CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20563/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I, tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', LUCA DI2026 NUNZIO, [OSCURATO:PERSONA];2585 - ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17740/2021- resistenti con mandato -N umero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 20563/2026avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 18/06/2026MILANO, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 1318/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 105/2019 il Tribunale di Como, sezionelavoro, respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]AnnunziataSocietà [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]Annunciata DiAdriano Guffanti avverso i verbali di accertamento notificatidall’INPS alla società agricola semplice e alla impresaindividuale di [OSCURATO:PERSONA] nonché avverso gli avvisi bonaridi addebito e le diffide ad adempiere notificate sempre dall’INPSai soci. A fondamento degli atti impositivi della contribuzionel’INPS aveva posto la riqualificazione della società agricola daagrituristica a operante nel settore terziario e la conseguenteiscrizione di ufficio delle due socie nella gestione commercianti,ritenendo che l’attività agrituristica denunciata non fossecaratterizzata dai requisiti di connessione tra attivitàagrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza diqueste ultime rispetto alle prime.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], GuffantiAdriano, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]Annunziata SocietàAgricola Semplice e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] appello. L’INPS si costituiva nel giudizio di secondogrado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n.663/2020 depositata in data 21/12/2020 la Corte di Appello diMilano, sezione lavoro, respingeva l’appello.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], laTenuta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la TenutaNumero registro generale 17740/2021L’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perN umero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 20563/2026cassazione della sentenza della Corte di merito articolando treData pubblicazione 18/06/2026motivi di gravame. L’INPS si è limitata al deposito della procura.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 25/05/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2135 c.c. alla luce della normativanazionale, legge 96/2006 e della normativa regionale, leggeLombardia n. 31/2008 (e relativi regolamenti) in materia dilavoro agricolo e attività connesse. Secondo i ricorrenti lemotivazioni della sentenza sarebbero criticabili perché fondatesu una errata interpretazione della nozione e della normativa intema di imprenditore agricolo e connessa attività agrituristica.Secondo la parte ricorrente sarebbero applicabili la leggenazionale n. 96 del 2006 e, quanto alla attività agrituristica, lalegge regionale n. 31 del 2008 della Lombardia. Alla luce dellanormativa regionale la società agricola semplice sarebbe inpossesso del requisito della connessione con i fondi agricoli econ l’attività agricola collegata, come risulterebbe dal rilascio delcertificato di connessione ottenuto dagli Enti preposti dellaRegione Lombardia alla luce dei regolamenti attuativi delladisciplina regionale. Il tempo di lavoro dedicato alla attivitàagrituristica ai fini della prevalenza della attività agricola,secondo i ricorrenti, dovrebbe essere valutato, in viaconvenzionale e standardizzata in ragione della capienza dellegiornate lavorative agricole e delle giornate dedicate ai serviziagrituristici offerti. Tanto sarebbe accaduto nella fattispecieperché l’estensione della azienda agricola era tale da garantirealla attività agricola un numero di giornate convenzionaliNumero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/2026superiore a quelle richieste per l’attività agrituristicaN uem ertoa dli era ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/2026requisito era stato accertato all’atto della concessione delcertificato di connessione. Per questa via, aggiungono iricorrenti, sarebbe irrilevante il disconoscimento effettuatodall’INPS, e di seguito dalle sentenze di merito, circa i requisitidi prevalenza e connessione ovvero si tratterebbe di undisconoscimento illegittimo perché avrebbe trascurato il datodecisivo del possesso del certificato di connessione. Sarebberoirrilevanti le considerazioni spese dalla Corte di Appello di Milanocirca il volume dei ricavi provenienti dal centro benessere ivigestito rispetto a quelli derivanti dall’allevamento o dallaraccolta di frutti e piante.Secondo la parte ricorrente quando «la società agricolarispetta i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionalein materia di agriturismo e attività connesse, l’Istituto non è inalcun modo legittimato […] ad operare una autonomariqualificazione dell’attività nell’alveo commerciale ai soli finiprevidenziali».2. Sotto questo primo profilo il motivo è infondato. Lasentenza impugnata ha ricostruito con precisione e coerenza ilquadro normativo applicabile e ha ben individuato i requisiti diprevalenza e connessione con l’attività agricola che, sulla basedella normativa nazionale, devono caratterizzare l’attività peressere legittimamente qualificata come agrituristica con laconseguente applicazione della disciplina agricola per gli addettie per la contribuzione previdenziale.2.1. Non merita accoglimento la tesi secondo la qualesarebbe decisiva la disciplina regionale della Lombardia e ilpossesso del certificato di connessione rilasciato dagli organiregionali. La Corte