CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato l'affermazione di reità, sancita in primo grado, per il delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, per un verso, era già stato formulato con enunciati aspecifici e dunque ab origine inammissibili nell'atto di gravame - e, per altro verso, perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta illecita, perpetrata con un certo grado di professionalità e su bene di non infimo valore ed a riguardo dell'esistenza di più precedenti penali - ed è anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Osservato che il secondo motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con l'effetto della rimodulazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in questa sede - perché inerente a violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - e, quanto alla doglianza sulla dosimetria della pena, la sentenza impugnata ha messo in rilievo l'applicazione, in primo grado, dei minimi di legge, che di per sé non esige, per costante giurisprudenza di questa Corte, particolari approfondimenti argomentativi; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos