Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13738/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Livorno in data 13 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena irrogata in quella di anni nove mesi cinque di reclusione ed euro duemila di multa. 1.1.11 provvedimento oggetto di ricorso attiene alla contestazione dei reati di concorso in rapina aggravata e tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi A) e B) e del porto illegale di una pistola con munizioni calibro 9 x 17 (capo C), fatti commessi in Quercianella il 28 luglio 2012; di concorso in ricettazione (capo F), detenzione e porto illegale della pistola marca Beretta mod. 84 F cal. 380 auto 9 short, con matricola abrasa e caricatore munito di otto proiettili, della pistola marca Beretta md. 75 cal. 22 con caricatore contenente sei cartucce e di trentanove proiettili cal. 22 ed uno cal. 380 (capi D) ed E), fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2013; della ricettazione di un motociclo Aprilia, provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 13 settembre 2012 (capo G); del concorso nella rapina aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2012 (capo R).

La Corte d'appello indica la sentenza, resa in data 25 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 30 settembre 2016, con la quale sono stati condannati, in via definitiva, i concorrenti nei reati ascritti anche all'odierno ricorrente, nel corso di separato giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente.

Quanto alla rapina ai danni di Gonnelli, risulta accertata, con la sentenza irrevocabile indicata, l'esecuzione materiale da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di articolate indagini, fondate sulla denuncia sporta dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], aggredito verso le ore 2.00 del 28 luglio 2012, all'interno del giardino della sua abitazione da due individui travisati, che lo avevano dapprima colpito con dei bastoni, quindi, quando egli aveva reagito impossessandosi di uno dei pezzi di legno, uno degli assalitori, istigato dall'altro, lo aveva ferito con un colpo di pistola che lo aveva attinto alla spalla sinistra ed essi si erano dati alla fuga, dopo avergli sottratto due borse contenenti effetti personali fra i quali il telefono cellulare.

Si era proceduto al tracciamento del relativo traffico telefonico che aveva condotto all'individuazione dei tre complici e ad acclarare che l'azione era stata compiuta con finalità ritorsiva contro la vittima per avere contestato la fornitura, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], di un apparecchio per la fabbricazione del ghiaccio e averne rifiutato il pagamento e per scopi predatori legati all'asportazione dell'incasso della sua attività.

Successivamente era stata svolta attività di intercettazione che aveva consentito di rinvenire, a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], occultati all'interno del filtro dell'aria, un sacchetto contenente 51 cartucce per pistola, due coltelli a serramanico e tre passamontagna.

Inoltre, grazie all'attività captativa, gli investigatori avevano potuto individuare e recuperare una pistola cal. 380 auto 9 short con matricola abrasa, completa di caricatore con otto cartucce, risultata aver esploso il colpo contro il Gonnelli, altra pistola Beretta cal. 22 con caricatore con sei cartucce, armi custodite all'interno di una lavatrice in disuso collocata in un terreno, sito in Vada, stradone dei Fichi, utilizzato (dai [OSCURATO:PERSONA]) per il deposito di materiali edili, due passamontagna, guanti da lavoro, parrucche e capi di abbigliamento con la scritta Polizia, oltre che ulteriori munizioni ed il bauletto di un ciclomotore, poi rinvenuto in un parcheggio pubblico e risultato sottratto al legittimo proprietario.

Con riferimento alla rapina subita in orario notturno da [OSCURATO:PERSONA], gestore di una tabaccheria in Treggiaia di Pontedera, secondo la ricostruzione operata con sentenza di questa Corte di legittimità, le dichiarazioni di costei avevano consentito di individuare in [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], il soggetto di giovane età con occhi infossati, riconosciuto in fotografia, che aveva condotto l'autovettura che le aveva sbarrato la strada e dalla quale erano scesi due uomini travisati da passamontagna senza apertura orale, i quali avevano colpito la sua automobile con dei mazzuoli e l'avevano costretta ad azionarne l'apertura ed a consegnare l'incasso ed altri oggetti di valore per poi fuggire passandole davanti e consentendole di vedere in volto il conducente toltosi il travisamento, e riconoscere in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto al volante di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, che aveva rallentato la sua marcia prima della rapina per favorirne l'effettuazione.

Nei giorni successivitdall'attività investigativa era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il possesso di due cellulari provento della rapina e vi aveva inserito due schede a lui intestate e che i telefoni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] erano presenti nella zona della rapina nel momento della sua consumazione, così come lo erano stati nei giorni antecedenti allorché avevano studiato i luoghi ed il percorso.

La pronuncia impugnata evidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato nell'odierno ricorrente uno dei complici della prima rapina, in particolare in quello che aveva esploso il colpo di pistola all'indirizzo della vittima.A pag. 18 e ss. i giudici di secondo grado confutano, espressamente, le argomentazioni difensive sulla scarsa credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla dedotta inattendibilità oggettiva del dichiarante, nonché valorizzano, quali riscontri, l'accertamento svolto in sede giudiziaria sul reale accadimento dei fatti, quanto all'uso di un'arma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla partecipazione alla rapina di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come da questi sostanzialmente ammesso per quanto concerne la propria responsabilità.

Si confuta, poi, anche il dato negativo del mancato riconoscimento del ricorrente da parte della vittima, precisando che le dichiarazioni sul punto della parte lesa non sarebbero del tutto contrastanti con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta, tenuto conto dell'uso di passamontagna e dell'altezza della vittima di gran lunga superiore alla media, che ben avrebbe potuto condizionarla nell'indicare come più bassi i due rapinatori.

Si esclude valenza al presunto alibi dell'imputato, in quanto reputato rion provato e si confuta, specificamente, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto genitore del ricorrente e di quelle di [OSCURATO:PERSONA], descritto come persona di famiglia dei [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, animato dalla volontà di proteggere Giuseppe.

A pag. 22 e sgg. si specificano i dialoghi intercettati indicati come di sicura valenza probatoria circa i reati in materia di armi di cui ai capi C), D), E) e F), nonché la ricettazione dello scooter Aprilia di cui al capo G), mentre a pag. 22 e ss. si indicano le ragioni per le quali le lievi discrasie nel narrato della persona offesa, quanto al delitto di rapina ai danni della [OSCURATO:PERSONA], potevano considerarsi superate dalla gravità del fatto subito dalla vittima, dall'evoluzione del ricordo di cui la donna aveva dato conto nel corso delle dichiarazioni rese, prima, nelle indagini e, successivamente, al dibattimento.

Questa, infatti, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, aveva chiarito che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] — da questa riconosciuto in termini di certezza come l'autista della vettura a bordo della quale viaggiavano i due autori materiali della rapina — era soggetto a lei già conosciuto per esserle stato presentato, in un'occasione, dal padre [OSCURATO:PERSONA], suo cliente della tabaccheria che gestiva.

Da ultimo si sottolineano le dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che confermano la partecipazione del ricorrente a tale delitto nonché gli esiti del tracciamento del cellulare dell'imputato che era risultato presente nella zona del delitto, per avere il suo cellulare agganciato celle compatibili con luogo ed orario dell'aggressione. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv.

M. Talini, con il quale denuncia nove vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il difensore premette che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare il motivo aggiunto, introdotto dalla difesa con memoria del 23 maggio 2019, per la prima udienza del 14 giugno 2019, con il quale era stata chiesta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., con allegata lettera di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di rendere dichiarazioni sulla ricostruzione dei fatti, nonché la memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2019, alla quale era allegata trascrizione di verbale di deposizione di altro procedimento, pendente dinanzi al Tribunale di Livorno, del 19 giugno 2019, in cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sconfessato il riconoscimento dell'imputato quale autore della rapina di cui al capo R).

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norma processuale, nullità dell'ordinanza con la quale, in data 8 aprile 2021, è stata dichiarata inammissibile la richiesta del difensore di far luogo alla discussione orale, con nullità derivata della sentenza di secondo grado.

Si evidenzia che, con una prima richiesta per l'udienza del 8 marzo 2021, alla quale era stata rinviata quella del 3 dicembre 2019, depositata in data 1° marzo 2021, il difensore dell'appellante aveva chiesto la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, dichiarata tardiva dalla Corte territoriale.

Si evidenzia che quell'udienza era stata rinviata per consentire al relatore l'esame della memoria difensiva prodotta in data 2 marzo 2021, all'udienza del 20 aprile 2021, per la quale, tempestivamente, in data 9 marzo 2021, era stata presentata istanza di discussione orale, disattesa dalla Corte territoriale con l'ordinanza che si impugna con il ricorso.

Si assume che, all'udienza fissata per il giorno 8 marzo 2021, non era stata svolta alcuna attività (relazione del consigliere, decisione del collegio) dunque avrebbe errato la Corte d'appello a ritenere incardinato, per quell'udienza, il rito cartolare.

Si esclude che la normativa emergenziale abbia previsto l'impossibilità di passare, una volta introdotto il rito a discussione orale, a quello cartolare e viceversa e si sottolinea il dato testuale posto che l'art. 23 cit. parla di udienza e non di prima udienza.

Del resto, il rinvio preliminare del dibattimento in appello, secondo la ricostruzione difensiva, consente di rimettere in termini le parti per avanzare richieste e comparire.