territoriale, ragionando in senso contrario, siè attenuta a principi espressi da questa Corte nella specificaNumero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/2026materia. Si consideri che: l'indagine sulla natura, commNuemrecroia dli era ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/2026o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della suaassoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., vacondotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'interoterritorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativievincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere soloda supporto interpretativo; l'apprezzamento, in concreto, dellaricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristicheed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultimerispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzocomma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto chequest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non sisostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, ondela verifica della sua connessione con l'attività agricola non puòesaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materieprime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto,compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni(quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulterioririsorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sononormalmente impiegate nell'attività agricola (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4790; nello stesso senso Cass.10/04/2013, n. 8690).2.2. Orbene, la sentenza ha correttamente inquadrato lafattispecie e, senza fermarsi alla sola rilevanza del certificatoregionale circa la connessione, ha valutato in concretoprevalenza e connessione dell’attività svolta rispetto all’attivitàagricola. Le sentenze di merito non si sono limitate allavalutazione delle risorse utilizzate nell’attività, derivantisecondo la Corte di Appello in via del tutto prevalentedall’esterno, ma ha considerato le dotazioni strumentaliNumero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/2026utilizzate (descrivendo il centro benessere con macchinNuamreir od dei ral ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/2026tutto distinti da una attività agricola) e la concreta operativitàdel personale (ritenuto destinato in via del tutto prevalente aiservizi di cura della persona e di funzionamento del centrobenessere piuttosto che ad attività agricole quali raccolta,trasformazione dei prodotti del fondo).3. Sotto un secondo profilo si deduce, sempre con il primomotivo di ricorso, che la sentenza impugnata, dopo aver erratonell’inquadramento normativo e nella disciplina della fattispecie,avrebbe comunque errato nella sua applicazione atteso che dalcompendio probatorio in atti emergeva che l’attività svolta dailavoratori del centro benessere era da qualificarsi comeprevalentemente agricola perché legata alla raccolta dei frutti,alla loro trasformazione ai fini dell’utilizzo nella strutturabenessere; emergeva, altresì, che l’utilizzo dei prodotti propri otipici era del tutto prevalente nello svolgimento dell’attività dicentro benessere.3.1. Sotto questo profilo la censura è inammissibile perchéla sentenza della Corte di Appello, e prima di essa la sentenzadel Tribunale, hanno accertato che l’attività prevalente deilavoratori del centro benessere era legata al funzionamento deimacchinari e alla cura della persona e non era in assolutodestinata alla attività agricola. Sicché il motivo propone uninammissibile riesame del materiale istruttorio, attività riservataal giudice di merito.3.2. Si consideri che «è inammissibile il ricorso percassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazionedi norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonNumero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/2026consentito, terzo grado di merito» Nu(mCerao sdsi r.a ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/202604/04/2017, n. 8758).4. Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’applicazioneretroattiva dell’inquadramento previdenziale e si deduce l’«omessa ed erronea valutazione dei fatti e documenti da partedella corte di appello di Milano ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. ovvero, in ogni caso, violazione e erroneainterpretazione e applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge335/1995 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Cisi duole che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerareun fatto decisivo e cioè che certamente, al momento dell’avviodella attività, la società agricola svolgeva solo attività agricolabenessere né introdotta la pratica per l’accertamento dellaconnessione di questa attività con l’attività agricola; andava,pertanto, applicato il principio di irretroattività dellariqualificazione operata dall’INPS perché detta riqualificazionenon era fondata sulla iniziale comunicazione di dati nonrispondenti alla realtà, ma – a tutto voler concedere – sullaomessa comunicazione di una variazione dei dati.4.1. Con questo motivo pur deducendosi in via primarial’omesso esame di un fatto decisivo, in realtà non èrappresentato l’omesso esame di alcun fatto decisivo.Si lamenta che la sentenza non avrebbe considerato che inquesto caso non vi era stata una iniziale erronea comunicazioneall’INPS, ma semmai una mancata comunicazione di variazionedi attività perché l’attività iniziale era certamente agricola.Orbene, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, lasentenza non ha affatto omesso di esaminare la circostanza mala ha affrontata espressamente e la ha ricostruita in modoopposto. La sentenza ha accertato