CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 21386/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento alla congruità della pena, determinata quasi nel minimo, insuscettibile di alcuna modifica in melius, stante l'indole dell'imputato incline al ricorso alla violenza), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]