Tale preclusione avrebbe determinato, per il ricorrente, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo aggiunto di cui alla memoria del 23 maggio 2019, con il quale la difesa aveva chiesto la riapertura del dibattimento e l'esame di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Nella lettera allegata alla memoria difensiva del 23 maggio 2019, depositata in vista della prima udienza del 14 giugno 2019, ormai condannato in via definitiva, [OSCURATO:PERSONA], principale protagonista delle vicende in esame, si rendeva disponibile a rendere tutte le informazioni su dati incerti, in relazione alla ricostruzione dei fatti e che avrebbero condotto ad errore in caso di condanna del figlio Giuseppe.

Si tratta di richiesta istruttoria, trascurata dalla Corte d'appello, sulla quale aveva interloquito il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 25 febbraio 2021, alla quale la difesa aveva replicato, in data 2 marzo 2021, da considerarsi significativa perché alla condanna del ricorrente si era giunti soltanto sulla base della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla rapina di cui al capo A), non assistita da riscontri e contraddetta dalle dichiarazioni dei coimputati.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine ai riscontri alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina e il tentato omicidio di cui ai capi A) e B) e, di conseguenza, anche per i capi relativi ai reati concernenti le armi.

Si ripercorrono tutti gli elementi favorevoli (cfr pag. 14 del ricorso) sottolineati con l'atto di appello, che sconfesserebbero, per la tesi della difesa, la versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea, come già esposto con il gravame, che mancano riscontri individualizzanti alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] e che vi sarebbe omessa motivazione circa gli indicati elementi favorevoli.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia illogicità della motivazione per aver valutato isolatamente e non in modo unitario, gli indizi che riscontravano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dello stesso ricorrente.

Si sottolineano i riscontri alle dichiarazioni con le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso, con dichiarazioni convergenti, la partecipazione di quest'ultimo alle due rapine.

Si confuta la considerazione della Corte territoriale svolta sulle discrasie delle dichiarazioni della parte offesa della prima rapina, si contesta la ricostruzione del contenuto della conversazione ambientale del 18 dicembre 2012 resa dalla Corte d'appello, si censura la parte della sentenza impugnata che sminuisce l'alibi di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, si critica la motivazione nella parte in cui depotenzia la circostanza che i tabulati del telefono dell'imputato, la notte tra il 27 e 28 luglio 2012, avevano agganciato celle incompatibili con i luoghi della rapina (si trovava in Marina di Cecina località distante dalla Quercianella).

Si sarebbe, in definitiva, trascurato di considerare che le convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato erano positivamente riscontrate da quanto riferito dalla stessa vittima (i due rapinatori erano più bassi e tozzi cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da una conversazione che attestava la presenza di [OSCURATO:PERSONA], all'ora del fatto, presso una discoteca, dal fatto che i tabulati attestavano che il suo telefono non era nei pressi del luogo della rapina.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi C) D) E) e F).

Si sottolinea che la Corte territoriale assume che gli esiti della perquisizione, svolta il 18 dicembre 2012 a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella svolta il 25 gennaio 2013, con esito positivo, dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancora in libertà, avevano spostato le armi e munizioni.

Tale ricostruzione, per la difesa, sarebbe sconfessata da una captazione del 18 dicembre 2021, dalla quale emergerebbe che Giuseppe non era al corrente del luogo ove si trovavano le armi.

Né può discendere dalla partecipazione (contestata) di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina sub A) la responsabilità per i delitti concernenti armi e munizioni.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo G), relativamente all'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispondere del reato perché parte del gruppo criminale capeggiato dal padre e su una specifica contestazione del contenuto della conversazione, registrata in ambientale, ritenuta probante della partecipazione al reato.

La Corte territoriale non avrebbe specificamente motivato sul motivo di appello relativo alla conversazione ambientale ritenuta probante per la responsabilità per il capo G) e avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente sulla partecipazione al "gruppo criminale" del padre.

Quest'ultima viene indicata come massima di esperienza fuorviante e, comunque, si evidenzia che con l'atto di appello si era eccepito che la conversazione n. 160 del 20 dicembre 2012 dimostrava che lo scooter era stato occultato da [OSCURATO:PERSONA] e che Giuseppe era all'oscuro di dove si trovasse.

La Corte d'appello, per la difesa, avrebbe omesso di motivare circa la critica contenuta nell'atto di gravame su tale ultimo punto, limitandosi a riportare la motivazione del Tribunale.2.7.

Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione nella forma dell'illogicità quanto alla valutazione del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il riconoscimento fotografico della persona offesa, poi confermato al dibattimento, risale alle indagini preliminari ed è svolto in data 12 aprile 2013, a circa cinque mesi dal fatto mentre, nelle immediatezze, la donna si era detta non in grado di riconoscere i rapinatori, come dedotto con l'atto di appello e anche nelle successive integrazioni di denuncia nulla aveva aggiunto sul punto.

Si riportano a pag. 30 e ss. le considerazioni che erano state svolte con il gravame a confutazione del riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] e si assume che la sentenza di appello avrebbe trascurato di confrontarsi sulla obiezione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era persona conosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], già prima di aver subito la rapina, circostanza che avrebbe dovuto condurre la vittima, immediatamente, o nelle successive integrazioni di denuncia, ad indicare il rapinatore.

2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia assenza di motivazione rispetto al contenuto della memoria difensiva, depositata il 12 novembre 2019, con allegata trascrizione del verbale di udienza del 19 giugno 2019, celebrata in altro procedimento per fatti connessi al presente, in corso dinanzi al Tribunale di Livorno.

Era stata depositata, a mezzo p.e.c., in data 12 novembre 2019, memoria difensiva, per l'udienza del 3 dicembre 2019, con atto allegato (di cui si riportano stralci)/con la quale nel corso di udienza di altro procedimento, in data 19 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] si era detta non in grado di riconoscere i rapinatori del 23 novembre 2012, mostrando confusione nella ricostruzione del fatto, verbale decisivo per la valutazione di attendibilità dell'unica prova a carico dell'imputato per la rapina sub R).

2.9. Con il nono motivo si contesta l'illogicità della motivazione e travisamento della prova, in ordine alla collocazione dell'imputato in relazione alle celle agganciate nei momenti precedenti e successivi alla rapina sub R) e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'accertamento delle celle agganciate dal telefono dell'imputato.

Si riportano, a pag. 35 e ss. del ricorso, le ragioni esposte sul punto nell'atto di appello e si confuta la motivazione della Corte d'appello, indicando che questa sarebbe incorsa nel travisamento dei risultati dell'acquisizione dei tabulati telefonici e delle intercettazioni telefoniche, invitando alla lettura dell'informativa della Questura di Livorno, in data 29 maggio 2013, allegata alla memoria del 14 giugno 2019, sottolineando, altresì, che mai la cella del luogo della rapina sarebbe stata agganciata dal cellulare di Giuseppe.Infine, la difesa sottolinea i dati relativi agli orari degli spostamenti del quarto rapinatore (secondo l'ipotesi di accusa coincidente con il ricorrente), rispetto a quelli degli altri complici, confutando il dato dell'assenza di contatti con gli altri complici e del tempo in cui questi si sarebbe portato sul luogo della rapina, per considerare illogica e congetturale la ricostruzione della Corte territoriale. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di discussione orale all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso illustrato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è fondato limitatamente alle censure proposte, con il terzo e quarto motivo di ricorso, relativamente ai reati sub capi A) e B), per le ragioni innanzi indicate, mentre è infondato nel resto. 1.1.11 primo motivo è infondato.

In tema di legislazione emergenziale da Covid-19, l'art. 23, comma 1, del dl. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procede in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

La norma, altresì, disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata pe'r iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedevano la predisposizione di un elenco di caselle di posta elettronica certificata, per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell'articolo 24 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137 (all'art. 24, comma 4, di tale d.

I. è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del Reg. di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 — per i quali è previsto il deposito, in via esclusiva, mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale — fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d.

I. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Va rilevato, poi, che il d.

I. n. 149 del 2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del d.

I. n. 137 del 2020, dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, norma la cui entrata in vigore è, quindi, comunque precedente alla data in cui si è tenuta la prima udienza d'appello di trattazione relativa al presente processo (8 marzo 2021).

Sicché, all'indicata legge n. 176 del 2020, è necessario far riferimento, in quanto disposizione che opera in relazione alla presente fattispecie.

La norma ha, in definitiva, riproposto il contenuto dell'art. 23 del d.

I. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge dei d.

I. n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis, aggiunto al testo precedente alle modifiche.

Esso prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire".

Ciò premesso, deve rilevarsi che il d.

I. 9 novembre 2020, n.' 149, ha introdotto, all'art. 23, una specifica disciplina per lo svolgimento in forma cd. cartolare del giudizio penale di appello.

La legge n. 176 del 2020, ha convertito, con modificazioni, il d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, la disciplina del d.

I. n. 149 del 2020, art. 23.

Il d.

I. n. 137 del 2020, art. 23-bis, comma 2, prevede che "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del presente decreto".

Si introduce, dunque, una disciplina anche per il grado di appello, ove il rito sia quello cd. cartolare, corrispondente a quella prevista per il giudizio di legittimità.1.1.1.

Si osserva, inoltre, che dalla stessa prospettazione difensiva e, comunque, dagli atti contenuti nel fascicolo, di cui il Collegio ha preso visione stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304, nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dunque, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale) risulta che la sentenza d'appello è stata emessa all'esito dell'udienza del 20 aprile 2021 celebrata n camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, senza l'intervento delle parti, che a tale udienza si perveniva a seguito di mero rinvio della prima udienza celebrata durante la vigenza del rito emergenziale, del giorno 8 marzo 2021, che il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, in data 25 febbraio 2021 e che in data 2 marzo 2021 era pervenuta memoria di replica della difesa.

In fatto, risulta anche dalle deduzioni difensive, che: -alla prima udienza celebrata nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, in data 8 marzo 2021, la discussione orale era stata chiesta tardivamente, in data 1 marzo 2021 e, quindi, si era (ndr: correttamente) instaurato il rito cartolare, tanto che il Procuratore generale, in data 25 febbraio 2021, aveva depositato conclusioni scritte alle quali la difesa aveva replicato, con memoria del 2 marzo 2021, anche reiterando le richieste di rinnovazione istruttoria precedentemente introdotte con altre memorie difensive; -nuova richiesta di trattazione orale è stata trasmessa in data 9 marzo 2021, per la successiva udienza del 20 aprile 2021, istanza respinta dalla Corte d'appello con ordinanza resa in data 8 aprile 2021, impugnata in questa sede; -il rinvio dall'udienza del giorno 8 marzo 2021 al 20 aprile 2021 stato disposto per consentire al relatore l'esame della memoria difensiva del 2 marzo 2021, a contraddittorio integro, già verificato, in precedenti udienze di trattazione, dalla Corte territoriale. 1.1.2.Tanto premesso, si rileva che secondo l'indirizzo di questa Corte (espresso da Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchiolo, Rv. 282599), nel giudizio di appello, nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, in assenza di richiesta di trattazione orale, formulata tempestivamente dalle parti, il rinvio dell'udienza (nel caso preso in esame dal precedente indicato, per consentire al procuratore generale di presentare le proprie conclusioni scritte) non determina la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale.

Altra pronuncia (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283534) ha collegato la tempestività della richiesta di trattazione orale al rinvio della prima udienza, in un caso in cui la ragione del rinvio era stata quella dell'omessa citazione a giudizio dell'imputato.

Sicché, non è stata considerata tardiva la richiesta di trattazione orale, proposta nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, laddove il difensore l'abbia ritualmente presentata entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio.

In definitiva, il primo indirizzo richiamato, esclude la "riapertura" del termine per richiedere la trattazione orale e questo, da ultimo riportato, la prevede in un caso di instaurazione non regolare del contraddittorio alla prima udienza fissata dinanzi alla Corte di appello nella vigenza del rito emergenziale, rinviata per omesso avviso all'imputato.

Tale ultima circostanza non ricorre nel caso al vaglio/ in cui il rinvio dell'udienza del giorno 8 marzo al 20 aprile 2021y è avvenuto per consentire al relatore di esaminare la memoria depositata, a contraddittorio integro già in data 8 marzo 2021 e in precedenti udienze, come verificato negli atti preliminari al dibattimento, dalla Corte d'appello, con richiesta di trattazione orale tardivamente depositata per quella udienza e, quindi, a rito cartolare già, correttamente, instaurato.

Da ultimo è appena il caso di osservare che il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale, in tema di disciplina emergenziale da covid- 19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.

I. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, non determina il mutamento del rito in quello cartolare.

Sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (tra le altre, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281520).

Si tratta di indirizzo che esclude che si possa accedere al mutamento del rito già instaurato (nel caso in esame da quello a trattazione orale a quello cd. cartolare), per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione perché, in caso contrario, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento, a fronte di esplicita richiesta, in tal senso, sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali.

Sicché, nonostante l'intervenuta rinuncia unilaterale alla discussione, da parte della difesa richiedente la trattazione orale, il rito non può mutare in quello cartolare.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nella specie, in cui la richiesta di trattazione orale per la prima udienza, era tardiva e si era correttamente instaurato, il rito cd. cartolare nel quale, peraltro, entrambe le parti hanno concluso e, così intervenendo, hanno esplicato pienamente le proprie rispettive prerogative. 1.1.3.In ogni caso, deve osservarsi che la proposta l'eccezione è generica sotto il profilo dell'illustrazione dell'interesse ad impugnare perché non indica, specificamente, in cosa si sia sostanziata la lesione del diritto di difesa per non essere stato celebrato il processo con la trattazione orale e quale prerogativa difensiva sarebbe stata preclusa, per effetto del contraddittorio cartolare, avendo la stessa difesa indicato di aver replicato, per iscritto, alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.

Sul punto, si osserva che, secondo Sez. 1, n. 37802 del 27/11/2020, Rv. 280225 (in tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.), nel vigore della disciplina emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (nel caso in esame entro il termine di dieci giorni prima della stessa, previsto all'art. 127 cod. proc. pen., ma) oltre quello di venticinque giorni prima, previsto per la presentazione della richiesta di discussione orale dal citato art. 23, non integra una nullità di ordine generale, poiché quel che rileva a tal fine è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle del cd. contraddittorio cartolare.

Da tale pronuncia, in definitiva, sembra ricavarsi il principio generale secondo il quale è essenziale che sia assicurata la partecipazione delle parti ed il loro intervento, pur nella forma del contraddittorio cd. cartolare. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile.

Va rilevato, invero, che è consentito in sede di legittimità, rilevare l'inammissibilità del motivo devoluto alla Corte di appello, al quale questa non ha risposto con la motivazione.

È noto che il motivo con cui si proponga in sede di legittimità, una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello che si riveli, comunque, inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso.

Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (tra le altre, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

L'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, del resto, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale effettivamente, come dedotto, non respinge, specificamente, la richiesta di cui al motivo aggiunto riportato nella memoria del 23 maggio 2019.

Anzi la pronuncia, a pag. 17 e ss., ove riporta i motivi di appello, non menziona detto motivo aggiunto.

Tuttavia, in ossequio ai principi richiamati, se ne rileva, in questa sede, l'inammissibilità in quanto il motivo aggiunto si appalesa del tutto nuovo e, comunque, svincolato dai motivi principali, di cui dà conto la sentenza di appello, perché introduce una prova (l'esame dibattimentale del padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato: cfr. all 1) al ricorso) già svolta in sede dibattimentale, senza specificarne i profili di novità, introdotta per ragioni, come illustrato con il ricorso, del tutto esplorative e della quale non viene indicata, puntualmente, la decisività.

Tanto, sia ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. (è noto che, nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez.

U, 24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014) sia quale prova nuova ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

Invero, non è illustrato il contenuto della prova dichiarativa che si intendeva assumere, onde poterne apprezzare la novità, ai fini della diversa valutazione dell'ammissibilità della medesima, ex art. 603, comma 2 e 495, comma 1, cod. proc. pen. 1.3.11 quinto motivo è inammissibile.

Si tratta di censura integralmente versata in fatto che, in sostanza, richiede la rilettura di una conversazione a sostegno della tesi difensiva, operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta non manifestamente illogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

La critica, invero, è diretta a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Su tale punto, infine, deve prescindersi da ogni valutazione svolta dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente anche ai reati di cui ai capi A) e B).

La censura prospettata, infatti, non si confronta con un dato incontrovertibile, riportato nei convergenti provvedimenti di merito e, cioè, che l'avvenuta perquisizione del 25 gennaio 2013 viene eseguita a carico di [OSCURATO:PERSONA], dopo la perquisizione domiciliare presso il nuovo residence dove questi alloggiava, in Marina di Cecina.

Tale perquisizione era stata, quindi, estesa al terreno dello Stradone dei Fichi (dove si trovavano i cavalli), ove gli inquirenti avevano, tra l'altro, reperito la pistola Beretta modello 84F, cal. 380 auto-9 Short, con matricola abrasa, con all'interno del caricatore n. 8 cartucce, due passamontagna, vari e;-Paia di guanti neri, due parrucche, due maglie di colore nero con la scritta Polizia, un'altra pistola Beretta modello 75, calibro 22 LR, con caricatore contenente 6 cartucce, oltre a proiettili di vario calibro, tra i quali 39 proiettili calibro 22 e uno calibro 38 (cfr. pag. 14 e ss. sentenza di primo grado).

Tanto, peraltro, a fronte dell'intercettazione del 18 dicembre 2012, successiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, quella del 21 dicembre 2012 n. 184 e, soprattutto, quella del 24 dicembre 2012 n. 318, dalle quali, secondo la ricostruzione delle conversazioni rese con motivazione non manifestamente illogica e lineare dai provvedimenti di merito, si evince che le pistole e munizioni, poi effettivamente reperite dagli inquirenti, erano state spostate, da altro nascondiglio, nel luogo ove erano state, poi, reperite (il terreno dei cavalli), peraltro dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quindi, secondo il ragionamento logico svolto nella motivazione, attraverso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come del resto dichiarato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio.

1.4. Il sesto motivo relativo al capo G) dell'imputazione, è inammissibile.

La lettura congiunta dei provvedimenti di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, ,Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) ha consentito di rilevare che, nel corso della perquisizione svolta in data 25 gennaio 2013, nel parcheggio vicino al terreno dello Stradone dei Fichi., veniva rinvenuto il motociclo Aprilia, provento di furto, sprovvisto di bauletto.

A ciò si aggiunga che, sul terreno era stato rinvenuto, tra l'altro, un bauletto che i provvedimenti di merito attribuiscono a detto motociclo.

Peraltro, di un motociclo conversano [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella captazione in ambientale, del 18 dicembre 2012.

In definitiva, il motivo proposto finisce per rappresentare una lettura alternativa della captazione registrata e per devolvere questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità.

1.5. Il settimo motivo è inammissibile.

Si contesta il contenuto del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA], vittima del delitto di rapina contestato al capo R).Si contesta, dunque, la correttezza della motivazione nella parte in cui reputa affidabile la persona offesa, giudizio rimesso al giudice di merito, non rivisitabile in questa Sede.

L'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non ravvisate nella specie: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Quanto alle censure relative all'operato riconoscimento fotografico, poi confermato al dibattimento e circa la distanza temporale dal fatto (riconoscimento avvenuto, nelle indagini preliminari, in data 12 aprile 2013) si osserva che il giudice di appello ha risposto, con motivazione esauriente e immune da illogicità manifesta (cfr. pag. 23 e ss) nella quale si dà conto della conoscenza non approfondita che aveva la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per avere questa affermato di conoscere, quale suo cliente, [OSCURATO:PERSONA] e di aver visto suo figlio solo una volta.

È, peraltro, principio consolidato di questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata nelle indagini preliminari dalla persona offesa, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva da quella di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).

Del resto, il percorso logico utilizzato dal giudice di appello risulta congruo, laddove ha attribuito rilievo non solo al riconoscimento, ma anche alla deposizione della persona offesa, all'avvenuta individuazione di persona, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato, [OSCURATO:PERSONA]. 1.6.L'ottavo motivo è infondato.

Va rilevato che, come dedotto, non risulta indicato nella sentenza, nell'elencazione degli atti esaminati dalla Corte territoriale, la memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2019 e il relativo allegato.

La difesa, peraltro, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, allega anche la prova dell'inoltro dell'indicata memoria e richiama protocolli vigenti, circa le modalità di trasmissione all'Ufficio giudiziario in indirizzo.

Sul punto, si osserva che la memoria risulta trasmessa, secondo la documentazione allegata, a mezzo p.e.c. in data 12 novembre 2019, momento antecedente alla vigenza del rito cd. emergenziale.

Tale modalità di trasmissione, dunque, secondo la giurisprudenza formatasi nel momento in cui l'atto è pervenuto all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, era consentita (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014; Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017, Silvestri, Rv. 270858, quest'ultima nel senso che, nel giudizio di cassazione, non è consentita la presentazione di memorie mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC) in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dall'art. 16-bis, comma sesto, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma1-bis della medesima norma) come modalità di trasmissione all'autorità procedente in grado di appello, tuttavia individuandosi l'onere, a carico dell'interessato, di assicurarsi del pervenimento dell'atto alla cancelleria del giudice e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione di quest'ultimo.

A fronte di tale indirizzo ermeneutico non viene dedotto che, nel corso del dibattimento di appello, celebratosi in più udienze anche successive al 12 novembre 2019, sia stata eccepita la mancata acquisizione della memoria con l'allegata trascrizione del verbale di esame della [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento.

In ogni caso deve rilevarsi che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: invero, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie" e "richieste" di parte; mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione.

Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: i/ vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività).

Tale carattere di decisività naturalmente, dipende anche dalla morfologia delle impugnazioni, che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i "capi" o i "punti" della decisione impugnata, ed i "motivi" che sorreggono le "richieste" (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: "In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc.pen - applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure caute/ari personali - i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte.

Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte").

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, affronta il tema dell'attendibilità della persona offesa, complessivamente, né la memoria difensiva allegata dalla difesa, in ossequio al principio di autosufficienza, illustra, compiutamente, le ragioni per le quali la deposizione in altro procedimento dalla [OSCURATO:PERSONA], abbia contenuto decisivo, ai fini dell'accoglimento della deduzione difensiva relativa allo stato di confusione della persona offesa, all'atto del riconoscimento fotografico dell'imputato.

In ogni caso, a questa Corte è inibito l'esame del verbale di altro procedimento allegato.

1.7. Il nono motivo è inammissibile.

Si osserva che conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).

Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito.

Peraltro, la ricostruzione che vuole accreditare il ricorrente, nel denunciare la "illogicità" della motivazione passa attraverso l'invito alla rilettura di atti di indagine che si allegano anche al ricorso, operazione non consentita in questa Sede.

Infine, deve rilevarsi che si deduce l'illogicità della motivazione e quindi si eccepisce un vizio, in sé, non rilevabile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., perché quello a tal fine riscontrabile è quello della illogicità manifesta.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in tale sede, deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, .Rv. 214794). 2.1 motivi terzo e quarto sono fondati, nei limiti appresso indicati, in relazione ai capi A) e B) della rubrica.

2.1. Le doglianze difensive attengono, rispetto al dedotto vizio di motivazione, all'assenza di valutazione completa, quanto ai riscontri esterni, obiettivi e individualizzanti, rispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa, come specificato con il quarto motivo di ricorso, la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato che escludono nettamente la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti sub A) e B).

Sul punto è compiutamente delineata nella giurisprudenza di questa Corte, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva della verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, ha bisogno, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, che devono avere carattere individualizzante e, cioè, riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardino direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 1, n. 16674 del 10/12/2010, dep. 2011, V., Rv. 249956 Sez. 1, n. 11058 del 02/03/2010, Abbruzzese, Rv. 246790; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867; Sez. 6, n. 29425 del 09/07/2009, Marrazzo, Rv. 244472).

Si aggiunge, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, che, quando essa contenga più accuse nei confronti di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti (tra le altre, Sez. 1, n. 1031 del 10/11/2005, dep. 12/01/2006, Benenati, Rv. 233375; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, Aglieri, Rv. 233095)

2.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, effettivamente, come dedotto, i riscontri indicati dalla Corte territoriale, a pag. 20 e ss., rispetto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]) per la rapina ed il tentativo di omicidio ai danni di Gonnella, con sentenza del 25 novembre 2014, della Corte di appello di Firenze, non sono tali da porter essere considerati individualizzanti, nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

La motivazione (cfr. pag. 17 e ss.) invero, appare completa ed immune da vizi di illogicità manifesta e contraddittorietà, nella parte in cui si occupa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva del chiamante, peraltro non attinte da specifiche censure con il ricorso.

Tuttavia, il percorso argomentativo della Corte territoriale, secondo il Collegio non ha invero, analizzato, integralmente, ai fini dell'indicazione di riscontri individualizzanti nel senso sopra prospettato, i plurimi elementi favorevoli segnalati dalla difesa con l'atto di gravame, con specifico riferimento ai delitti sub A) e B).

In particolare, la Corte di appello: -si è limitata (cfr. pag. 20) a valorizzare, quanto ai riscontri esterni, la convergenza del narrato di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli accertamenti sulle modalità della rapina, sull'uso dell'arma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato esploso il colpo nei confronti dell'imprenditore, sulla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei rispettivi ruoli indicati dal dichiarante: tutti elementi, invero, privi della necessaria specificità rispetto alla posizione del ricorrente; -è incorsa nell' illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui ha esaminato il mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], in aula, da parte della vittima della rapina limitandosi a giustificare l'indicazione da parte del Gonnelli dei rapinatori come entrambi "più bassi" dello stesso ricorrente, reputando il dato di natura soggettiva, collegato all'altezza dello stesso Gonnelli, superiore ad un metro e novanta, svolgendo sul punto un ragionamento del tutto congetturale (cfr. pag. 21); -si è limitata a riportare, per stralcio, soltanto parte della conversazione captata, intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in data 18 dicembre 2012, stralcio dal quale invero, in base alla lettura del parziale contenuto, trascritto a pag. 21 della sentenza impugnata, dovrebbe trarsi la mera conclusione secondo cui, da parte del Tropeaf giungeva il suggerimento secondo il quale non sarebbe mai prudente la partecipazione di due complici ad azioni delittuose, quando questi appartengono alla stessa famiglia.Da ultimo, quanto al prospettato alibi, invero, il punto è stato esaminato, anche per quanto concerne quanto devoluto con il gravame, circa la dedotta incompatibilità della presenza dell'imputato a 26 chilometri dal luogo della rapina, rispetto ad un momento temporale che comprende anche l'ora del delitto, oltre alla deduzione contenuta, nell'atto di appello circa l'incompatibilità tra le celle agganciate dal telefono dell'imputato, nell'intera notte in cui si collocano i fatti (Marina di Cecina) rispetto al luogo del fatto (Quercianella).

Tuttavia, sul punto, invero (cfr. pag. 21) la Corte territoriale si limita a rinviare a dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], peraltro non puntualmente specificate quanto al completo contenuto e alla sede in cui sono state rese ([OSCURATO:PERSONA] risulta esaminato nel corso dell'incidente probatorio e poi al dibattimento), dalle quali si dovrebbe ricavare che [OSCURATO:PERSONA], su suggerimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA], aveva lasciato il telefono cellulare nel locale di Cecina.

Anche la lettura della sentenza di primo grado, sul punto, non appare esauriente, posto che (cfr. pag. 13) valorizza un dato, quello del cambio di utenze cellulari, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con intestazione in data 30 luglio, di due nuove utenze, operazione della quale non si ravvisa la rilevanza ai fini che interessano se effettivamente, come indicato dalla Corte territoriale, questi, la notte della rapina, non aveva con sé il telefono cellulare.

Infine, si ravvisa un'evidente carenza della motivazione, nella parte in cui si analizzano, reputandole non credibili, le fonti narrative dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno escluso nettamente la partecipazione di quest'ultimo alla rapina e al tentativo di omicidio della vittima.

Questa viene fondata dalla Corte territoriale soltanto sull'esistenza di rapporti di parentela e familiari e senza confrontare detto dato con il contenuto effettivo di queste dichiarazioni e, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di quello della sentenza irrevocabile, emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto all'accertamento dell'esistenza di eventuali altri complici ai fatti giudicati.

3. Deriva, da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente ai capi A e B della rubrica, perché la Corte terr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Livorno in data 13 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena irrogata in quella di anni nove mesi cinque di reclusione ed euro duemila di multa. 1.1.11 provvedimento oggetto di ricorso attiene alla contestazione dei reati di concorso in rapina aggravata e tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi A) e B) e del porto illegale di una pistola con munizioni calibro 9 x 17 (capo C), fatti commessi in Quercianella il 28 luglio 2012; di concorso in ricettazione (capo F), detenzione e porto illegale della pistola marca Beretta mod. 84 F cal. 380 auto 9 short, con matricola abrasa e caricatore munito di otto proiettili, della pistola marca Beretta md. 75 cal. 22 con caricatore contenente sei cartucce e di trentanove proiettili cal. 22 ed uno cal. 380 (capi D) ed E), fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2013; della ricettazione di un motociclo Aprilia, provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 13 settembre 2012 (capo G); del concorso nella rapina aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2012 (capo R). La Corte d'appello indica la sentenza, resa in data 25 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 30 settembre 2016, con la quale sono stati condannati, in via definitiva, i concorrenti nei reati ascritti anche all'odierno ricorrente, nel corso di separato giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente. Quanto alla rapina ai danni di Gonnelli, risulta accertata, con la sentenza irrevocabile indicata, l'esecuzione materiale da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di articolate indagini, fondate sulla denuncia sporta dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], aggredito verso le ore 2.00 del 28 luglio 2012, all'interno del giardino della sua abitazione da due individui travisati, che lo avevano dapprima colpito con dei bastoni, quindi, quando egli aveva reagito impossessandosi di uno dei pezzi di legno, uno degli assalitori, istigato dall'altro, lo aveva ferito con un colpo di pistola che lo aveva attinto alla spalla sinistra ed essi si erano dati alla fuga, dopo avergli sottratto due borse contenenti effetti personali fra i quali il telefono cellulare. Si era proceduto al tracciamento del relativo traffico telefonico che aveva condotto all'individuazione dei tre complici e ad acclarare che l'azione era stata compiuta con finalità ritorsiva contro la vittima per avere contestato la fornitura, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], di un apparecchio per la fabbricazione del ghiaccio e averne rifiutato il pagamento e per scopi predatori legati all'asportazione dell'incasso della sua attività. Successivamente era stata svolta attività di intercettazione che aveva consentito di rinvenire, a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], occultati all'interno del filtro dell'aria, un sacchetto contenente 51 cartucce per pistola, due coltelli a serramanico e tre passamontagna. Inoltre, grazie all'attività captativa, gli investigatori avevano potuto individuare e recuperare una pistola cal. 380 auto 9 short con matricola abrasa, completa di caricatore con otto cartucce, risultata aver esploso il colpo contro il Gonnelli, altra pistola Beretta cal. 22 con caricatore con sei cartucce, armi custodite all'interno di una lavatrice in disuso collocata in un terreno, sito in Vada, stradone dei Fichi, utilizzato (dai [OSCURATO:PERSONA]) per il deposito di materiali edili, due passamontagna, guanti da lavoro, parrucche e capi di abbigliamento con la scritta Polizia, oltre che ulteriori munizioni ed il bauletto di un ciclomotore, poi rinvenuto in un parcheggio pubblico e risultato sottratto al legittimo proprietario. Con riferimento alla rapina subita in orario notturno da [OSCURATO:PERSONA], gestore di una tabaccheria in Treggiaia di Pontedera, secondo la ricostruzione operata con sentenza di questa Corte di legittimità, le dichiarazioni di costei avevano consentito di individuare in [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], il soggetto di giovane età con occhi infossati, riconosciuto in fotografia, che aveva condotto l'autovettura che le aveva sbarrato la strada e dalla quale erano scesi due uomini travisati da passamontagna senza apertura orale, i quali avevano colpito la sua automobile con dei mazzuoli e l'avevano costretta ad azionarne l'apertura ed a consegnare l'incasso ed altri oggetti di valore per poi fuggire passandole davanti e consentendole di vedere in volto il conducente toltosi il travisamento, e riconoscere in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto al volante di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, che aveva rallentato la sua marcia prima della rapina per favorirne l'effettuazione. Nei giorni successivitdall'attività investigativa era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il possesso di due cellulari provento della rapina e vi aveva inserito due schede a lui intestate e che i telefoni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] erano presenti nella zona della rapina nel momento della sua consumazione, così come lo erano stati nei giorni antecedenti allorché avevano studiato i luoghi ed il percorso. La pronuncia impugnata evidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato nell'odierno ricorrente uno dei complici della prima rapina, in particolare in quello che aveva esploso il colpo di pistola all'indirizzo della vittima.A pag. 18 e ss. i giudici di secondo grado confutano, espressamente, le argomentazioni difensive sulla scarsa credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla dedotta inattendibilità oggettiva del dichiarante, nonché valorizzano, quali riscontri, l'accertamento svolto in sede giudiziaria sul reale accadimento dei fatti, quanto all'uso di un'arma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla partecipazione alla rapina di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come da questi sostanzialmente ammesso per quanto concerne la propria responsabilità. Si confuta, poi, anche il dato negativo del mancato riconoscimento del ricorrente da parte della vittima, precisando che le dichiarazioni sul punto della parte lesa non sarebbero del tutto contrastanti con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta, tenuto conto dell'uso di passamontagna e dell'altezza della vittima di gran lunga superiore alla media, che ben avrebbe potuto condizionarla nell'indicare come più bassi i due rapinatori. Si esclude valenza al presunto alibi dell'imputato, in quanto reputato rion provato e si confuta, specificamente, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto genitore del ricorrente e di quelle di [OSCURATO:PERSONA], descritto come persona di famiglia dei [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, animato dalla volontà di proteggere Giuseppe. A pag. 22 e sgg. si specificano i dialoghi intercettati indicati come di sicura valenza probatoria circa i reati in materia di armi di cui ai capi C), D), E) e F), nonché la ricettazione dello scooter Aprilia di cui al capo G), mentre a pag. 22 e ss. si indicano le ragioni per le quali le lievi discrasie nel narrato della persona offesa, quanto al delitto di rapina ai danni della [OSCURATO:PERSONA], potevano considerarsi superate dalla gravità del fatto subito dalla vittima, dall'evoluzione del ricordo di cui la donna aveva dato conto nel corso delle dichiarazioni rese, prima, nelle indagini e, successivamente, al dibattimento. Questa, infatti, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, aveva chiarito che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] — da questa riconosciuto in termini di certezza come l'autista della vettura a bordo della quale viaggiavano i due autori materiali della rapina — era soggetto a lei già conosciuto per esserle stato presentato, in un'occasione, dal padre [OSCURATO:PERSONA], suo cliente della tabaccheria che gestiva. Da ultimo si sottolineano le dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che confermano la partecipazione del ricorrente a tale delitto nonché gli esiti del tracciamento del cellulare dell'imputato che era risultato presente nella zona del delitto, per avere il suo cellulare agganciato celle compatibili con luogo ed orario dell'aggressione. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. M. Talini, con il quale denuncia nove vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore premette che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare il motivo aggiunto, introdotto dalla difesa con memoria del 23 maggio 2019, per la prima udienza del 14 giugno 2019, con il quale era stata chiesta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., con allegata lettera di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di rendere dichiarazioni sulla ricostruzione dei fatti, nonché la memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2019, alla quale era allegata trascrizione di verbale di deposizione di altro procedimento, pendente dinanzi al Tribunale di Livorno, del 19 giugno 2019, in cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sconfessato il riconoscimento dell'imputato quale autore della rapina di cui al capo R). 