CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07976/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del primo imputato per il delitto di furto in abitazione (capo A) e della seconda per quello di simulazione di reato (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce illogicità della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso