipendente previsto dall art 105 secondo comma cod proc civdà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti nel quale ipoteri dell intervenuto sono limitati all espletamento di un attivitàaccessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata15 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioniData pubblicazione 11/09/2024unicamente nell ambito delle domande ed eccezioni proposte dadetta parte ne consegue che in caso di acquiescenza alla sentenzadella parte adiuvata l interventore non può proporre alcunaautonoma impugnazione né in via principale né in viaincidentale” Cass 24370 del 2006 4929 del 2003 10146 del1998¸10252 del 1997Secondo questo orientamento la natura subordinata ed accessoriadell intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l autonomaimpugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso dinon impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiaretipologia d interveniente traggono esclusiva origine e legittimazionedalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata non possonooltrepassare questo limite salvo che l impugnazione riguardi solo lastatuizione sulle spese in relazione alla quale una posizionegiuridica autonoma può configurarsiUn orientamento contrario si fonda sulla inscindibilità del rapportoche si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale conconseguente applicazione dell art 331 c p c nei gradi successivi alprimo “atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire persostenere le ragioni di una delle parti in causa restando unico edindivisibile il giudizio si deve necessariamente configurare unlitisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazionepoiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di partiaccessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendol interesse dell interventore adesivo ad influire con una propriadifesa sull esito della lite Il principio è stato espresso in Cass 6760del 1996 e ripreso dalla più recente Cass 6357 del 2022Il Collegio non ritiene di dare continuità a questo orientamento deltutto minoritario e con riferimento alla pronuncia più recente privodi un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario16 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Si ritiene che la “inscindibilità” della posizione della parte principaleNumero di raccolta generale 24369/2024con quella dell interventore ad adiuvandum affermaDtata punbbeliclalazio ne 11/09/2024pronuncia n 2760 del 1996 può essere sostenuta al fine disottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza della secondadalla prima e non per invocare impropriamente l applicazionedell art 331 c p c creando un vincolo processuale inscindibile conun partecipante al processo che è privo di un proprio interesse adagire ed a contraddire ma in via indiretta ha interesse a sostenerele ragioni di una parteRagioni che possono medio tempore non essere più proprie dellaparte principale con esposizione al concreto rischio di un contrastopotenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l esito del giudizioportato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possavincolare le parti che hanno prestato acquiescenza * gravi leconseguenze nell ipotesi contraria ove si ritenga che invecel acquiescenza delle parti non costituite non escluda iltravolgimento della decisione precedente con reale pregiudizio peresse essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale* si cali nel caso di specie l astratta applicazione di questominoritario principio della giurisprudenza di legittimità deveosservarsi che l accoglimento del ricorso ove riferito in via esclusivaall interventore ad adiuvandum sarebbe inidoneo a rettificarel atto nell ipotesi contrapposta determinerebbe la rettifica dell attononostante la sopravvenuta carenza d interesse delle parti8 2 In conclusione dal difetto di legittimazione ad agire permancanza di un interesse proprio delle parti ricorrenti consegue laloro qualificazione giuridica di intervenienti ad adiuvandum e lainammissibilità della autonoma ed esclusiva impugnazione dellapronuncia di secondo grado9 La novità delle questioni sostanziali e processuali trattate inducealla compensazione integrale delle spese processuali L attinenza17 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024alla materia minorile esclude l applicabilità del raddoppio delData pubblicazione 11/09/2024contributo unificatoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere ** * Consigliere ** * Consigliere Ud 03/07/2024* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 2607/2023 R G proposto da* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * 18 * * presso lostudio dell avvocato D * * *che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ** * * * * * ricorrentecontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *53 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato ** * ** disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024 controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ** 26 * * presso lo studio dell avvocato* * * che lorappresenta e difende controricorrentenonché contro* * intimataProcura Generale presso la Corte d Appello di BariintimataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bari intimataMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso la DECRETO di CORTE D APPELLO BARI n 1504/2022depositata il 17/11/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dalla Presidente * *1 * * e * * dopo una lunga convivenzamore uxorio hanno contratto matrimonio nel 2016 in * * * * successivamente fatto ricorso alla gestazione peraltri mediante procreazione medicalmente assistita d ora in avantip m a attraverso il conferimento di ovocita della *2 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024fecondato con gamete maschile ed impiantato in utero di una terzaData pubblicazione 11/09/2024gestante al fine di avere un figlio* la minore il 27 novembre 2017 in * Stato della* l atto di nascita formato in * recava i nomi di* * e * * in qualità di genitori parents* atto su istanza di * * in data 3 ottobre 2018veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baridopo un iniziale provvedimento di diniego impugnato dalla *e dalla ** la relazione sentimentale il PM presso il Tribunale di Barisu istanza dei genitori di * * con ricorso del4/10/2021 richiedeva la rettificazione dell atto di nascita nellaparte in cui indicava come genitore * * per assenza dilegame biologico con la minore* in particolare il pubblico ministero ricorrente che latrascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivoe quello risultante dall atto di nascitaSi costituivano * * e la curatrice del minoreaderendo alle ragioni del ricorsoSi costituiva * * contestando la fondatezza dell azionedi rettifica2 Il Tribunale rigettava il ricorso osservando che c era perfettacorrispondenza tra l atto formato all estero e la trascrizioneeffettuata e che la domanda di rettifica aveva ad oggetto solo laqualità di genitore della * così da assumere la veste ed ilcontenuto di un azione di rimozione di status non proponibilemediante l azione di rettificazione degli atti dello Stato civileLa decisione di primo grado è stata impugnata dai genitori di* * e dal P M3 La Corte d Appello di Bari ha rigettato le impugnazioni sulla basedelle seguenti considerazioni3 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024l iniziativa giudiziaria è stata assunta sulla base dell art 95 delNumero di raccolta generale 24369/2024d p r n 396 del 2000 La norma prevede che chi * ptuebbnlidcaezio ne 11/09/2024richiedere la rettificazione di un atto dello stato civile deve proporrericorso al tribunale nel cui circondario si trova l ufficio dello statocivile presso il quale è registrato l atto Il P M può promuoverel azione in ogni tempoL azione è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretta adeliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è odovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e qualerisulta dall atto * è il limitato oggetto dell azione stessa chenon può conseguentemente avere il contenuto ed essere diretta acostituire o rimuovere uno status * perché la funzione degli attidello stato civile è solo quello di attestare la veridicità dei fattimenzionati nei rispettivi registriNel caso di specie c è perfetta corrispondenza tra l atto di nascitaformato all estero e quello trascritto Non è stata propostadomanda ex art 67 l n 218 del 1995 e con l istanza di rettificanon è stato impugnato l atto nella sua interezzaQuanto al divieto della surrogazione di maternità stabilito nell art12 c 6 l n 40 del 2004 che secondo i reclamanti costituisceostacolo di ordine pubblico alla trascrizione dell atto ed i principistabiliti nella sentenza delle S U 12193 del 2019 la Corte d appelloha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo ilquale ai sensi dell art 33 l n 218 del 1995 deve trovareapplicazione la legge più favorevole al minore ovvero la leggeamericana che garantisce lo status bigenitoriale* all art 16 l n 218 del 1995 che vieta l applicazione dellalegge straniera se contrastante con l ordine pubblico la Corteterritoriale ha osservato che l art 12 c 6 l n 40 del 2004 imponeun divieto ex ante ma non disciplina la situazione concreta postnascita del minore4 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Ha aggiunto la Corte d Appello che la sentenza n 272 del 2017Numero di raccolta generale 24369/2024della Corte * richiede un bilanciamento tDrata pufbabvlicoazrio ne 11/09/2024veritatis e interesse preminente del minore nelle azioni di rimozionedegli status * la Corte costituzionale nella medesimasentenza ha ritenuto che non si debbano mai operare automatismiapplicativi in relazione ai diritti dei minori * sentenza n 12193del 2019 peraltro si discuteva del riconoscimento dell efficacia inItalia di un provvedimento giurisdizionale costitutivo dello statusante trascrizione negli atti dello stato civileLa Corte costituzionale nella successiva sentenza n 33 del 2021 hasottolineato l esigenza di piena tutela del minore in relazione allabigenitorialità determinata dalla scelta di ricorrere mediante p m aalla procreazione mediante gestazione per altri e di dare rilievogiuridico al legame instaurato da entrambi con il minore in ordine atutte le esigenze di cura accudimento ed educazione del minorestesso* specie rileva la Corte d Appello le due componenti larelazione sentimentale cessata hanno condiviso il progettogenitoriale che ha condotto alla nascita della minore e lo hannominore fino alla cessazione della relazione culminatanell impugnazione della trascrizione nel 2021Anche dopo tuttavia non è mutata la relazione di * *con la minore tanto che la stessa ha richiesto nel 2022 laregolamentazione dei rapporti con la minore a causadell ostruzionismo della *3 1 In conclusione la Corte d Appello concorda con il Tribunale inordine alla realizzazione dell interesse preminente della minore solocon la conservazione dello status genitoriale della *4 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazioneesclusivamente i genitori di * *Ha resistito con controricorso * * e il Comune di Bari5 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Il Ministero dell Interno ha depositato mero atto di costituzioneNumero di raccolta generale 24369/2024Il P G ha depositato conclusioni scritte confermaDteata punbbeliclalazio ne 11/09/2024discussione orale chiedendo l accoglimento del ricorsoAll udienza del 23 gennaio 2024 il Collegio con ordinanzainterlocutoria ha disposto l integrazione del contraddittoriomediante notificazione del ricorso al sindaco del Comune di Barinella qualità di ufficiale dello stato civile e al Ministero dell InternoLa causa è stata rimessa all udienza pubblica del 3 luglio 2024Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE4 Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degliartt 16 e 22 della l n 218 del 1995 dell art 18 d p r 396/20005 e 12 della l 40 del 2004 per avere la Corte d Appello ritenutoprevalente l interesse della minore alla conservazione dello statusfiliale legittimamente acquisito all estero ed aver ritenutoapplicabile perché coerente con questa finalità la legge americanaex art 33 l n 218 del 1995La