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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03341/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine alla fattispecie di cui all'art. 726 cod. pen. di cui al capo a), per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, l'annullamento senza rinvio con trasmissione ad altra sezione del Tribunale di Palermo con riferimento alle fattispecie di cui al capo b) e c); lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso condividendo le argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della difesa, impugna per saltum la sentenza del Tribunale di Palermo che ha lo ha dichiarato colpevole, tenuto conto della continuazione, in ordine ai reati contestati ai capi a) e c) e, ritenuto più grave il reato di cui al capo c), condannato alla pena di mesi due di reclusione ed assolto in ordine al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Secondo l'originaria contestazione, [OSCURATO:PERSONA] era accusato del reato di cui all'art. 726 cod. pen. per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, urinando su un autobus di linea (capo a), del delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. per aver deteriorato detto autobus (capo b) e del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. per aver costretto il conducente a tornare presso il deposito per la sostituzione del mezzo, cagionando un apprezzabile turbamento ed una interruzione del trasporto pubblico; fatti avvenuti in Palermo il 2 settembre 2017.

2. Avverso la citata decisione [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione in ordine al reato di danneggiamento ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

La difesa premette che, a fronte dell'assoluzione intervenuta in ordine al reato di cui all'art. 726 cod. pen. con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato", il Tribunale è incorso in un errore nella parte in cui ha riferito nel dispositivo l'assoluzione al reato di cui al capo b) della rubrica afferente al delitto di danneggiamento aggravato, e non a quello di cui al capo a), fattispecie effettivamente depenalizzata.

Ciò nonostante, nessuna motivazione si scorge in ordine ai reati satelliti, visto che la decisione si sofferma ad argomentare in merito alla sussistenza del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. contestato al capo c).

2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La difesa osserva che la contestazione nei confronti del ricorrente prevedeva che costui, avendo urinato all'interno del mezzo pubblico, avesse costretto l'autista a ritornare nel deposito per la relativa sostituzione; la motivazione, contrariamente all'accusa formulata, si sofferma e valorizza il contenuto delle testimonianze rese in dibattimento dalle quali sarebbe invece emerso che l'autista non potesse riprendere la corsa a causa del rifiuto dell'imputato di scendere dal mezzo tanto da essersi reso necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per la regolare ripresa del servizio.

Da nessun atto emerge che il ricorrente avesse urinato impedendo all'autista di riprendere il servizio, avendo costui puntualizzato in dibattimento che, qualora il ricorrente fosse sceso dal mezzo pubblico, non ci sarebbero state altre conseguenza.

La motivazione sul punto si rivela, pertanto, manifestamente illogica nella parte in cui si omette di rilevare quale fosse la effettiva causa dell'interruzione del servizio da individuarsi, semmai nel rifiuto del Mahannud di scendere dal mezzo ma non anche, come contestato, nell'aver urinato sullo stesso.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany,Ry. 236860).

Ed invero, il ricorrente deduce sia la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo b), al contempo criticando la motivazione complessivamente resa anche con riferimento al delitto di cui all'art. 340 cod. pen., sede in cui, oltre a dedurre la violazione della correlazione tra contestazione e decisione, espone e rappresenta la presenza di vizi della motivazione nella parte in cui sarebbe stata omessa la corretta valutazione del compendio processuale a sostegno dell'accusa preliminare rivolta al ricorrente.

3. Da quanto sopra discende la necessità di convertire il ricorso in appello ex artt. 568, comma 5, secondo periodo, 369, commi 1 e 3, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di merito.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e trasmette gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine alla fattispecie di cui all'art. 726 cod. pen. di cui al capo a), per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, l'annullamento senza rinvio con trasmissione ad altra sezione del Tribunale di Palermo con riferimento alle fattispecie di cui al capo b) e c); lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso condividendo le argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della difesa, impugna per saltum la sentenza del Tribunale di Palermo che ha lo ha dichiarato colpevole, tenuto conto della continuazione, in ordine ai reati contestati ai capi a) e c) e, ritenuto più grave il reato di cui al capo c), condannato alla pena di mesi due di reclusione ed assolto in ordine al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Secondo l'originaria contestazione, [OSCURATO:PERSONA] era accusato del reato di cui all'art. 726 cod. pen. per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, urinando su un autobus di linea (capo a), del delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. per aver deteriorato detto autobus (capo b) e del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. per aver costretto il conducente a tornare presso il deposito per la sostituzione del mezzo, cagionando un apprezzabile turbamento ed una interruzione del trasporto pubblico; fatti avvenuti in Palermo il 2 settembre 2017. 2. Avverso la citata decisione [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione in ordine al reato di danneggiamento ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La difesa premette che, a fronte dell'assoluzione intervenuta in ordine al reato di cui all'art. 726 cod. pen. con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato", il Tribunale è incorso in un errore nella parte in cui ha riferito nel dispositivo l'assoluzione al reato di cui al capo b) della rubrica afferente al delitto di danneggiamento aggravato, e non a quello di cui al capo a), fattispecie effettivamente depenalizzata. Ciò nonostante, nessuna motivazione si scorge in ordine ai reati satelliti, visto che la decisione si sofferma ad argomentare in merito alla sussistenza del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. contestato al capo c). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 340 cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La difesa osserva che la contestazione nei confronti del ricorrente prevedeva che costui, avendo urinato all'interno del mezzo pubblico, avesse costretto l'autista a ritornare nel deposito per la relativa sostituzione; la motivazione, contrariamente all'accusa formulata, si sofferma e valorizza il contenuto delle testimonianze rese in dibattimento dalle quali sarebbe invece emerso che l'autista non potesse riprendere la corsa a causa del rifiuto dell'imputato di scendere dal mezzo tanto da essersi reso necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per la regolare ripresa del servizio. Da nessun atto emerge che il ricorrente avesse urinato impedendo all'autista di riprendere il servizio, avendo costui puntualizzato in dibattimento che, qualora il ricorrente fosse sceso dal mezzo pubblico, non ci sarebbero state altre conseguenza. La motivazione sul punto si rivela, pertanto, manifestamente illogica nella parte in cui si omette di rilevare quale fosse la effettiva causa dell'interruzione del servizio da individuarsi, semmai nel rifiuto del Mahannud di scendere dal mezzo ma non anche, come contestato, nell'aver urinato sullo stesso. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello. 2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany,Ry. 236860). Ed invero, il ricorrente deduce sia la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo b), al contempo criticando la motivazione complessivamente resa anche con riferimento al delitto di cui all'art. 340 cod. pen., sede in cui, oltre a dedurre la violazione della correlazione tra contestazione e decisione, espone e rappresenta la presenza di vizi della motivazione nella parte in cui sarebbe stata omessa la corretta valutazione del compendio processuale a sostegno dell'accusa preliminare rivolta al ricorrente. 3. Da quanto sopra discende la necessità di convertire il ricorso in appello ex artt. 568, comma 5, secondo periodo, 369, commi 1 e 3, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di merito. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e trasmette gl
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