CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1797 SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3948/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/12/2022 R.G.N. 2333/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13271/2023Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 15600/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con sentenza n. 3948/2022, la Corte d’appello di Roma harigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’INPS, confermando la legittimità del recupero dell’importo dieuro 13.557,27, corrisposto a titolo di indennità NASpI per ilperiodo dal 3 dicembre 2015 al 1° luglio 2016, sul presuppostodella maturazione, in data 3 dicembre 2015, dei requisiti anagraficiper il pensionamento anticipato.La Corte territoriale ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 2, comma40, lett. c), e comma 41, della legge n. 92/2012, la decadenzadall’indennità di disoccupazione operi automaticamente alraggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico, aprescindere dalla presentazione della domanda e dalla percezioneeffettiva della pensione, con conseguente indebito delle rate diNASpI corrisposte successivamente.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasig.ra Sella, articolando due motivi.4. L’INPS si è costituito depositando controricorso,ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. inprossimità dell’udienza.5. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, commi 40, lett. c), e 41, della legge n.92/2012, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che laCorte territoriale abbia erroneamente ravvisato un’incompatibilitàautomatica tra maturazione del requisito pensionistico e fruizionedella NASpI, senza considerare che la decadenza dovrebbeNumero registro generale 13271/2023decorrere dalla percezione effettiva della pensione e non dal mNuemreoro sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 15600/2026raggiungimento dei requisiti.Data pubblicazione 21/05/20262. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione degliartt. 3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendoche l’interpretazione accolta dalla Corte territorialedeterminerebbe un’irragionevole compressione del diritto allaprotezione sociale, lasciando il lavoratore privo di sostegnoeconomico nel periodo intercorrente tra la maturazione deirequisiti pensionistici e la concreta erogazione della pensione.3. I motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamentee sono infondati.La Corte d’appello di Roma ha fatto corretta applicazionedell’ipotesi di decadenza dall’indennità di disoccupazione per ilraggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia oanticipato, prevista per ASpI e mini-ASpI dall’art. 2, commi 40,lett. c), e 41, della legge n. 92/2012, e, per la NASpI, dall’art. 11,comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015.4. La NASpI, istituita dal d.lgs. n. 22/2015, ha sostituito leprecedenti ASpI e mini-ASpI previste dalla legge n. 92/2012, conriferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio2015.L’art. 11 del d.lgs. n. 22/2015, in termini corrispondenti all’art.2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012, disciplina le ipotesidi decadenza dalla fruizione della NASpI, includendovi il«raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia oanticipato».Rileva, nella specie, la previsione di cui alla lett. d) del citatoart. 11, che collega la decadenza al raggiungimento dei requisitiper il pensionamento di vecchiaia o anticipato.4.1. Il tenore letterale delle disposizioni invocate impone dicorrelare la decadenza alla sola sussistenza dei requisiti per ilpensionamento di vecchiaia o anticipato. In tal senso si è giàespressa questa Corte in numerosi precedenti (CNausmser.o regnisntro. generale 13271/2023Numero sezionale 1797/20267699/2026, 6081/2026 e 6001/2026), anche con riferimentoNumero di raccolta generale 15600/2026all’ASpI, valorizzando il dato testuale dell’art. 2, comma 40,D altea ptutb.b licazione 21/05/2026c), della legge n. 92 del 2012 e l’impossibilità di rimettere allascelta dell’assicurato la determinazione del periodo di godimentodel trattamento di sostegno al reddito. Da ciò consegue laripetibilità delle somme percepite dopo la maturazione dei requisitipensionistici (Cass. n. 11965 del 2024).4.2. Nella successione tra la disciplina dell’ASpI, recata dall’art.2 della legge n. 92 del 2012, e quella della NASpI, introdotta dald.lgs. n. 22 del 2015, la causa di decadenza costituita dalraggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia oanticipato è rimasta ferma nel suo contenuto essenziale. Neconsegue che l’orientamento maturato con riguardo all’art. 2,comma 40, lett. c), della legge n. 92 del 2012 conserva continuitàinterpretativa anche in relazione all’art. 11, comma 1, lett. d), deld.lgs. n. 22 del 2015 (Cass. n. 21275 del 2025).4.3. Depone nello stesso senso l’univoco tenore della norma,che individua quale limite alla fruizione della NASpI non ladecorrenza effettiva della pensione, ma il raggiungimento deirelativi requisiti.4.4. Va, inoltre, considerato che il legislatore ha subordinatol’indennità di disoccupazione alla persistenza dello stato dibisogno, incompatibile con la titolarità del diritto a prestazionipensionistiche conseguenti alla perdita del lavoro. Ne deriva chel’indennità può essere erogata solo sino alla maturazione del dirittoal pensionamento. Il relativo limite temporale non è, pertanto,rimesso alla disponibilità dell’assicurato, attesa la naturaindisponibile dei diritti previdenziali (cfr. Cass. n. 2697 del 2018;Cass. n. 7699 del 2026).4.5. Tale esegesi si pone in linea con l’art. 38 Cost., comeinterpretato dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che ladeterminazione di tempi, modi e misura delle prestazioNnumi esroo recgiisatrloi generale 13271/2023Numero sezionale 1797/2026rientra nella discrezionalità del legislatore, entro un ragionevoleNumero di raccolta generale 15600/2026bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente tutelati Dea tan peubib licazione 21/05/2026limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 215 del 2014,punto 4.2 del Considerato in diritto; v. anche Corte cost. nn. 426del 2006, 22 del 1969 e 80 del 1971).4.6. Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha affermato che la ricorrente, avendomaturato in data 3 dicembre 2015 i requisiti anagrafici econtributivi per il pensionamento anticipato, è decaduta dal dirittoalla NASpI a decorrere da tale data, senza che rilevino né lasuccessiva presentazione della domanda di pensione né l’iniziodell’erogazione nel luglio 2016. Neppure colgono nel segno irichiami agli artt. 3 e 38 Cost., atteso che la previsione normativaesprime una soluzione ragionevole e proporzionata, coerente conil corretto impiego delle risorse previdenziali.5.Il ricorso va, pertanto, rigettato.6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n.115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15%per spese forfetarie e oneri accessori come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma N1u-mqeruo aretgeistrro, generale 13271/2023Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 15600/2026presupposti processuali per il versamento, da parte Ddatea plluabb licazione 21/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2026La Presidente