in fatto, peraltroNumero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/2026conformemente a quanto già accertato dal Tribunale,N ucmheero dli ara ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/2026società agricola non aveva mai svolto l’attività tipica per la qualeera stata costituita. Pertanto, il motivo è inammissibile perchénon sussiste omesso esame di un fatto ma si sollecita piuttostouna diversa valutazione delle prove raccolte.4.2. Si consideri, in proposito, che: la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previstodall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta acriticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a normadell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzionedel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nonconsente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.19/07/2021, n. 20553).4.3. Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo delladenunciata violazione di legge perché non si critica unainterpretazione della norma richiamata o un vizio di sussunzionedei fatti accertati nella fattispecie astratta ma piuttosto sipresuppone una diversa valutazione del fatto accertato (fondatosulla natura certamente agricola dell’attività iniziale, invecemotivatamente esclusa dalla sentenza) dal qual far discenderediverse conseguenze giuridiche.Numero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/20264.4. Appare opportuno richiamare, in proposito, il pNruinmecriop dii ora ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/2026espresso da Cass. 16/07/2024, n. 19651 secondo il quale: ilvizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)per erronea sussunzione si distingue dalla carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottrattaal sindacato di legittimità, perché postula chel'accertamento in fatto operato dal giudice di merito siaconsiderato fermo ed indiscusso e la censura attiene, infatti,all'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa,senza contestare la valutazione delle risultanze di causa.5. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la «violazionee falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., 420 c.p.c. (mancataammissione dei mezzi istruttori) in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. ovvero l’informazione probatoria è del tuttomancata o comunque travisamento del materiale probatorio aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.». Con questomotivo di ricorso ci si duole che, anche volendosi considerarelegittimo l’inquadramento della fattispecie operato dai giudici dimerito, e per questa via da verificarsi i requisiti di prevalenza econnessione secondo le regole generali non considerandodecisivo il possesso del certificato di connessione e il rispettodella normativa regionale, agli attori, odierni ricorrenti, sarebbestato precluso di provare i requisiti in questione perché le provetestimoniali articolate non sarebbero state ammesse.5.1. Il motivo è infondato. Va premesso che: qualora con ilricorso per cassazione siano denunciatila mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenzaderivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingressoa mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere diindicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo lecircostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché diNumero registro generale 17740/2021Numero sezionale 2585/2026dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'oNummeeros dsi ora ccolta generale 20563/2026Data pubblicazione 18/06/2026accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia chela pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così daconsentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisivitàdelle prove (Cass. 04/10/2017, n. 23194).5.2. Orbene nella fattispecie sono stati sì descrittispecificamente i mezzi istruttori dedotti e, tuttavia, respinti dalgiudice di primo grado e poi da quello di appello perché ritenutiirrilevanti.5.3. Tuttavia il motivo di ricorso non supera questavalutazione di irrilevanza e per questa via non vale a dimostrarela decisività dei mezzi non ammessi. Le sentenze di merito, inmodo conforme, hanno ampiamente argomentato circa lamancanza dei requisiti di prevalenza (scarsa ampiezza del fondoservente, ampiezza dei mezzi e dei macchinari estranei allaanche in ragione di dichiarazioni confessorie – dei lavoratori invia prevalente alla attività del centro benessere) e la mancanzadi connessione tra attività in questione e attività agricola(acquisti massicci di beni e servizi dall’esterno che facevano siche l’attività si mostrasse come del tutto commerciale, anchequesti in via documentale accertati). Per questa via, i mezziistruttori non ammessi sono stati valutati come irrilevanti inbase ad una valutazione del materiale istruttorio incensurabilein sede di legittimità. Nemmeno in questa sede se ne predicaefficacemente la decisività atteso che le relative circostanze, sulpunto vale quanto rilevato dalla Corte di Appello, anche ovedimostrate sarebbero state inidonee a sovvertire le ampierisultanze documentali valorizzate dalle pronunce di merito.6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.Numero registro generale 17740/20217. Le spese del giudizio di legittimità seguono laN umero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 20563/2026soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione alData pubblicazione 18/06/2026valore della controversia e ai parametri di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% eaccessori come per legge;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 25 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])