conclusione cui è pervenuta la Corte d Appello non ècondivisibile secondo le parti ricorrenti perché è mancata laverifica della compatibilità del provvedimento straniero con lanostra griglia di principi di ordine pubblico internazionale dalmomento che lo status filiationis contestato si pone in nettocontrasto con l art 16 l n 218 del 1995 secondo il quale la leggestraniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrariall ordine pubblico con l art 65 della medesima legge che individuanell ordine pubblico il limite unitamente al rispetto dei diritti didifesa per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri relativi allacapacità delle persone nonché all esistenza di rapporti di famiglia odi diritti della personalità con il divieto fissato nell art 18 d p r n396 del 2000 che contiene il divieto di trascrizione degli atti formatiall estero se contrari all ordine pubblico con l art 12 l n 40 del2004 che sancisce il divieto penalmente sanzionato al ricorso alla6 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024gestazione per altri da ritenersi canone di ordine pubblico ex S UNumero di raccolta generale 24369/202412193 del 2019 Data pubblicazione 11/09/2024La Corte d Appello ha conseguentemente violato il sistema dinorme sopra delineato nel ritenere che l interesse del minore possaritenersi soddisfatto solo con la trascrizione dell atto di nascita dalmomento che la giurisprudenza di legittimità univocamenteindividua nell adozione in casi particolari lo strumento che realizzala tutela del minore Peraltro anche la Corte * con lasentenza n 33 del 2021 ha ritenuto necessario l intervento dellegislatore per consentire il riconoscimento dello status filiationis insituazioni quali quella oggetto del presente giudizio mentre la citatapronuncia n 272 del 2017 ha ribadito la natura pubblicistica deldivieto di maternità surrogata Del resto la verità biologica dellaprocreazione costituisce un elemento essenziale dell interesse delminore traducendosi nel diritto alla propria identità mediante ilriconoscimento di un rapporto di filiazione veridicoLa corrispondenza all interesse preminente del minore dellostrumento dell adozione in casi particolari è stata infine sancita daS U 38162 del 2022 così come la natura di limite di ordinepubblico internazionale del divieto di maternità surrogataGli arresti della giurisprudenza italiana sono infine coerenti conquelli della Corte Europea dei diritti umani che lasciano agli * lascelta della forma di tutela del minore che non contrasti con il suopreminente interesse5 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell art 95d p r n 396 del 2000 per avere la Corte d Appello ritenuto che nonsussista la difformità denunciata dal momento che l atto trascrittocorrisponde integralmente a quello legittimamente formatoall estero sottolineando come venga richiesta una rettifica parzialeladdove la non conformità ai dedotti principi di ordine pubblicodovrebbe travolgere l intero atto7 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Le parti ricorrenti evidenziano come la giurisprudenza di legittimitàData pubblicazione 11/09/2024si sia già espressa positivamente in ordine alla rettifica parziale inpiù fattispecie relative a coppia omogenitoriale femminile di cuiuna partoriente e l altra “intenzionale” e abbia esclusol integrazione dell atto nell ipotesi inversa Cass 10844 del 2022Infine la Corte d Appello ha trascurato la effettiva difformitàdell atto trascritto che attribuisce alla controricorrenteimplicitamente una discendenza biologica e genetica che nonsussiste6 La parte controricorrente in via preliminare deduce la carenza dilegittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrentiA sostegno dell eccezione si afferma che i genitori della madregenetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizio econseguentemente difettano della legitimatio ad causam cherichiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto insenso processualeI ricorrenti peraltro coscienti del deficit di legittimazione avevanoproposto istanza al p m di promozione dell azioneSi deve pertanto escludere che i medesimi ricorrenti abbiano ildiritto in qualità di nonni di incidere sullo status filiationis dellanipoteNon sussiste neanche l interesse ad agire perché non si ravvisa uninteresse personale in quanto i nonni non fanno parte del nucleofamiliare da cui è nata la minore né un interesse attuale dalmomento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta tre annidopo la trascrizione dell atto * anche la concretezza nonessendo stato neanche adombrata negli atti difensivi la sussistenzadi un pregiudizio per la minore derivante dalla bigenitorialitàcristallizzata nell atto né un pregiudizio per i ricorrentiNé il pubblico ministero né la curatrice portatori dell interesse allalegalità il primo e della minore la seconda hanno ritenuto diimpugnare la pronuncia della Corte di Appello8 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024L azione dei nonni della minore si fonda sull esigenza di garantireNumero di raccolta generale 24369/2024alla minore uno status filiationis in regime di legalità del * paulbebl iclaazio ne 11/09/2024stessa già gode con la trascrizione dell atto che garantisce allastessa la conservazione del rapporto genitoriale con entrambe lecomponenti la coppia che ne ha condiviso del tuttoconsapevolmente il progetto di nascita e di filiazione7 Deve preliminarmente essere affrontata l eccezioned inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva edinteresse ad agire dei ricorrenti7 1 In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato siaal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che presso laCorte d Appello mettendo così l ufficio della Procura Generalepresso la Corte d Appello nella condizione di poter partecipare algiudizio di legittimità eventualmente anche senza assumere laqualità di ricorrenteLa scelta è stata invece quella di non partecipare né in qualità diricorrente né di controricorrente eventualmente adesivo alla faseimpugnatoria davanti al giudice di legittimità7 2 Al fine di esaminare la fondatezza dell eccezione si ritiene didover prendere le mosse dal quadro normativo relativo allaindividuazione dei soggetti legittimati all azione di rettifica art 95d p r 396 del 2000L art 95 del d p r n 396 del 2000 nella versione ratione temporisapplicabile illustra ipotesi normative di legittimazione ad agire neiprimi due comma“1 * intende promuovere la rettificazione di un atto dello statocivile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o laformazione di un atto omesso o la cancellazione di un attoindebitamente registrato o intende opporsi a un rifiuto dell ufficialedello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione odi eseguire una trascrizione una annotazione o altro adempimentodeve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova9 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024l ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l atto di cui siData pubblicazione 11/09/2024tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l adempimento2 Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere ilprocedimento di cui al comma 1”Nel comma 1 è disciplinata la legittimazione ad agire dei soggettiprivati nel comma 2 quella del P M parte pubblica qualificata apromuovere l azione e a rivestire la qualità di litisconsortenecessario ove vi siano anche altre parti che abbiano promossol azionePer comprendere se l indicazione normativa dei soggetti legittimatiad agire si fonda sulla sostanziale identità dell interesse sottostanteo se vi sia al contrario una diversità della posizione giuridica dellaparte privata e di quella pubblica rispetto all azione si ritiene utileesaminare in chiave comparativa gli artt 263 e 264 c c chedisciplinano la legittimazione ad agire nell impugnazione delriconoscimento per difetto di veridicità Al primo comma dell art263 c c è stabilito che l azione può essere proposta da chiunque viabbia interesse così individuando un ipotesi di legittimazionediversa da quella regolata nel secondo comma relativa all autoredel riconoscimentoIl P M nell art 264 c c è titolare dell azione quando il figlio siaminoreLa disciplina codicistica stabilisce un termine di prescrizionedell azione per tutti i soggetti diversi dal figlio* alla legenda normativa è utile comprendere l ambito delsindacato giurisdizionale in tema di azione di rettifica degli atti dellostato civileLa giurisprudenza di legittimità al riguardo ha costantementeritenuto fin dalle prime pronunce massimate Cass 1204 del 1984che la rettificazione non potesse ritenersi limitata all emenda dierrori materiali ma proprio in correlazione alla legittimazioneall azione del pubblico ministero fosse da ricondurre all interesse10 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile tanto daNumero di raccolta generale 24369/2024dover essere attivata anche quando la correzione fosse imDpaota sptubab lidcaazio ne 11/09/2024sentenza passata in giudicatoIl principio maturato in un quadro normativo non più vigente art165 r d 1238 del 1939 ha trovato conferma e sviluppo nellagiurisprudenza successiva mediante l elaborazione del principioche si riproduce non più modificato fino ad oggi e rimasto cardineanche nei successivi approdi giurisprudenziali riguardantil omogenitorialità “In tema di rettificazione degli atti dello statocivile il relativo procedimento anche nella disciplina vigentedettata dal d P R n 396 del 2000 è volto ad eliminare unadifformità tra la situazione di fatto qual è o dovrebbe essere nellarealtà secondo la previsione di legge e quella risultante dall attodello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originatonel procedimento di formazione dell atto stesso” Cass 21094 del2009La ratio del procedimento rimane quella del controllo di legalitànella tenuta degli atti dello stato civile così da evitare che vi sianoiscrizioni o trascrizioni di atti esteri anche di naturagiurisdizionale che riproducano situazioni di fatto contrastanti conil canone predetto ferma * la natura esclusivamentedichiarativa delle attestazioni degli atti dello stato civile che siriflette anche sui provvedimenti giurisdizionali prodotti dalle azionipreviste dall art 95 d p r 396 del 2000 Cass 4448 del 2024corredati dei molteplici precedenti conformi volti a modificare ledichiarazioni contenuti negli atti non a costituire statusLa giurisprudenza di legittimità è ferma nell evidenziare ladifferenza tra questa azione e quelli volte alla costituzione orimozione dello status filiationis e nel sottolineare la funzionepubblicitaria svolta con la iscrizione e trascrizione degli atti dellostato civile ancorché con efficacia probatoria privilegiata come11 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024prescritto nell art 451 c c Cass 7413 del 2022 S U 12193 delNumero di raccolta generale 24369/20242019 Data pubblicazione 11/09/2024La funzione dell azione disciplinata dall art 95 d p r n 396 del2000 è di adeguamento del contenuto degli atti dello stato civile alparametro della legalità interna sostanzialmente ancorata al dirittopositivo * il richiamo ai principi di ordine pubblicocontenuto nell art 18 del d p r n 396 del 2000 riferito allatrascrivibilità degli atti formati all estero ove oggetto di valutazionegiudiziale può modificare i limiti dell azione che si rivolge solo allaemenda o cancellazione degli atti e non degli status7 3 * diversa è l efficacia dell azione di riconoscimentodi atto giurisdizionale estero costitutivo di status disciplinata dagliart 67 e ss della l 218 del 1995 espressamente qualificata dalleSezioni Unite civili nella sentenza n 12193 del 2019 qualecontroversia di stato con la pronuncia del seguente principio didiritto “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dellostato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con ilquale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore natoall estero e un cittadino italiano dà luogo se non determinato davizi formali a una controversia di stato da risolversi mediante ilprocedimento disciplinato dall art 67 della l n 218 del 1995 incontraddittorio con il * in qualità di ufficiale dello stato civiledestinatario della richiesta di trascrizione ed eventualmente con ilMinistero dell interno legittimato a spiegare intervento in causa ead impugnare la decisione in virtù della competenza ad essoLe S U proprio per la specifica finalità del giudizio oggetto diesame precisano che il p m pur essendo litisconsorte non puòpromuovere l azione a differenza del sindaco ed il Ministero degli* in quanto concorrenti all attuazione della correttaaffermazione degli status filiali ed aggiungono puntualmente che leazioni volte alla correzione o cancellazione degli atti dello stato12 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024civile “rivestono una portata più circoscritta rispetto a quelleNumero di raccolta generale 24369/2024riguardanti lo stato delle persone” Data pubblicazione 11/09/2024Entro questo più limitato perimetro il controllo di legalità non puòche essere affidato in via esclusiva al pubblico ministero mentre lalegittimazione concorrente dei soggetti privati non può fondarsi suimedesimi presupposti di vigilanza e tutela dell interesse pubblicoalla corretta tenuta dei registri dello stato civile e alla lorocorrispondenza alle previsioni legislative7 4 E necessario che vi sia un interesse ad agire espresso nell attointroduttivo del giudizio e per quel che interessa nel ricorso percassazione* requisito ulteriore si trae in via sistematica sia dalla analogaprevisione contenuta nell art 263 c c sopra citato che da quellacontenuta nell art 67 l n 218 del 1995 Entrambe le normeancorché riguardanti controversie di stato richiedonoespressamente la sussistenza di un interesse ad agire contenendola previsione “chiunque vi abbia interesse” La costituzione o larimozione di uno status costituisce statuizione ben più incisiva diquella conseguente all attivazione della procedura correttiva di cuiall art 95 d p r n 396 del 2000 dal momento che la certezza deglistatus specie in presenza di minori ha indubbio rilievopubblicistico trattandosi di accertamento nel quale sono coinvoltidiritti di rango costituzionale e convenzionale che tuttavia adeterminate condizioni possono subire l ingerenza stataleLa legittimazione dei soggetti privati all interno delle azioni previstee disciplinate dall art 95 richiede in conclusione la riconoscibilitàdi un interesse ad agire diverso da quello attribuito “in ognitempo” soltanto al pubblico ministero Non può infatti equipararsiquesta azione a quella giuridicamente qualificata quale “azionepopolare” che ha ad oggetto il diritto soggettivo perfetto deglielettori ad un controllo rigoroso dei criteri che l ineleggibilità el incompatibilità dei candidati e degli eletti Peraltro in queste13 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024azioni come ben evidenziato dal paradigma normativo costituitoNumero di raccolta generale 24369/2024dall art 70 d p r n 267 del 2000 la legittimazione sDpatea ptutbab licaziio ne 11/09/2024cittadini elettori nel perimetro territoriale di competenza * aquesti spetta a chiunque “abbia interesse”Anche per queste azioni volte a tutelare un diritto cardine delnostro sistema democratico è necessario o un collegamento direttodefinito dalla circoscrizione di appartenenza diversamente modulataa seconda della competizione elettorale in oggetto o in mancanzadi tale collegamento di un interesse concreto e riconoscibile ingiudizio* concreto che nella specie non è stato neanche dedottodai ricorrenti i quali si fanno carico esclusivamente delle ragioni didifformità di carattere generale delle dichiarazioni contenutenell atto impugnato rispetto al modello legale di diritto positivointernoLa necessaria allegazione dell interesse ad agire è desumibile oltrealle ragioni sistematiche illustrate anche dall utilizzo del pronome“chi” nell incipit del citato art 95 invece che “chiunque”L accertata mancanza di un interesse nel merito ad agirenell azione di rettificazione dell atto di stato civile in contestazionenon esaurisce tuttavia l esame dell eccezione prospettataDeve rilevarsi infatti che i ricorrenti come esattamente ricostruitonella narrativa del ricorso e incontestatamente emergente dagli attidi causa hanno in fase pre giudiziale sollecitato il ricorso del p m esuccessivamente partecipato a tutti e due i gradi di merito Inprimo grado il ricorso è stato introdotto dal p m che ha ancheimpugnato la pronuncia del Tribunale In appello è intervenuto consue conclusioni il P GIl presente giudizio invece è esclusiva conseguenza del ricorso deigenitori della madre genetica * rimasti intimati sia il p gd appello che la madre genetica che pure aveva partecipato aiprecedenti gradi di giudizio Il p g di questa Corte ha rassegnato le14 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024proprie conclusioni intervenendo anche alla discussione oraleData pubblicazione 11/09/2024dell udienza pubblica ma trattandosi di giudizio che deve esserepromosso dal p m tale partecipazione non ne sana la mancatapartecipazione in qualità di parte ricorrente o controricorrenteeventualmente adesiva8 E necessario pertanto in primo luogo fornire una correttaqualificazione giuridica della partecipazione senza soluzione dicontinuità delle parti ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] tutte le considerazioni sopra svolte essi non possono che essereconsiderati intervenienti ad adiuvandum avendo il diritto disostenere le ragioni di legalità poste a base dell azione di rettificapromossa dal p m L interesse speso in giudizio ha carattere didiretta dipendenza rispetto a quello della parte pubblica ma non èper questo privo di tutela giuridica pur in mancanza di unaautonoma legittimazione ad agire nel merito dell azione* da comprendere se la partecipazione unitamente alla parteprincipale p m ricorrente all altra parte titolare di un autonomointeresse a promuovere ed agire nel giudizio la madre geneticadei ricorrenti ai due gradi di merito possa aver creato unlitisconsorzio processuale così da ritenere sufficiente laproposizione del ricorso da essi soltanto una volta che sia statocorrettamente instaurato il rapporto processuale8 1 Al riguardo deve rilevarsi una non perfetta univocità negliorientamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardoL orientamento nettamente prevalente sul piano quantitativo cheesclude la formazione del litisconsorzio processuale in fattispeciedel tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizioesprime il seguente principio di diritto “L intervento adesivodipendente previsto dall art 105 secondo comma cod proc civdà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti nel quale ipoteri dell intervenuto sono limitati all espletamento di un attivitàaccessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata15 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioniData pubblicazione 11/09/2024unicamente nell ambito delle domande ed eccezioni proposte dadetta parte ne consegue che in caso di acquiescenza alla sentenzadella parte adiuvata l interventore non può proporre alcunaautonoma impugnazione né in via principale né in viaincidentale” Cass 24370 del 2006 4929 del 2003 10146 del1998¸10252 del 1997Secondo questo orientamento la natura subordinata ed accessoriadell intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l autonomaimpugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso dinon impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiaretipologia d interveniente traggono esclusiva origine e legittimazionedalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata non possonooltrepassare questo limite salvo che l impugnazione riguardi solo lastatuizione sulle spese in relazione alla quale una posizionegiuridica autonoma può configurarsiUn orientamento contrario si fonda sulla inscindibilità del rapportoche si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale conconseguente applicazione dell art 331 c p c nei gradi successivi alprimo “atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire persostenere le ragioni di una delle parti in causa restando unico edindivisibile il giudizio si deve necessariamente configurare unlitisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazionepoiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di partiaccessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendol interesse dell interventore adesivo ad influire con una propriadifesa sull esito della lite Il principio è stato espresso in Cass 6760del 1996 e ripreso dalla più recente Cass 6357 del 2022Il Collegio non ritiene di dare continuità a questo orientamento deltutto minoritario e con riferimento alla pronuncia più recente privodi un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario16 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Si ritiene che la “inscindibilità” della posizione della parte principaleNumero di raccolta generale 24369/2024con quella dell interventore ad adiuvandum affermaDtata punbbeliclalazio ne 11/09/2024pronuncia n 2760 del 1996 può essere sostenuta al fine disottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza della secondadalla prima e non per invocare impropriamente l applicazionedell art 331 c p c creando un vincolo processuale inscindibile conun partecipante al processo che è privo di un proprio interesse adagire ed a contraddire ma in via indiretta ha interesse a sostenerele ragioni di una parteRagioni che possono medio tempore non essere più proprie dellaparte principale con esposizione al concreto rischio di un contrastopotenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l esito del giudizioportato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possavincolare le parti che hanno prestato acquiescenza * gravi leconseguenze nell ipotesi contraria ove si ritenga che invecel acquiescenza delle parti non costituite non escluda iltravolgimento della decisione precedente con reale pregiudizio peresse essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale* si cali nel caso di specie l astratta applicazione di questominoritario principio della giurisprudenza di legittimità deveosservarsi che l accoglimento del ricorso ove riferito in via esclusivaall interventore ad adiuvandum sarebbe inidoneo a rettificarel atto nell ipotesi contrapposta determinerebbe la rettifica dell attononostante la sopravvenuta carenza d interesse delle parti8 2 In conclusione dal difetto di legittimazione ad agire permancanza di un interesse proprio delle parti ricorrenti consegue laloro qualificazione giuridica di intervenienti ad adiuvandum e lainammissibilità della autonoma ed esclusiva impugnazione dellapronuncia di secondo grado9 La novità delle questioni sostanziali e processuali trattate inducealla compensazione integrale delle spese processuali L attinenza17 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024alla materia minorile esclude l applicabilità del raddoppio delData pubblicazione 11/09/2024contributo unificato P Q MDichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processualiIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024La Presidente est18 di 18P Q MDichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processualiIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024La Presidente est18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere ** * Consigliere ** * Consigliere Ud 03/07/2024* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 2607/2023 R G proposto da* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * 18 * * presso lostudio dell avvocato D * * *che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ** * * * * * ricorrentecontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *53 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato ** * ** disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024 controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ** 26 * * presso lo studio dell avvocato* * * che lorappresenta e difende controricorrentenonché contro* * intimataProcura Generale presso la Corte d Appello di BariintimataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bari intimataMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso la DECRETO di CORTE D APPELLO BARI n 1504/2022depositata il 17/11/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dalla Presidente * *1 * * e * * dopo una lunga convivenzamore uxorio hanno contratto matrimonio nel 2016 in * * * * successivamente fatto ricorso alla gestazione peraltri mediante procreazione medicalmente assistita d ora in avantip m a attraverso il conferimento di ovocita della *2 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024fecondato con gamete maschile ed impiantato in utero di una terzaData pubblicazione 11/09/2024gestante al fine di avere un figlio* la minore il 27 novembre 2017 in * Stato della* l atto di nascita formato in * recava i nomi di* * e * * in qualità di genitori parents* atto su istanza di * * in data 3 ottobre 2018veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baridopo un iniziale provvedimento di diniego impugnato dalla *e dalla ** la relazione sentimentale il PM presso il Tribunale di Barisu istanza dei genitori di * * con ricorso del4/10/2021 richiedeva la rettificazione dell atto di nascita nellaparte in cui indicava come genitore * * per assenza dilegame biologico con la minore* in particolare il pubblico ministero ricorrente che latrascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivoe quello risultante dall atto di nascitaSi costituivano * * e la curatrice del minoreaderendo alle ragioni del ricorsoSi costituiva * * contestando la fondatezza dell azionedi rettifica2 Il Tribunale rigettava il ricorso osservando che c era perfettacorrispondenza tra l atto formato all estero e la trascrizioneeffettuata e che la domanda di rettifica aveva ad oggetto solo laqualità di genitore della * così da assumere la veste ed ilcontenuto di un azione di rimozione di status non proponibilemediante l azione di rettificazione degli atti dello Stato civileLa decisione di primo grado è stata impugnata dai genitori di* * e dal P M3 La Corte d Appello di Bari ha rigettato le impugnazioni sulla basedelle seguenti considerazioni3 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024l iniziativa giudiziaria è stata assunta sulla base dell art 95 delNumero di raccolta generale 24369/2024d p r n 396 del 2000 La norma prevede che chi * ptuebbnlidcaezio ne 11/09/2024richiedere la rettificazione di un atto dello stato civile deve proporrericorso al tribunale nel cui circondario si trova l ufficio dello statocivile presso il quale è registrato l atto Il P M può promuoverel azione in ogni tempoL azione è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretta adeliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è odovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e qualerisulta dall atto * è il limitato oggetto dell azione stessa chenon può conseguentemente avere il contenuto ed essere diretta acostituire o rimuovere uno status * perché la funzione degli attidello stato civile è solo quello di attestare la veridicità dei fattimenzionati nei rispettivi registriNel caso di specie c è perfetta corrispondenza tra l atto di nascitaformato all estero e quello trascritto Non è stata propostadomanda ex art 67 l n 218 del 1995 e con l istanza di rettificanon è stato impugnato l atto nella sua interezzaQuanto al divieto della surrogazione di maternità stabilito nell art12 c 6 l n 40 del 2004 che secondo i reclamanti costituisceostacolo di ordine pubblico alla trascrizione dell atto ed i principistabiliti nella sentenza delle S U 12193 del 2019 la Corte d appelloha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo ilquale ai sensi dell art 33 l n 218 del 1995 deve trovareapplicazione la legge più favorevole al minore ovvero la leggeamericana che garantisce lo status bigenitoriale* all art 16 l n 218 del 1995 che vieta l applicazione dellalegge straniera se contrastante con l ordine pubblico la Corteterritoriale ha osservato che l art 12 c 6 l n 40 del 2004 imponeun divieto ex ante ma non disciplina la situazione concreta postnascita del minore4 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Ha aggiunto la Corte d Appello che la sentenza n 272 del 2017Numero di raccolta generale 24369/2024della Corte * richiede un bilanciamento tDrata pufbabvlicoazrio ne 11/09/2024veritatis e interesse preminente del minore nelle azioni di rimozionedegli status * la Corte costituzionale nella medesimasentenza ha ritenuto che non si debbano mai operare automatismiapplicativi in relazione ai diritti dei minori * sentenza n 12193del 2019 peraltro si discuteva del riconoscimento dell efficacia inItalia di un provvedimento giurisdizionale costitutivo dello statusante trascrizione negli atti dello stato civileLa Corte costituzionale nella successiva sentenza n 33 del 2021 hasottolineato l esigenza di piena tutela del minore in relazione allabigenitorialità determinata dalla scelta di ricorrere mediante p m aalla procreazione mediante gestazione per altri e di dare rilievogiuridico al legame instaurato da entrambi con il minore in ordine atutte le esigenze di cura accudimento ed educazione del minorestesso* specie rileva la Corte d Appello le due componenti larelazione sentimentale cessata hanno condiviso il progettogenitoriale che ha condotto alla nascita della minore e lo hannominore fino alla cessazione della relazione culminatanell impugnazione della trascrizione nel 2021Anche dopo tuttavia non è mutata la relazione di * *con la minore tanto che la stessa ha richiesto nel 2022 laregolamentazione dei rapporti con la minore a causadell ostruzionismo della *3 1 In conclusione la Corte d Appello concorda con il Tribunale inordine alla realizzazione dell interesse preminente della minore solocon la conservazione dello status genitoriale della *4 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazioneesclusivamente i genitori di * *Ha resistito con controricorso * * e il Comune di Bari5 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Il Ministero dell Interno ha depositato mero atto di costituzioneNumero di raccolta generale 24369/2024Il P G ha depositato conclusioni scritte confermaDteata punbbeliclalazio ne 11/09/2024discussione orale chiedendo l accoglimento del ricorsoAll udienza del 23 gennaio 2024 il Collegio con ordinanzainterlocutoria ha disposto l integrazione del contraddittoriomediante notificazione del ricorso al sindaco del Comune di Barinella qualità di ufficiale dello stato civile e al Ministero dell InternoLa causa è stata rimessa all udienza pubblica del 3 luglio 2024Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE4 Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degliartt 16 e 22 della l n 218 del 1995 dell art 18 d p r 396/20005 e 12 della l 40 del 2004 per avere la Corte d Appello ritenutoprevalente l interesse della minore alla conservazione dello statusfiliale legittimamente acquisito all estero ed aver ritenutoapplicabile perché coerente con questa finalità la legge americanaex art 33 l n 218 del 1995La conclusione cui è pervenuta la Corte d Appello non ècondivisibile secondo le parti ricorrenti perché è mancata laverifica della compatibilità del provvedimento straniero con lanostra griglia di principi di ordine pubblico internazionale dalmomento che lo status filiationis contestato si pone in nettocontrasto con l art 16 l n 218 del 1995 secondo il quale la leggestraniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrariall ordine pubblico con l art 65 della medesima legge che individuanell ordine pubblico il limite unitamente al rispetto dei diritti didifesa per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri relativi allacapacità delle persone nonché all esistenza di rapporti di famiglia odi diritti della personalità con il divieto fissato nell art 18 d p r n396 del 2000 che contiene il divieto di trascrizione degli atti formatiall estero se contrari all ordine pubblico con l art 12 l n 40 del2004 che sancisce il divieto penalmente sanzionato al ricorso alla6 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024gestazione per altri da ritenersi canone di ordine pubblico ex S UNumero di raccolta generale 24369/202412193 del 2019 Data pubblicazione 11/09/2024La Corte d Appello ha conseguentemente violato il sistema dinorme sopra delineato nel ritenere che l interesse del minore possaritenersi soddisfatto solo con la trascrizione dell atto di nascita dalmomento che la giurisprudenza di legittimità univocamenteindividua nell adozione in casi particolari lo strumento che realizzala tutela del minore Peraltro anche la Corte * con lasentenza n 33 del 2021 ha ritenuto necessario l intervento dellegislatore per consentire il riconoscimento dello status filiationis insituazioni quali quella oggetto del presente giudizio mentre la citatapronuncia n 272 del 2017 ha ribadito la natura pubblicistica deldivieto di maternità surrogata Del resto la verità biologica dellaprocreazione costituisce un elemento essenziale dell interesse delminore traducendosi nel diritto alla propria identità mediante ilriconoscimento di un rapporto di filiazione veridicoLa corrispondenza all interesse preminente del minore dellostrumento dell adozione in casi particolari è stata infine sancita daS U 38162 del 2022 così come la natura di limite di ordinepubblico internazionale del divieto di maternità surrogataGli arresti della giurisprudenza italiana sono infine coerenti conquelli della Corte Europea dei diritti umani che lasciano agli * lascelta della forma di tutela del minore che non contrasti con il suopreminente interesse5 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell art 95d p r n 396 del 2000 per avere la Corte d Appello ritenuto che nonsussista la difformità denunciata dal momento che l atto trascrittocorrisponde integralmente a quello legittimamente formatoall estero sottolineando come venga richiesta una rettifica parzialeladdove la non conformità ai dedotti principi di ordine pubblicodovrebbe travolgere l intero atto7 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Le parti ricorrenti evidenziano come la giurisprudenza di legittimitàData pubblicazione 11/09/2024si sia già espressa positivamente in ordine alla rettifica parziale inpiù fattispecie relative a coppia omogenitoriale femminile di cuiuna partoriente e l altra “intenzionale” e abbia esclusol integrazione dell atto nell ipotesi inversa Cass 10844 del 2022Infine la Corte d Appello ha trascurato la effettiva difformitàdell atto trascritto che attribuisce alla controricorrenteimplicitamente una discendenza biologica e genetica che nonsussiste6 La parte controricorrente in via preliminare deduce la carenza dilegittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrentiA sostegno dell eccezione si afferma che i genitori della madregenetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizio econseguentemente difettano della legitimatio ad causam cherichiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto insenso processualeI ricorrenti peraltro coscienti del deficit di legittimazione avevanoproposto istanza al p m di promozione dell azioneSi deve pertanto escludere che i medesimi ricorrenti abbiano ildiritto in qualità di nonni di incidere sullo status filiationis dellanipoteNon sussiste neanche l interesse ad agire perché non si ravvisa uninteresse personale in quanto i nonni non fanno parte del nucleofamiliare da cui è nata la minore né un interesse attuale dalmomento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta tre annidopo la trascrizione dell atto * anche la concretezza nonessendo stato neanche adombrata negli atti difensivi la sussistenzadi un pregiudizio per la minore derivante dalla bigenitorialitàcristallizzata nell atto né un pregiudizio per i ricorrentiNé il pubblico ministero né la curatrice portatori dell interesse allalegalità il primo e della minore la seconda hanno ritenuto diimpugnare la pronuncia della Corte di Appello8 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024L azione dei nonni della minore si fonda sull esigenza di garantireNumero di raccolta generale 24369/2024alla minore uno status filiationis in regime di legalità del * paulbebl iclaazio ne 11/09/2024stessa già gode con la trascrizione dell atto che garantisce allastessa la conservazione del rapporto genitoriale con entrambe lecomponenti la coppia che ne ha condiviso del tuttoconsapevolmente il progetto di nascita e di filiazione7 Deve preliminarmente essere affrontata l eccezioned inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva edinteresse ad agire dei ricorrenti7 1 In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato siaal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che presso laCorte d Appello mettendo così l ufficio della Procura Generalepresso la Corte d Appello nella condizione di poter partecipare algiudizio di legittimità eventualmente anche senza assumere laqualità di ricorrenteLa scelta è stata invece quella di non partecipare né in qualità diricorrente né di controricorrente eventualmente adesivo alla faseimpugnatoria davanti al giudice di legittimità7 2 Al fine di esaminare la fondatezza dell eccezione si ritiene didover prendere le mosse dal quadro normativo relativo allaindividuazione dei soggetti legittimati all azione di rettifica art 95d p r 396 del 2000L art 95 del d p r n 396 del 2000 nella versione ratione temporisapplicabile illustra ipotesi normative di legittimazione ad agire neiprimi due comma“1 * intende promuovere la rettificazione di un atto dello statocivile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o laformazione di un atto omesso o la cancellazione di un attoindebitamente registrato o intende opporsi a un rifiuto dell ufficialedello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione odi eseguire una trascrizione una annotazione o altro adempimentodeve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova9 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024l ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l atto di cui siData pubblicazione 11/09/2024tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l adempimento2 Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere ilprocedimento di cui al comma 1”Nel comma 1 è disciplinata la legittimazione ad agire dei soggettiprivati nel comma 2 quella del P M parte pubblica qualificata apromuovere l azione e a rivestire la qualità di litisconsortenecessario ove vi siano anche altre parti che abbiano promossol azionePer comprendere se l indicazione normativa dei soggetti legittimatiad agire si fonda sulla sostanziale identità dell interesse sottostanteo se vi sia al contrario una diversità della posizione giuridica dellaparte privata e di quella pubblica rispetto all azione si ritiene utileesaminare in chiave comparativa gli artt 263 e 264 c c chedisciplinano la legittimazione ad agire nell impugnazione delriconoscimento per difetto di veridicità Al primo comma dell art263 c c è stabilito che l azione può essere proposta da chiunque viabbia interesse così individuando un ipotesi di legittimazionediversa da quella regolata nel secondo comma relativa all autoredel riconoscimentoIl P M nell art 264 c c è titolare dell azione quando il figlio siaminoreLa disciplina codicistica stabilisce un termine di prescrizionedell azione per tutti i soggetti diversi dal figlio* alla legenda normativa è utile comprendere l ambito delsindacato giurisdizionale in tema di azione di rettifica degli atti dellostato civileLa giurisprudenza di legittimità al riguardo ha costantementeritenuto fin dalle prime pronunce massimate Cass 1204 del 1984che la rettificazione non potesse ritenersi limitata all emenda dierrori materiali ma proprio in correlazione alla legittimazioneall azione del pubblico ministero fosse da ricondurre all interesse10 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile tanto daNumero di raccolta generale 24369/2024dover essere attivata anche quando la correzione fosse imDpaota sptubab lidcaazio ne 11/09/2024sentenza passata in giudicatoIl principio maturato in un quadro normativo non più vigente art165 r d 1238 del 1939 ha trovato conferma e sviluppo nellagiurisprudenza successiva mediante l elaborazione del principioche si riproduce non più modificato fino ad oggi e rimasto cardineanche nei successivi approdi giurisprudenziali riguardantil omogenitorialità “In tema di rettificazione degli atti dello statocivile il relativo procedimento anche nella disciplina vigentedettata dal d P R n 396 del 2000 è volto ad eliminare unadifformità tra la situazione di fatto qual è o dovrebbe essere nellarealtà secondo la previsione di legge e quella risultante dall attodello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originatonel procedimento di formazione dell atto stesso” Cass 21094 del2009La ratio del procedimento rimane quella del controllo di legalitànella tenuta degli atti dello stato civile così da evitare che vi sianoiscrizioni o trascrizioni di atti esteri anche di naturagiurisdizionale che riproducano situazioni di fatto contrastanti conil canone predetto ferma * la natura esclusivamentedichiarativa delle attestazioni degli atti dello stato civile che siriflette anche sui provvedimenti giurisdizionali prodotti dalle azionipreviste dall art 95 d p r 396 del 2000 Cass 4448 del 2024corredati dei molteplici precedenti conformi volti a modificare ledichiarazioni contenuti negli atti non a costituire statusLa giurisprudenza di legittimità è ferma nell evidenziare ladifferenza tra questa azione e quelli volte alla costituzione orimozione dello status filiationis e nel sottolineare la funzionepubblicitaria svolta con la iscrizione e trascrizione degli atti dellostato civile ancorché con efficacia probatoria privilegiata come11 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024prescritto nell art 451 c c Cass 7413 del 2022 S U 12193 delNumero di raccolta generale 24369/20242019 Data pubblicazione 11/09/2024La funzione dell azione disciplinata dall art 95 d p r n 396 del2000 è di adeguamento del contenuto degli atti dello stato civile alparametro della legalità interna sostanzialmente ancorata al dirittopositivo * il richiamo ai principi di ordine pubblicocontenuto nell art 18 del d p r n 396 del 2000 riferito allatrascrivibilità degli atti formati all estero ove oggetto di valutazionegiudiziale può modificare i limiti dell azione che si rivolge solo allaemenda o cancellazione degli atti e non degli status7 3 * diversa è l efficacia dell azione di riconoscimentodi atto giurisdizionale estero costitutivo di status disciplinata dagliart 67 e ss della l 218 del 1995 espressamente qualificata dalleSezioni Unite civili nella sentenza n 12193 del 2019 qualecontroversia di stato con la pronuncia del seguente principio didiritto “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dellostato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con ilquale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore natoall estero e un cittadino italiano dà luogo se non determinato davizi formali a una controversia di stato da risolversi mediante ilprocedimento disciplinato dall art 67 della l n 218 del 1995 incontraddittorio con il * in qualità di ufficiale dello stato civiledestinatario della richiesta di trascrizione ed eventualmente con ilMinistero dell interno legittimato a spiegare intervento in causa ead impugnare la decisione in virtù della competenza ad essoLe S U proprio per la specifica finalità del giudizio oggetto diesame precisano che il p m pur essendo litisconsorte non puòpromuovere l azione a differenza del sindaco ed il Ministero degli* in quanto concorrenti all attuazione della correttaaffermazione degli status filiali ed aggiungono puntualmente che leazioni volte alla correzione o cancellazione degli atti dello stato12 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024civile “rivestono una portata più circoscritta rispetto a quelleNumero di raccolta generale 24369/2024riguardanti lo stato delle persone” Data pubblicazione 11/09/2024Entro questo più limitato perimetro il controllo di legalità non puòche essere affidato in via esclusiva al pubblico ministero mentre lalegittimazione concorrente dei soggetti privati non può fondarsi suimedesimi presupposti di vigilanza e tutela dell interesse pubblicoalla corretta tenuta dei registri dello stato civile e alla lorocorrispondenza alle previsioni legislative7 4 E necessario che vi sia un interesse ad agire espresso nell attointroduttivo del giudizio e per quel che interessa nel ricorso percassazione* requisito ulteriore si trae in via sistematica sia dalla analogaprevisione contenuta nell art 263 c c sopra citato che da quellacontenuta nell art 67 l n 218 del 1995 Entrambe le normeancorché riguardanti controversie di stato richiedonoespressamente la sussistenza di un interesse ad agire contenendola previsione “chiunque vi abbia interesse” La costituzione o larimozione di uno status costituisce statuizione ben più incisiva diquella conseguente all attivazione della procedura correttiva di cuiall art 95 d p r n 396 del 2000 dal momento che la certezza deglistatus specie in presenza di minori ha indubbio rilievopubblicistico trattandosi di accertamento nel quale sono coinvoltidiritti di rango costituzionale e convenzionale che tuttavia adeterminate condizioni possono subire l ingerenza stataleLa legittimazione dei soggetti privati all interno delle azioni previstee disciplinate dall art 95 richiede in conclusione la riconoscibilitàdi un interesse ad agire diverso da quello attribuito “in ognitempo” soltanto al pubblico ministero Non può infatti equipararsiquesta azione a quella giuridicamente qualificata quale “azionepopolare” che ha ad oggetto il diritto soggettivo perfetto deglielettori ad un controllo rigoroso dei criteri che l ineleggibilità el incompatibilità dei candidati e degli eletti Peraltro in queste13 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024azioni come ben evidenziato dal paradigma normativo costituitoNumero di raccolta generale 24369/2024dall art 70 d p r n 267 del 2000 la legittimazione sDpatea ptutbab licaziio ne 11/09/2024cittadini elettori nel perimetro territoriale di competenza * aquesti spetta a chiunque “abbia interesse”Anche per queste azioni volte a tutelare un diritto cardine delnostro sistema democratico è necessario o un collegamento direttodefinito dalla circoscrizione di appartenenza diversamente modulataa seconda della competizione elettorale in oggetto o in mancanzadi tale collegamento di un interesse concreto e riconoscibile ingiudizio* concreto che nella specie non è stato neanche dedottodai ricorrenti i quali si fanno carico esclusivamente delle ragioni didifformità di carattere generale delle dichiarazioni contenutenell atto impugnato rispetto al modello legale di diritto positivointernoLa necessaria allegazione dell interesse ad agire è desumibile oltrealle ragioni sistematiche illustrate anche dall utilizzo del pronome“chi” nell incipit del citato art 95 invece che “chiunque”L accertata mancanza di un interesse nel merito ad agirenell azione di rettificazione dell atto di stato civile in contestazionenon esaurisce tuttavia l esame dell eccezione prospettataDeve rilevarsi infatti che i ricorrenti come esattamente ricostruitonella narrativa del ricorso e incontestatamente emergente dagli attidi causa hanno in fase pre giudiziale sollecitato il ricorso del p m esuccessivamente partecipato a tutti e due i gradi di merito Inprimo grado il ricorso è stato introdotto dal p m che ha ancheimpugnato la pronuncia del Tribunale In appello è intervenuto consue conclusioni il P GIl presente giudizio invece è esclusiva conseguenza del ricorso deigenitori della madre genetica * rimasti intimati sia il p gd appello che la madre genetica che pure aveva partecipato aiprecedenti gradi di giudizio Il p g di questa Corte ha rassegnato le14 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024proprie conclusioni intervenendo anche alla discussione oraleData pubblicazione 11/09/2024dell udienza pubblica ma trattandosi di giudizio che deve esserepromosso dal p m tale partecipazione non ne sana la mancatapartecipazione in qualità di parte ricorrente o controricorrenteeventualmente adesiva8 E necessario pertanto in primo luogo fornire una correttaqualificazione giuridica della partecipazione senza soluzione dicontinuità delle parti ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] tutte le considerazioni sopra svolte essi non possono che essereconsiderati intervenienti ad adiuvandum avendo il diritto disostenere le ragioni di legalità poste a base dell azione di rettificapromossa dal p m L interesse speso in giudizio ha carattere didiretta dipendenza rispetto a quello della parte pubblica ma non èper questo privo di tutela giuridica pur in mancanza di unaautonoma legittimazione ad agire nel merito dell azione* da comprendere se la partecipazione unitamente alla parteprincipale p m ricorrente all altra parte titolare di un autonomointeresse a promuovere ed agire nel giudizio la madre geneticadei ricorrenti ai due gradi di merito possa aver creato unlitisconsorzio processuale così da ritenere sufficiente laproposizione del ricorso da essi soltanto una volta che sia statocorrettamente instaurato il rapporto processuale8 1 Al riguardo deve rilevarsi una non perfetta univocità negliorientamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardoL orientamento nettamente prevalente sul piano quantitativo cheesclude la formazione del litisconsorzio processuale in fattispeciedel tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizioesprime il seguente principio di diritto “L intervento adesivodipendente previsto dall art 105 secondo comma cod proc civdà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti nel quale ipoteri dell intervenuto sono limitati all espletamento di un attivitàaccessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata15 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioniData pubblicazione 11/09/2024unicamente nell ambito delle domande ed eccezioni proposte dadetta parte ne consegue che in caso di acquiescenza alla sentenzadella parte adiuvata l interventore non può proporre alcunaautonoma impugnazione né in via principale né in viaincidentale” Cass 24370 del 2006 4929 del 2003 10146 del1998¸10252 del 1997Secondo questo orientamento la natura subordinata ed accessoriadell intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l autonomaimpugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso dinon impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiaretipologia d interveniente traggono esclusiva origine e legittimazionedalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata non possonooltrepassare questo limite salvo che l impugnazione riguardi solo lastatuizione sulle spese in relazione alla quale una posizionegiuridica autonoma può configurarsiUn orientamento contrario si fonda sulla inscindibilità del rapportoche si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale conconseguente applicazione dell art 331 c p c nei gradi successivi alprimo “atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire persostenere le ragioni di una delle parti in causa restando unico edindivisibile il giudizio si deve necessariamente configurare unlitisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazionepoiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di partiaccessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendol interesse dell interventore adesivo ad influire con una propriadifesa sull esito della lite Il principio è stato espresso in Cass 6760del 1996 e ripreso dalla più recente Cass 6357 del 2022Il Collegio non ritiene di dare continuità a questo orientamento deltutto minoritario e con riferimento alla pronuncia più recente privodi un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario16 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Si ritiene che la “inscindibilità” della posizione della parte principaleNumero di raccolta generale 24369/2024con quella dell interventore ad adiuvandum affermaDtata punbbeliclalazio ne 11/09/2024pronuncia n 2760 del 1996 può essere sostenuta al fine disottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza della secondadalla prima e non per invocare impropriamente l applicazionedell art 331 c p c creando un vincolo processuale inscindibile conun partecipante al processo che è privo di un proprio interesse adagire ed a contraddire ma in via indiretta ha interesse a sostenerele ragioni di una parteRagioni che possono medio tempore non essere più proprie dellaparte principale con esposizione al concreto rischio di un contrastopotenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l esito del giudizioportato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possavincolare le parti che hanno prestato acquiescenza * gravi leconseguenze nell ipotesi contraria ove si ritenga che invecel acquiescenza delle parti non costituite non escluda iltravolgimento della decisione precedente con reale pregiudizio peresse essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale* si cali nel caso di specie l astratta applicazione di questominoritario principio della giurisprudenza di legittimità deveosservarsi che l accoglimento del ricorso ove riferito in via esclusivaall interventore ad adiuvandum sarebbe inidoneo a rettificarel atto nell ipotesi contrapposta determinerebbe la rettifica dell attononostante la sopravvenuta carenza d interesse delle parti8 2 In conclusione dal difetto di legittimazione ad agire permancanza di un interesse proprio delle parti ricorrenti consegue laloro qualificazione giuridica di intervenienti ad adiuvandum e lainammissibilità della autonoma ed esclusiva impugnazione dellapronuncia di secondo grado9 La novità delle questioni sostanziali e processuali trattate inducealla compensazione integrale delle spese processuali L attinenza17 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024alla materia minorile esclude l applicabilità del raddoppio delData pubblicazione 11/09/2024contributo unificatoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere ** * Consigliere ** * Consigliere Ud 03/07/2024* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 2607/2023 R G proposto da* * * * * elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * 18 * * presso lostudio dell avvocato D * * *che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ** * * * * * ricorrentecontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *53 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato ** * ** disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Data pubblicazione 11/09/2024 controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ** 26 * * presso lo studio dell avvocato* * * che lorappresenta e difende controricorrentenonché contro* * intimataProcura Generale presso la Corte d Appello di BariintimataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bari intimataMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso la DECRETO di CORTE D APPELLO BARI n 1504/2022depositata il 17/11/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dalla Presidente * *1 * * e * * dopo una lunga convivenzamore uxorio hanno contratto matrimonio nel 2016 in * * * * successivamente fatto ricorso alla gestazione peraltri mediante procreazione medicalmente assistita d ora in avantip m a attraverso il conferimento di ovocita della *2 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024fecondato con gamete maschile ed impiantato in utero di una terzaData pubblicazione 11/09/2024gestante al fine di avere un figlio* la minore il 27 novembre 2017 in * Stato della* l atto di nascita formato in * recava i nomi di* * e * * in qualità di genitori parents* atto su istanza di * * in data 3 ottobre 2018veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Baridopo un iniziale provvedimento di diniego impugnato dalla *e dalla ** la relazione sentimentale il PM presso il Tribunale di Barisu istanza dei genitori di * * con ricorso del4/10/2021 richiedeva la rettificazione dell atto di nascita nellaparte in cui indicava come genitore * * per assenza dilegame biologico con la minore* in particolare il pubblico ministero ricorrente che latrascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivoe quello risultante dall atto di nascitaSi costituivano * * e la curatrice del minoreaderendo alle ragioni del ricorsoSi costituiva * * contestando la fondatezza dell azionedi rettifica2 Il Tribunale rigettava il ricorso osservando che c era perfettacorrispondenza tra l atto formato all estero e la trascrizioneeffettuata e che la domanda di rettifica aveva ad oggetto solo laqualità di genitore della * così da assumere la veste ed ilcontenuto di un azione di rimozione di status non proponibilemediante l azione di rettificazione degli atti dello Stato civileLa decisione di primo grado è stata impugnata dai genitori di* * e dal P M3 La Corte d Appello di Bari ha rigettato le impugnazioni sulla basedelle seguenti considerazioni3 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024l iniziativa giudiziaria è stata assunta sulla base dell art 95 delNumero di raccolta generale 24369/2024d p r n 396 del 2000 La norma prevede che chi * ptuebbnlidcaezio ne 11/09/2024richiedere la rettificazione di un atto dello stato civile deve proporrericorso al tribunale nel cui circondario si trova l ufficio dello statocivile presso il quale è registrato l atto Il P M può promuoverel azione in ogni tempoL azione è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretta adeliminare una difformità tra la situazione di fatto quale è odovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e qualerisulta dall atto * è il limitato oggetto dell azione stessa chenon può conseguentemente avere il contenuto ed essere diretta acostituire o rimuovere uno status * perché la funzione degli attidello stato civile è solo quello di attestare la veridicità dei fattimenzionati nei rispettivi registriNel caso di specie c è perfetta corrispondenza tra l atto di nascitaformato all estero e quello trascritto Non è stata propostadomanda ex art 67 l n 218 del 1995 e con l istanza di rettificanon è stato impugnato l atto nella sua interezzaQuanto al divieto della surrogazione di maternità stabilito nell art12 c 6 l n 40 del 2004 che secondo i reclamanti costituisceostacolo di ordine pubblico alla trascrizione dell atto ed i principistabiliti nella sentenza delle S U 12193 del 2019 la Corte d appelloha condiviso la valutazione del giudice di primo grado secondo ilquale ai sensi dell art 33 l n 218 del 1995 deve trovareapplicazione la legge più favorevole al minore ovvero la leggeamericana che garantisce lo status bigenitoriale* all art 16 l n 218 del 1995 che vieta l applicazione dellalegge straniera se contrastante con l ordine pubblico la Corteterritoriale ha osservato che l art 12 c 6 l n 40 del 2004 imponeun divieto ex ante ma non disciplina la situazione concreta postnascita del minore4 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Ha aggiunto la Corte d Appello che la sentenza n 272 del 2017Numero di raccolta generale 24369/2024della Corte * richiede un bilanciamento tDrata pufbabvlicoazrio ne 11/09/2024veritatis e interesse preminente del minore nelle azioni di rimozionedegli status * la Corte costituzionale nella medesimasentenza ha ritenuto che non si debbano mai operare automatismiapplicativi in relazione ai diritti dei minori * sentenza n 12193del 2019 peraltro si discuteva del riconoscimento dell efficacia inItalia di un provvedimento giurisdizionale costitutivo dello statusante trascrizione negli atti dello stato civileLa Corte costituzionale nella successiva sentenza n 33 del 2021 hasottolineato l esigenza di piena tutela del minore in relazione allabigenitorialità determinata dalla scelta di ricorrere mediante p m aalla procreazione mediante gestazione per altri e di dare rilievogiuridico al legame instaurato da entrambi con il minore in ordine atutte le esigenze di cura accudimento ed educazione del minorestesso* specie rileva la Corte d Appello le due componenti larelazione sentimentale cessata hanno condiviso il progettogenitoriale che ha condotto alla nascita della minore e lo hannominore fino alla cessazione della relazione culminatanell impugnazione della trascrizione nel 2021Anche dopo tuttavia non è mutata la relazione di * *con la minore tanto che la stessa ha richiesto nel 2022 laregolamentazione dei rapporti con la minore a causadell ostruzionismo della *3 1 In conclusione la Corte d Appello concorda con il Tribunale inordine alla realizzazione dell interesse preminente della minore solocon la conservazione dello status genitoriale della *4 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazioneesclusivamente i genitori di * *Ha resistito con controricorso * * e il Comune di Bari5 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Il Ministero dell Interno ha depositato mero atto di costituzioneNumero di raccolta generale 24369/2024Il P G ha depositato conclusioni scritte confermaDteata punbbeliclalazio ne 11/09/2024discussione orale chiedendo l accoglimento del ricorsoAll udienza del 23 gennaio 2024 il Collegio con ordinanzainterlocutoria ha disposto l integrazione del contraddittoriomediante notificazione del ricorso al sindaco del Comune di Barinella qualità di ufficiale dello stato civile e al Ministero dell InternoLa causa è stata rimessa all udienza pubblica del 3 luglio 2024Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE4 Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degliartt 16 e 22 della l n 218 del 1995 dell art 18 d p r 396/20005 e 12 della l 40 del 2004 per avere la Corte d Appello ritenutoprevalente l interesse della minore alla conservazione dello statusfiliale legittimamente acquisito all estero ed aver ritenutoapplicabile perché coerente con questa finalità la legge americanaex art 33 l n 218 del 1995La conclusione cui è pervenuta la Corte d Appello non ècondivisibile secondo le parti ricorrenti perché è mancata laverifica della compatibilità del provvedimento straniero con lanostra griglia di principi di ordine pubblico internazionale dalmomento che lo status filiationis contestato si pone in nettocontrasto con l art 16 l n 218 del 1995 secondo il quale la leggestraniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrariall ordine pubblico con l art 65 della medesima legge che individuanell ordine pubblico il limite unitamente al rispetto dei diritti didifesa per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri relativi allacapacità delle persone nonché all esistenza di rapporti di famiglia odi diritti della personalità con il divieto fissato nell art 18 d p r n396 del 2000 che contiene il divieto di trascrizione degli atti formatiall estero se contrari all ordine pubblico con l art 12 l n 40 del2004 che sancisce il divieto penalmente sanzionato al ricorso alla6 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024gestazione per altri da ritenersi canone di ordine pubblico ex S UNumero di raccolta generale 24369/202412193 del 2019 Data pubblicazione 11/09/2024La Corte d Appello ha conseguentemente violato il sistema dinorme sopra delineato nel ritenere che l interesse del minore possaritenersi soddisfatto solo con la trascrizione dell atto di nascita dalmomento che la giurisprudenza di legittimità univocamenteindividua nell adozione in casi particolari lo strumento che realizzala tutela del minore Peraltro anche la Corte * con lasentenza n 33 del 2021 ha ritenuto necessario l intervento dellegislatore per consentire il riconoscimento dello status filiationis insituazioni quali quella oggetto del presente giudizio mentre la citatapronuncia n 272 del 2017 ha ribadito la natura pubblicistica deldivieto di maternità surrogata Del resto la verità biologica dellaprocreazione costituisce un elemento essenziale dell interesse delminore traducendosi nel diritto alla propria identità mediante ilriconoscimento di un rapporto di filiazione veridicoLa corrispondenza all interesse preminente del minore dellostrumento dell adozione in casi particolari è stata infine sancita daS U 38162 del 2022 così come la natura di limite di ordinepubblico internazionale del divieto di maternità surrogataGli arresti della giurisprudenza italiana sono infine coerenti conquelli della Corte Europea dei diritti umani che lasciano agli * lascelta della forma di tutela del minore che non contrasti con il suopreminente interesse5 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell art 95d p r n 396 del 2000 per avere la Corte d Appello ritenuto che nonsussista la difformità denunciata dal momento che l atto trascrittocorrisponde integralmente a quello legittimamente formatoall estero sottolineando come venga richiesta una rettifica parzialeladdove la non conformità ai dedotti principi di ordine pubblicodovrebbe travolgere l intero atto7 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024Le parti ricorrenti evidenziano come la giurisprudenza di legittimitàData pubblicazione 11/09/2024si sia già espressa positivamente in ordine alla rettifica parziale inpiù fattispecie relative a coppia omogenitoriale femminile di cuiuna partoriente e l altra “intenzionale” e abbia esclusol integrazione dell atto nell ipotesi inversa Cass 10844 del 2022Infine la Corte d Appello ha trascurato la effettiva difformitàdell atto trascritto che attribuisce alla controricorrenteimplicitamente una discendenza biologica e genetica che nonsussiste6 La parte controricorrente in via preliminare deduce la carenza dilegittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrentiA sostegno dell eccezione si afferma che i genitori della madregenetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizio econseguentemente difettano della legitimatio ad causam cherichiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto insenso processualeI ricorrenti peraltro coscienti del deficit di legittimazione avevanoproposto istanza al p m di promozione dell azioneSi deve pertanto escludere che i medesimi ricorrenti abbiano ildiritto in qualità di nonni di incidere sullo status filiationis dellanipoteNon sussiste neanche l interesse ad agire perché non si ravvisa uninteresse personale in quanto i nonni non fanno parte del nucleofamiliare da cui è nata la minore né un interesse attuale dalmomento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta tre annidopo la trascrizione dell atto * anche la concretezza nonessendo stato neanche adombrata negli atti difensivi la sussistenzadi un pregiudizio per la minore derivante dalla bigenitorialitàcristallizzata nell atto né un pregiudizio per i ricorrentiNé il pubblico ministero né la curatrice portatori dell interesse allalegalità il primo e della minore la seconda hanno ritenuto diimpugnare la pronuncia della Corte di Appello8 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024L azione dei nonni della minore si fonda sull esigenza di garantireNumero di raccolta generale 24369/2024alla minore uno status filiationis in regime di legalità del * paulbebl iclaazio ne 11/09/2024stessa già gode con la trascrizione dell atto che garantisce allastessa la conservazione del rapporto genitoriale con entrambe lecomponenti la coppia che ne ha condiviso del tuttoconsapevolmente il progetto di nascita e di filiazione7 Deve preliminarmente essere affrontata l eccezioned inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva edinteresse ad agire dei ricorrenti7 1 In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato siaal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che presso laCorte d Appello mettendo così l ufficio della Procura Generalepresso la Corte d Appello nella condizione di poter partecipare algiudizio di legittimità eventualmente anche senza assumere laqualità di ricorrenteLa scelta è stata invece quella di non partecipare né in qualità diricorrente né di controricorrente eventualmente adesivo alla faseimpugnatoria davanti al giudice di legittimità7 2 Al fine di esaminare la fondatezza dell eccezione si ritiene didover prendere le mosse dal quadro normativo relativo allaindividuazione dei soggetti legittimati all azione di rettifica art 95d p r 396 del 2000L art 95 del d p r n 396 del 2000 nella versione ratione temporisapplicabile illustra ipotesi normative di legittimazione ad agire neiprimi due comma“1 * intende promuovere la rettificazione di un atto dello statocivile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o laformazione di un atto omesso o la cancellazione di un attoindebitamente registrato o intende opporsi a un rifiuto dell ufficialedello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione odi eseguire una trascrizione una annotazione o altro adempimentodeve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova9 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024l ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l atto di cui siData pubblicazione 11/09/2024tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l adempimento2 Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere ilprocedimento di cui al comma 1”Nel comma 1 è disciplinata la legittimazione ad agire dei soggettiprivati nel comma 2 quella del P M parte pubblica qualificata apromuovere l azione e a rivestire la qualità di litisconsortenecessario ove vi siano anche altre parti che abbiano promossol azionePer comprendere se l indicazione normativa dei soggetti legittimatiad agire si fonda sulla sostanziale identità dell interesse sottostanteo se vi sia al contrario una diversità della posizione giuridica dellaparte privata e di quella pubblica rispetto all azione si ritiene utileesaminare in chiave comparativa gli artt 263 e 264 c c chedisciplinano la legittimazione ad agire nell impugnazione delriconoscimento per difetto di veridicità Al primo comma dell art263 c c è stabilito che l azione può essere proposta da chiunque viabbia interesse così individuando un ipotesi di legittimazionediversa da quella regolata nel secondo comma relativa all autoredel riconoscimentoIl P M nell art 264 c c è titolare dell azione quando il figlio siaminoreLa disciplina codicistica stabilisce un termine di prescrizionedell azione per tutti i soggetti diversi dal figlio* alla legenda normativa è utile comprendere l ambito delsindacato giurisdizionale in tema di azione di rettifica degli atti dellostato civileLa giurisprudenza di legittimità al riguardo ha costantementeritenuto fin dalle prime pronunce massimate Cass 1204 del 1984che la rettificazione non potesse ritenersi limitata all emenda dierrori materiali ma proprio in correlazione alla legittimazioneall azione del pubblico ministero fosse da ricondurre all interesse10 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024pubblico alla regolare tenuta dei registri dello stato civile tanto daNumero di raccolta generale 24369/2024dover essere attivata anche quando la correzione fosse imDpaota sptubab lidcaazio ne 11/09/2024sentenza passata in giudicatoIl principio maturato in un quadro normativo non più vigente art165 r d 1238 del 1939 ha trovato conferma e sviluppo nellagiurisprudenza successiva mediante l elaborazione del principioche si riproduce non più modificato fino ad oggi e rimasto cardineanche nei successivi approdi giurisprudenziali riguardantil omogenitorialità “In tema di rettificazione degli atti dello statocivile il relativo procedimento anche nella disciplina vigentedettata dal d P R n 396 del 2000 è volto ad eliminare unadifformità tra la situazione di fatto qual è o dovrebbe essere nellarealtà secondo la previsione di legge e quella risultante dall attodello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originatonel procedimento di formazione dell atto stesso” Cass 21094 del2009La ratio del procedimento rimane quella del controllo di legalitànella tenuta degli atti dello stato civile così da evitare che vi sianoiscrizioni o trascrizioni di atti esteri anche di naturagiurisdizionale che riproducano situazioni di fatto contrastanti conil canone predetto ferma * la natura esclusivamentedichiarativa delle attestazioni degli atti dello stato civile che siriflette anche sui provvedimenti giurisdizionali prodotti dalle azionipreviste dall art 95 d p r 396 del 2000 Cass 4448 del 2024corredati dei molteplici precedenti conformi volti a modificare ledichiarazioni contenuti negli atti non a costituire statusLa giurisprudenza di legittimità è ferma nell evidenziare ladifferenza tra questa azione e quelli volte alla costituzione orimozione dello status filiationis e nel sottolineare la funzionepubblicitaria svolta con la iscrizione e trascrizione degli atti dellostato civile ancorché con efficacia probatoria privilegiata come11 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024prescritto nell art 451 c c Cass 7413 del 2022 S U 12193 delNumero di raccolta generale 24369/20242019 Data pubblicazione 11/09/2024La funzione dell azione disciplinata dall art 95 d p r n 396 del2000 è di adeguamento del contenuto degli atti dello stato civile alparametro della legalità interna sostanzialmente ancorata al dirittopositivo * il richiamo ai principi di ordine pubblicocontenuto nell art 18 del d p r n 396 del 2000 riferito allatrascrivibilità degli atti formati all estero ove oggetto di valutazionegiudiziale può modificare i limiti dell azione che si rivolge solo allaemenda o cancellazione degli atti e non degli status7 3 * diversa è l efficacia dell azione di riconoscimentodi atto giurisdizionale estero costitutivo di status disciplinata dagliart 67 e ss della l 218 del 1995 espressamente qualificata dalleSezioni Unite civili nella sentenza n 12193 del 2019 qualecontroversia di stato con la pronuncia del seguente principio didiritto “Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dellostato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con ilquale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore natoall estero e un cittadino italiano dà luogo se non determinato davizi formali a una controversia di stato da risolversi mediante ilprocedimento disciplinato dall art 67 della l n 218 del 1995 incontraddittorio con il * in qualità di ufficiale dello stato civiledestinatario della richiesta di trascrizione ed eventualmente con ilMinistero dell interno legittimato a spiegare intervento in causa ead impugnare la decisione in virtù della competenza ad essoLe S U proprio per la specifica finalità del giudizio oggetto diesame precisano che il p m pur essendo litisconsorte non puòpromuovere l azione a differenza del sindaco ed il Ministero degli* in quanto concorrenti all attuazione della correttaaffermazione degli status filiali ed aggiungono puntualmente che leazioni volte alla correzione o cancellazione degli atti dello stato12 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024civile “rivestono una portata più circoscritta rispetto a quelleNumero di raccolta generale 24369/2024riguardanti lo stato delle persone” Data pubblicazione 11/09/2024Entro questo più limitato perimetro il controllo di legalità non puòche essere affidato in via esclusiva al pubblico ministero mentre lalegittimazione concorrente dei soggetti privati non può fondarsi suimedesimi presupposti di vigilanza e tutela dell interesse pubblicoalla corretta tenuta dei registri dello stato civile e alla lorocorrispondenza alle previsioni legislative7 4 E necessario che vi sia un interesse ad agire espresso nell attointroduttivo del giudizio e per quel che interessa nel ricorso percassazione* requisito ulteriore si trae in via sistematica sia dalla analogaprevisione contenuta nell art 263 c c sopra citato che da quellacontenuta nell art 67 l n 218 del 1995 Entrambe le normeancorché riguardanti controversie di stato richiedonoespressamente la sussistenza di un interesse ad agire contenendola previsione “chiunque vi abbia interesse” La costituzione o larimozione di uno status costituisce statuizione ben più incisiva diquella conseguente all attivazione della procedura correttiva di cuiall art 95 d p r n 396 del 2000 dal momento che la certezza deglistatus specie in presenza di minori ha indubbio rilievopubblicistico trattandosi di accertamento nel quale sono coinvoltidiritti di rango costituzionale e convenzionale che tuttavia adeterminate condizioni possono subire l ingerenza stataleLa legittimazione dei soggetti privati all interno delle azioni previstee disciplinate dall art 95 richiede in conclusione la riconoscibilitàdi un interesse ad agire diverso da quello attribuito “in ognitempo” soltanto al pubblico ministero Non può infatti equipararsiquesta azione a quella giuridicamente qualificata quale “azionepopolare” che ha ad oggetto il diritto soggettivo perfetto deglielettori ad un controllo rigoroso dei criteri che l ineleggibilità el incompatibilità dei candidati e degli eletti Peraltro in queste13 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024azioni come ben evidenziato dal paradigma normativo costituitoNumero di raccolta generale 24369/2024dall art 70 d p r n 267 del 2000 la legittimazione sDpatea ptutbab licaziio ne 11/09/2024cittadini elettori nel perimetro territoriale di competenza * aquesti spetta a chiunque “abbia interesse”Anche per queste azioni volte a tutelare un diritto cardine delnostro sistema democratico è necessario o un collegamento direttodefinito dalla circoscrizione di appartenenza diversamente modulataa seconda della competizione elettorale in oggetto o in mancanzadi tale collegamento di un interesse concreto e riconoscibile ingiudizio* concreto che nella specie non è stato neanche dedottodai ricorrenti i quali si fanno carico esclusivamente delle ragioni didifformità di carattere generale delle dichiarazioni contenutenell atto impugnato rispetto al modello legale di diritto positivointernoLa necessaria allegazione dell interesse ad agire è desumibile oltrealle ragioni sistematiche illustrate anche dall utilizzo del pronome“chi” nell incipit del citato art 95 invece che “chiunque”L accertata mancanza di un interesse nel merito ad agirenell azione di rettificazione dell atto di stato civile in contestazionenon esaurisce tuttavia l esame dell eccezione prospettataDeve rilevarsi infatti che i ricorrenti come esattamente ricostruitonella narrativa del ricorso e incontestatamente emergente dagli attidi causa hanno in fase pre giudiziale sollecitato il ricorso del p m esuccessivamente partecipato a tutti e due i gradi di merito Inprimo grado il ricorso è stato introdotto dal p m che ha ancheimpugnato la pronuncia del Tribunale In appello è intervenuto consue conclusioni il P GIl presente giudizio invece è esclusiva conseguenza del ricorso deigenitori della madre genetica * rimasti intimati sia il p gd appello che la madre genetica che pure aveva partecipato aiprecedenti gradi di giudizio Il p g di questa Corte ha rassegnato le14 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024proprie conclusioni intervenendo anche alla discussione oraleData pubblicazione 11/09/2024dell udienza pubblica ma trattandosi di giudizio che deve esserepromosso dal p m tale partecipazione non ne sana la mancatapartecipazione in qualità di parte ricorrente o controricorrenteeventualmente adesiva8 E necessario pertanto in primo luogo fornire una correttaqualificazione giuridica della partecipazione senza soluzione dicontinuità delle parti ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] tutte le considerazioni sopra svolte essi non possono che essereconsiderati intervenienti ad adiuvandum avendo il diritto disostenere le ragioni di legalità poste a base dell azione di rettificapromossa dal p m L interesse speso in giudizio ha carattere didiretta dipendenza rispetto a quello della parte pubblica ma non èper questo privo di tutela giuridica pur in mancanza di unaautonoma legittimazione ad agire nel merito dell azione* da comprendere se la partecipazione unitamente alla parteprincipale p m ricorrente all altra parte titolare di un autonomointeresse a promuovere ed agire nel giudizio la madre geneticadei ricorrenti ai due gradi di merito possa aver creato unlitisconsorzio processuale così da ritenere sufficiente laproposizione del ricorso da essi soltanto una volta che sia statocorrettamente instaurato il rapporto processuale8 1 Al riguardo deve rilevarsi una non perfetta univocità negliorientamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardoL orientamento nettamente prevalente sul piano quantitativo cheesclude la formazione del litisconsorzio processuale in fattispeciedel tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizioesprime il seguente principio di diritto “L intervento adesivodipendente previsto dall art 105 secondo comma cod proc civdà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti nel quale ipoteri dell intervenuto sono limitati all espletamento di un attivitàaccessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata15 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioniData pubblicazione 11/09/2024unicamente nell ambito delle domande ed eccezioni proposte dadetta parte ne consegue che in caso di acquiescenza alla sentenzadella parte adiuvata l interventore non può proporre alcunaautonoma impugnazione né in via principale né in viaincidentale” Cass 24370 del 2006 4929 del 2003 10146 del1998¸10252 del 1997Secondo questo orientamento la natura subordinata ed accessoriadell intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l autonomaimpugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso dinon impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiaretipologia d interveniente traggono esclusiva origine e legittimazionedalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata non possonooltrepassare questo limite salvo che l impugnazione riguardi solo lastatuizione sulle spese in relazione alla quale una posizionegiuridica autonoma può configurarsiUn orientamento contrario si fonda sulla inscindibilità del rapportoche si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale conconseguente applicazione dell art 331 c p c nei gradi successivi alprimo “atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire persostenere le ragioni di una delle parti in causa restando unico edindivisibile il giudizio si deve necessariamente configurare unlitisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazionepoiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di partiaccessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendol interesse dell interventore adesivo ad influire con una propriadifesa sull esito della lite Il principio è stato espresso in Cass 6760del 1996 e ripreso dalla più recente Cass 6357 del 2022Il Collegio non ritiene di dare continuità a questo orientamento deltutto minoritario e con riferimento alla pronuncia più recente privodi un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario16 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Si ritiene che la “inscindibilità” della posizione della parte principaleNumero di raccolta generale 24369/2024con quella dell interventore ad adiuvandum affermaDtata punbbeliclalazio ne 11/09/2024pronuncia n 2760 del 1996 può essere sostenuta al fine disottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza della secondadalla prima e non per invocare impropriamente l applicazionedell art 331 c p c creando un vincolo processuale inscindibile conun partecipante al processo che è privo di un proprio interesse adagire ed a contraddire ma in via indiretta ha interesse a sostenerele ragioni di una parteRagioni che possono medio tempore non essere più proprie dellaparte principale con esposizione al concreto rischio di un contrastopotenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l esito del giudizioportato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possavincolare le parti che hanno prestato acquiescenza * gravi leconseguenze nell ipotesi contraria ove si ritenga che invecel acquiescenza delle parti non costituite non escluda iltravolgimento della decisione precedente con reale pregiudizio peresse essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale* si cali nel caso di specie l astratta applicazione di questominoritario principio della giurisprudenza di legittimità deveosservarsi che l accoglimento del ricorso ove riferito in via esclusivaall interventore ad adiuvandum sarebbe inidoneo a rettificarel atto nell ipotesi contrapposta determinerebbe la rettifica dell attononostante la sopravvenuta carenza d interesse delle parti8 2 In conclusione dal difetto di legittimazione ad agire permancanza di un interesse proprio delle parti ricorrenti consegue laloro qualificazione giuridica di intervenienti ad adiuvandum e lainammissibilità della autonoma ed esclusiva impugnazione dellapronuncia di secondo grado9 La novità delle questioni sostanziali e processuali trattate inducealla compensazione integrale delle spese processuali L attinenza17 di 18* disposto d ufficio Numero registro generale 2607/2023Numero sezionale 3020/2024Numero di raccolta generale 24369/2024alla materia minorile esclude l applicabilità del raddoppio delData pubblicazione 11/09/2024contributo unificato P Q MDichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processualiIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024La Presidente est18 di 18P Q MDichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processualiIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024La Presidente est18 di 18
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