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norma processuale, nullità dell'ordinanza con la quale, in data 8 aprile 2021, è stata dichiarata inammissibile la richiesta del difensore di far luogo alla discussione orale, con nullità derivata della sentenza di secondo grado. Si evidenzia che, con una prima richiesta per l'udienza del 8 marzo 2021, alla quale era stata rinviata quella del 3 dicembre 2019, depositata in data 1° marzo 2021, il difensore dell'appellante aveva chiesto la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, dichiarata tardiva dalla Corte territoriale. Si evidenzia che quell'udienza era stata rinviata per consentire al relatore l'esame della memoria difensiva prodotta in data 2 marzo 2021, all'udienza del 20 aprile 2021, per la quale, tempestivamente, in data 9 marzo 2021, era stata presentata istanza di discussione orale, disattesa dalla Corte territoriale con l'ordinanza che si impugna con il ricorso. Si assume che, all'udienza fissata per il giorno 8 marzo 2021, non era stata svolta alcuna attività (relazione del consigliere, decisione del collegio) dunque avrebbe errato la Corte d'appello a ritenere incardinato, per quell'udienza, il rito cartolare. Si esclude che la normativa emergenziale abbia previsto l'impossibilità di passare, una volta introdotto il rito a discussione orale, a quello cartolare e viceversa e si sottolinea il dato testuale posto che l'art. 23 cit. parla di udienza e non di prima udienza. Del resto, il rinvio preliminare del dibattimento in appello, secondo la ricostruzione difensiva, consente di rimettere in termini le parti per avanzare richieste e comparire. Tale preclusione avrebbe determinato, per il ricorrente, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo aggiunto di cui alla memoria del 23 maggio 2019, con il quale la difesa aveva chiesto la riapertura del dibattimento e l'esame di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Nella lettera allegata alla memoria difensiva del 23 maggio 2019, depositata in vista della prima udienza del 14 giugno 2019, ormai condannato in via definitiva, [OSCURATO:PERSONA], principale protagonista delle vicende in esame, si rendeva disponibile a rendere tutte le informazioni su dati incerti, in relazione alla ricostruzione dei fatti e che avrebbero condotto ad errore in caso di condanna del figlio Giuseppe. Si tratta di richiesta istruttoria, trascurata dalla Corte d'appello, sulla quale aveva interloquito il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 25 febbraio 2021, alla quale la difesa aveva replicato, in data 2 marzo 2021, da considerarsi significativa perché alla condanna del ricorrente si era giunti soltanto sulla base della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla rapina di cui al capo A), non assistita da riscontri e contraddetta dalle dichiarazioni dei coimputati. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine ai riscontri alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina e il tentato omicidio di cui ai capi A) e B) e, di conseguenza, anche per i capi relativi ai reati concernenti le armi. Si ripercorrono tutti gli elementi favorevoli (cfr pag. 14 del ricorso) sottolineati con l'atto di appello, che sconfesserebbero, per la tesi della difesa, la versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea, come già esposto con il gravame, che mancano riscontri individualizzanti alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] e che vi sarebbe omessa motivazione circa gli indicati elementi favorevoli. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia illogicità della motivazione per aver valutato isolatamente e non in modo unitario, gli indizi che riscontravano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dello stesso ricorrente. Si sottolineano i riscontri alle dichiarazioni con le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso, con dichiarazioni convergenti, la partecipazione di quest'ultimo alle due rapine. Si confuta la considerazione della Corte territoriale svolta sulle discrasie delle dichiarazioni della parte offesa della prima rapina, si contesta la ricostruzione del contenuto della conversazione ambientale del 18 dicembre 2012 resa dalla Corte d'appello, si censura la parte della sentenza impugnata che sminuisce l'alibi di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si critica la motivazione nella parte in cui depotenzia la circostanza che i tabulati del telefono dell'imputato, la notte tra il 27 e 28 luglio 2012, avevano agganciato celle incompatibili con i luoghi della rapina (si trovava in Marina di Cecina località distante dalla Quercianella). Si sarebbe, in definitiva, trascurato di considerare che le convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato erano positivamente riscontrate da quanto riferito dalla stessa vittima (i due rapinatori erano più bassi e tozzi cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) da una conversazione che attestava la presenza di [OSCURATO:PERSONA], all'ora del fatto, presso una discoteca, dal fatto che i tabulati attestavano che il suo telefono non era nei pressi del luogo della rapina. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi C) D) E) e F). Si sottolinea che la Corte territoriale assume che gli esiti della perquisizione, svolta il 18 dicembre 2012 a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella svolta il 25 gennaio 2013, con esito positivo, dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancora in libertà, avevano spostato le armi e munizioni. Tale ricostruzione, per la difesa, sarebbe sconfessata da una captazione del 18 dicembre 2021, dalla quale emergerebbe che Giuseppe non era al corrente del luogo ove si trovavano le armi. Né può discendere dalla partecipazione (contestata) di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina sub A) la responsabilità per i delitti concernenti armi e munizioni. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo G), relativamente all'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispondere del reato perché parte del gruppo criminale capeggiato dal padre e su una specifica contestazione del contenuto della conversazione, registrata in ambientale, ritenuta probante della partecipazione al reato. La Corte territoriale non avrebbe specificamente motivato sul motivo di appello relativo alla conversazione ambientale ritenuta probante per la responsabilità per il capo G) e avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente sulla partecipazione al "gruppo criminale" del padre. Quest'ultima viene indicata come massima di esperienza fuorviante e, comunque, si evidenzia che con l'atto di appello si era eccepito che la conversazione n. 160 del 20 dicembre 2012 dimostrava che lo scooter era stato occultato da [OSCURATO:PERSONA] e che Giuseppe era all'oscuro di dove si trovasse. La Corte d'appello, per la difesa, avrebbe omesso di motivare circa la critica contenuta nell'atto di gravame su tale ultimo punto, limitandosi a riportare la motivazione del Tribunale.2.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione nella forma dell'illogicità quanto alla valutazione del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il riconoscimento fotografico della persona offesa, poi confermato al dibattimento, risale alle indagini preliminari ed è svolto in data 12 aprile 2013, a circa cinque mesi dal fatto mentre, nelle immediatezze, la donna si era detta non in grado di riconoscere i rapinatori, come dedotto con l'atto di appello e anche nelle successive integrazioni di denuncia nulla aveva aggiunto sul punto. Si riportano a pag. 30 e ss. le considerazioni che erano state svolte con il gravame a confutazione del riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] e si assume che la sentenza di appello avrebbe trascurato di confrontarsi sulla obiezione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era persona conosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], già prima di aver subito la rapina, circostanza che avrebbe dovuto condurre la vittima, immediatamente, o nelle successive integrazioni di denuncia, ad indicare il rapinatore. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia assenza di motivazione rispetto al contenuto della memoria difensiva, depositata il 12 novembre 2019, con allegata trascrizione del verbale di udienza del 19 giugno 2019, celebrata in altro procedimento per fatti connessi al presente, in corso dinanzi al Tribunale di Livorno. Era stata depositata, a mezzo p.e.c., in data 12 novembre 2019, memoria difensiva, per l'udienza del 3 dicembre 2019, con atto allegato (di cui si riportano stralci)/con la quale nel corso di udienza di altro procedimento, in data 19 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] si era detta non in grado di riconoscere i rapinatori del 23 novembre 2012, mostrando confusione nella ricostruzione del fatto, verbale decisivo per la valutazione di attendibilità dell'unica prova a carico dell'imputato per la rapina sub R). 2.9. Con il nono motivo si contesta l'illogicità della motivazione e travisamento della prova, in ordine alla collocazione dell'imputato in relazione alle celle agganciate nei momenti precedenti e successivi alla rapina sub R) e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'accertamento delle celle agganciate dal telefono dell'imputato. Si riportano, a pag. 35 e ss. del ricorso, le ragioni esposte sul punto nell'atto di appello e si confuta la motivazione della Corte d'appello, indicando che questa sarebbe incorsa nel travisamento dei risultati dell'acquisizione dei tabulati telefonici e delle intercettazioni telefoniche, invitando alla lettura dell'informativa della Questura di Livorno, in data 29 maggio 2013, allegata alla memoria del 14 giugno 2019, sottolineando, altresì, che mai la cella del luogo della rapina sarebbe stata agganciata dal cellulare di Giuseppe.Infine, la difesa sottolinea i dati relativi agli orari degli spostamenti del quarto rapinatore (secondo l'ipotesi di accusa coincidente con il ricorrente), rispetto a quelli degli altri complici, confutando il dato dell'assenza di contatti con gli altri complici e del tempo in cui questi si sarebbe portato sul luogo della rapina, per considerare illogica e congetturale la ricostruzione della Corte territoriale. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di discussione orale all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso illustrato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è fondato limitatamente alle censure proposte, con il terzo e quarto motivo di ricorso, relativamente ai reati sub capi A) e B), per le ragioni innanzi indicate, mentre è infondato nel resto. 1.1.11 primo motivo è infondato. In tema di legislazione emergenziale da Covid-19, l'art. 23, comma 1, del dl. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procede in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La norma, altresì, disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata pe'r iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedevano la predisposizione di un elenco di caselle di posta elettronica certificata, per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell'articolo 24 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137 (all'art. 24, comma 4, di tale d. I. è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del Reg. di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 — per i quali è previsto il deposito, in via esclusiva, mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale — fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d. I. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). Va rilevato, poi, che il d. I. n. 149 del 2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del d. I. n. 137 del 2020, dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, norma la cui entrata in vigore è, quindi, comunque precedente alla data in cui si è tenuta la prima udienza d'appello di trattazione relativa al presente processo (8 marzo 2021). Sicché, all'indicata legge n. 176 del 2020, è necessario far riferimento, in quanto disposizione che opera in relazione alla presente fattispecie. La norma ha, in definitiva, riproposto il contenuto dell'art. 23 del d. I. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge dei d. I. n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis, aggiunto al testo precedente alle modifiche. Esso prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". Ciò premesso, deve rilevarsi che il d. I. 9 novembre 2020, n.' 149, ha introdotto, all'art. 23, una specifica disciplina per lo svolgimento in forma cd. cartolare del giudizio penale di appello. La legge n. 176 del 2020, ha convertito, con modificazioni, il d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, la disciplina del d. I. n. 149 del 2020, art. 23. Il d. I. n. 137 del 2020, art. 23-bis, comma 2, prevede che "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del presente decreto". Si introduce, dunque, una disciplina anche per il grado di appello, ove il rito sia quello cd. cartolare, corrispondente a quella prevista per il giudizio di legittimità.1.1.1. Si osserva, inoltre, che dalla stessa prospettazione difensiva e, comunque, dagli atti contenuti nel fascicolo, di cui il Collegio ha preso visione stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304, nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dunque, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale) risulta che la sentenza d'appello è stata emessa all'esito dell'udienza del 20 aprile 2021 celebrata n camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, senza l'intervento delle parti, che a tale udienza si perveniva a seguito di mero rinvio della prima udienza celebrata durante la vigenza del rito emergenziale, del giorno 8 marzo 2021, che il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, in data 25 febbraio 2021 e che in data 2 marzo 2021 era pervenuta memoria di replica della difesa. In fatto, risulta anche dalle deduzioni difensive, che: -alla prima udienza celebrata nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, in data 8 marzo 2021, la discussione orale era stata chiesta tardivamente, in data 1 marzo 2021 e, quindi, si era (ndr: correttamente) instaurato il rito cartolare, tanto che il Procuratore generale, in data 25 febbraio 2021, aveva depositato conclusioni scritte alle quali la difesa aveva replicato, con memoria del 2 marzo 2021, anche reiterando le richieste di rinnovazione istruttoria precedentemente introdotte con altre memorie difensive; -nuova richiesta di trattazione orale è stata trasmessa in data 9 marzo 2021, per la successiva udienza del 20 aprile 2021, istanza respinta dalla Corte d'appello con ordinanza resa in data 8 aprile 2021, impugnata in questa sede; -il rinvio dall'udienza del giorno 8 marzo 2021 al 20 aprile 2021 stato disposto per consentire al relatore l'esame della memoria difensiva del 2 marzo 2021, a contraddittorio integro, già verificato, in precedenti udienze di trattazione, dalla Corte territoriale. 1.1.2.Tanto premesso, si rileva che secondo l'indirizzo di questa Corte (espresso da Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchiolo, Rv. 282599), nel giudizio di appello, nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, in assenza di richiesta di trattazione orale, formulata tempestivamente dalle parti, il rinvio dell'udienza (nel caso preso in esame dal precedente indicato, per consentire al procuratore generale di presentare le proprie conclusioni scritte) non determina la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale. Altra pronuncia (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283534) ha collegato la tempestività della richiesta di trattazione orale al rinvio della prima udienza, in un caso in cui la ragione del rinvio era stata quella dell'omessa citazione a giudizio dell'imputato. Sicché, non è stata considerata tardiva la richiesta di trattazione orale, proposta nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, laddove il difensore l'abbia ritualmente presentata entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio. In definitiva, il primo indirizzo richiamato, esclude la "riapertura" del termine per richiedere la trattazione orale e questo, da ultimo riportato, la prevede in un caso di instaurazione non regolare del contraddittorio alla prima udienza fissata dinanzi alla Corte di appello nella vigenza del rito emergenziale, rinviata per omesso avviso all'imputato. Tale ultima circostanza non ricorre nel caso al vaglio/ in cui il rinvio dell'udienza del giorno 8 marzo al 20 aprile 2021y è avvenuto per consentire al relatore di esaminare la memoria depositata, a contraddittorio integro già in data 8 marzo 2021 e in precedenti udienze, come verificato negli atti preliminari al dibattimento, dalla Corte d'appello, con richiesta di trattazione orale tardivamente depositata per quella udienza e, quindi, a rito cartolare già, correttamente, instaurato. Da ultimo è appena il caso di osservare che il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale, in tema di disciplina emergenziale da covid- 19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. I. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, non determina il mutamento del rito in quello cartolare. Sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (tra le altre, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281520). Si tratta di indirizzo che esclude che si possa accedere al mutamento del rito già instaurato (nel caso in esame da quello a trattazione orale a quello cd. cartolare), per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione perché, in caso contrario, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento, a fronte di esplicita richiesta, in tal senso, sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali. Sicché, nonostante l'intervenuta rinuncia unilaterale alla discussione, da parte della difesa richiedente la trattazione orale, il rito non può mutare in quello cartolare. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nella specie, in cui la richiesta di trattazione orale per la prima udienza, era tardiva e si era correttamente instaurato, il rito cd. cartolare nel quale, peraltro, entrambe le parti hanno concluso e, così intervenendo, hanno esplicato pienamente le proprie rispettive prerogative. 1.1.3.In ogni caso, deve osservarsi che la proposta l'eccezione è generica sotto il profilo dell'illustrazione dell'interesse ad impugnare perché non indica, specificamente, in cosa si sia sostanziata la lesione del diritto di difesa per non essere stato celebrato il processo con la trattazione orale e quale prerogativa difensiva sarebbe stata preclusa, per effetto del contraddittorio cartolare, avendo la stessa difesa indicato di aver replicato, per iscritto, alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. Sul punto, si osserva che, secondo Sez. 1, n. 37802 del 27/11/2020, Rv. 280225 (in tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.), nel vigore della disciplina emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (nel caso in esame entro il termine di dieci giorni prima della stessa, previsto all'art. 127 cod. proc. pen., ma) oltre quello di venticinque giorni prima, previsto per la presentazione della richiesta di discussione orale dal citato art. 23, non integra una nullità di ordine generale, poiché quel che rileva a tal fine è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle del cd. contraddittorio cartolare. Da tale pronuncia, in definitiva, sembra ricavarsi il principio generale secondo il quale è essenziale che sia assicurata la partecipazione delle parti ed il loro intervento, pur nella forma del contraddittorio cd. cartolare. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Va rilevato, invero, che è consentito in sede di legittimità, rilevare l'inammissibilità del motivo devoluto alla Corte di appello, al quale questa non ha risposto con la motivazione. È noto che il motivo con cui si proponga in sede di legittimità, una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello che si riveli, comunque, inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (tra le altre, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). L'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, del resto, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale effettivamente, come dedotto, non respinge, specificamente, la richiesta di cui al motivo aggiunto riportato nella memoria del 23 maggio 2019. Anzi la pronuncia, a pag. 17 e ss., ove riporta i motivi di appello, non menziona detto motivo aggiunto. Tuttavia, in ossequio ai principi richiamati, se ne rileva, in questa sede, l'inammissibilità in quanto il motivo aggiunto si appalesa del tutto nuovo e, comunque, svincolato dai motivi principali, di cui dà conto la sentenza di appello, perché introduce una prova (l'esame dibattimentale del padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato: cfr. all 1) al ricorso) già svolta in sede dibattimentale, senza specificarne i profili di novità, introdotta per ragioni, come illustrato con il ricorso, del tutto esplorative e della quale non viene indicata, puntualmente, la decisività. Tanto, sia ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. (è noto che, nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014) sia quale prova nuova ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Invero, non è illustrato il contenuto della prova dichiarativa che si intendeva assumere, onde poterne apprezzare la novità, ai fini della diversa valutazione dell'ammissibilità della medesima, ex art. 603, comma 2 e 495, comma 1, cod. proc. pen. 1.3.11 quinto motivo è inammissibile. Si tratta di censura integralmente versata in fatto che, in sostanza, richiede la rilettura di una conversazione a sostegno della tesi difensiva, operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta non manifestamente illogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). La critica, invero, è diretta a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Su tale punto, infine, deve prescindersi da ogni valutazione svolta dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente anche ai reati di cui ai capi A) e B). La censura prospettata, infatti, non si confronta con un dato incontrovertibile, riportato nei convergenti provvedimenti di merito e, cioè, che l'avvenuta perquisizione del 25 gennaio 2013 viene eseguita a carico di [OSCURATO:PERSONA], dopo la perquisizione domiciliare presso il nuovo residence dove questi alloggiava, in Marina di Cecina. Tale perquisizione era stata, quindi, estesa al terreno dello Stradone dei Fichi (dove si trovavano i cavalli), ove gli inquirenti avevano, tra l'altro, reperito la pistola Beretta modello 84F, cal. 380 auto-9 Short, con matricola abrasa, con all'interno del caricatore n. 8 cartucce, due passamontagna, vari e;-Paia di guanti neri, due parrucche, due maglie di colore nero con la scritta Polizia, un'altra pistola Beretta modello 75, calibro 22 LR, con caricatore contenente 6 cartucce, oltre a proiettili di vario calibro, tra i quali 39 proiettili calibro 22 e uno calibro 38 (cfr. pag. 14 e ss. sentenza di primo grado). Tanto, peraltro, a fronte dell'intercettazione del 18 dicembre 2012, successiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, quella del 21 dicembre 2012 n. 184 e, soprattutto, quella del 24 dicembre 2012 n. 318, dalle quali, secondo la ricostruzione delle conversazioni rese con motivazione non manifestamente illogica e lineare dai provvedimenti di merito, si evince che le pistole e munizioni, poi effettivamente reperite dagli inquirenti, erano state spostate, da altro nascondiglio, nel luogo ove erano state, poi, reperite (il terreno dei cavalli), peraltro dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quindi, secondo il ragionamento logico svolto nella motivazione, attraverso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come del resto dichiarato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio. 1.4. Il sesto motivo relativo al capo G) dell'imputazione, è inammissibile. La lettura congiunta dei provvedimenti di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, ,Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) ha consentito di rilevare che, nel corso della perquisizione svolta in data 25 gennaio 2013, nel parcheggio vicino al terreno dello Stradone dei Fichi., veniva rinvenuto il motociclo Aprilia, provento di furto, sprovvisto di bauletto. A ciò si aggiunga che, sul terreno era stato rinvenuto, tra l'altro, un bauletto che i provvedimenti di merito attribuiscono a detto motociclo. Peraltro, di un motociclo conversano [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella captazione in ambientale, del 18 dicembre 2012. In definitiva, il motivo proposto finisce per rappresentare una lettura alternativa della captazione registrata e per devolvere questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. 1.5. Il settimo motivo è inammissibile. Si contesta il contenuto del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA], vittima del delitto di rapina contestato al capo R).Si contesta, dunque, la correttezza della motivazione nella parte in cui reputa affidabile la persona offesa, giudizio rimesso al giudice di merito, non rivisitabile in questa Sede. L'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non ravvisate nella specie: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Quanto alle censure relative all'operato riconoscimento fotografico, poi confermato al dibattimento e circa la distanza temporale dal fatto (riconoscimento avvenuto, nelle indagini preliminari, in data 12 aprile 2013) si osserva che il giudice di appello ha risposto, con motivazione esauriente e immune da illogicità manifesta (cfr. pag. 23 e ss) nella quale si dà conto della conoscenza non approfondita che aveva la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per avere questa affermato di conoscere, quale suo cliente, [OSCURATO:PERSONA] e di aver visto suo figlio solo una volta. È, peraltro, principio consolidato di questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata nelle indagini preliminari dalla persona offesa, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva da quella di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Del resto, il percorso logico utilizzato dal giudice di appello risulta congruo, laddove ha attribuito rilievo non solo al riconoscimento, ma anche alla deposizione della persona offesa, all'avvenuta individuazione di persona, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato, [OSCURATO:PERSONA]. 1.6.L'ottavo motivo è infondato. Va rilevato che, come dedotto, non risulta indicato nella sentenza, nell'elencazione degli atti esaminati dalla Corte territoriale, la memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2019 e il relativo allegato. La difesa, peraltro, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, allega anche la prova dell'inoltro dell'indicata memoria e richiama protocolli vigenti, circa le modalità di trasmissione all'Ufficio giudiziario in indirizzo. Sul punto, si osserva che la memoria risulta trasmessa, secondo la documentazione allegata, a mezzo p.e.c. in data 12 novembre 2019, momento antecedente alla vigenza del rito cd. emergenziale. Tale modalità di trasmissione, dunque, secondo la giurisprudenza formatasi nel momento in cui l'atto è pervenuto all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, era consentita (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014; Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017, Silvestri, Rv. 270858, quest'ultima nel senso che, nel giudizio di cassazione, non è consentita la presentazione di memorie mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC) in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dall'art. 16-bis, comma sesto, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma1-bis della medesima norma) come modalità di trasmissione all'autorità procedente in grado di appello, tuttavia individuandosi l'onere, a carico dell'interessato, di assicurarsi del pervenimento dell'atto alla cancelleria del giudice e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione di quest'ultimo. A fronte di tale indirizzo ermeneutico non viene dedotto che, nel corso del dibattimento di appello, celebratosi in più udienze anche successive al 12 novembre 2019, sia stata eccepita la mancata acquisizione della memoria con l'allegata trascrizione del verbale di esame della [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento. In ogni caso deve rilevarsi che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: invero, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie" e "richieste" di parte; mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione. Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: i/ vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività). Tale carattere di decisività naturalmente, dipende anche dalla morfologia delle impugnazioni, che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i "capi" o i "punti" della decisione impugnata, ed i "motivi" che sorreggono le "richieste" (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: "In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc.pen - applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure caute/ari personali - i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte"). Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, affronta il tema dell'attendibilità della persona offesa, complessivamente, né la memoria difensiva allegata dalla difesa, in ossequio al principio di autosufficienza, illustra, compiutamente, le ragioni per le quali la deposizione in altro procedimento dalla [OSCURATO:PERSONA], abbia contenuto decisivo, ai fini dell'accoglimento della deduzione difensiva relativa allo stato di confusione della persona offesa, all'atto del riconoscimento fotografico dell'imputato. In ogni caso, a questa Corte è inibito l'esame del verbale di altro procedimento allegato. 1.7. Il nono motivo è inammissibile. Si osserva che conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito. Peraltro, la ricostruzione che vuole accreditare il ricorrente, nel denunciare la "illogicità" della motivazione passa attraverso l'invito alla rilettura di atti di indagine che si allegano anche al ricorso, operazione non consentita in questa Sede. Infine, deve rilevarsi che si deduce l'illogicità della motivazione e quindi si eccepisce un vizio, in sé, non rilevabile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., perché quello a tal fine riscontrabile è quello della illogicità manifesta. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in tale sede, deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, .Rv. 214794). 2.1 motivi terzo e quarto sono fondati, nei limiti appresso indicati, in relazione ai capi A) e B) della rubrica. 2.1. Le doglianze difensive attengono, rispetto al dedotto vizio di motivazione, all'assenza di valutazione completa, quanto ai riscontri esterni, obiettivi e individualizzanti, rispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa, come specificato con il quarto motivo di ricorso, la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato che escludono nettamente la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti sub A) e B). Sul punto è compiutamente delineata nella giurisprudenza di questa Corte, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva della verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, ha bisogno, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, che devono avere carattere individualizzante e, cioè, riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardino direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 1, n. 16674 del 10/12/2010, dep. 2011, V., Rv. 249956 Sez. 1, n. 11058 del 02/03/2010, Abbruzzese, Rv. 246790; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867; Sez. 6, n. 29425 del 09/07/2009, Marrazzo, Rv. 244472). Si aggiunge, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, che, quando essa contenga più accuse nei confronti di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti (tra le altre, Sez. 1, n. 1031 del 10/11/2005, dep. 12/01/2006, Benenati, Rv. 233375; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, Aglieri, Rv. 233095) 2.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, effettivamente, come dedotto, i riscontri indicati dalla Corte territoriale, a pag. 20 e ss., rispetto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]) per la rapina ed il tentativo di omicidio ai danni di Gonnella, con sentenza del 25 novembre 2014, della Corte di appello di Firenze, non sono tali da porter essere considerati individualizzanti, nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. La motivazione (cfr. pag. 17 e ss.) invero, appare completa ed immune da vizi di illogicità manifesta e contraddittorietà, nella parte in cui si occupa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva del chiamante, peraltro non attinte da specifiche censure con il ricorso. Tuttavia, il percorso argomentativo della Corte territoriale, secondo il Collegio non ha invero, analizzato, integralmente, ai fini dell'indicazione di riscontri individualizzanti nel senso sopra prospettato, i plurimi elementi favorevoli segnalati dalla difesa con l'atto di gravame, con specifico riferimento ai delitti sub A) e B). In particolare, la Corte di appello: -si è limitata (cfr. pag. 20) a valorizzare, quanto ai riscontri esterni, la convergenza del narrato di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli accertamenti sulle modalità della rapina, sull'uso dell'arma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato esploso il colpo nei confronti dell'imprenditore, sulla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei rispettivi ruoli indicati dal dichiarante: tutti elementi, invero, privi della necessaria specificità rispetto alla posizione del ricorrente; -è incorsa nell' illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui ha esaminato il mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], in aula, da parte della vittima della rapina limitandosi a giustificare l'indicazione da parte del Gonnelli dei rapinatori come entrambi "più bassi" dello stesso ricorrente, reputando il dato di natura soggettiva, collegato all'altezza dello stesso Gonnelli, superiore ad un metro e novanta, svolgendo sul punto un ragionamento del tutto congetturale (cfr. pag. 21); -si è limitata a riportare, per stralcio, soltanto parte della conversazione captata, intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in data 18 dicembre 2012, stralcio dal quale invero, in base alla lettura del parziale contenuto, trascritto a pag. 21 della sentenza impugnata, dovrebbe trarsi la mera conclusione secondo cui, da parte del Tropeaf giungeva il suggerimento secondo il quale non sarebbe mai prudente la partecipazione di due complici ad azioni delittuose, quando questi appartengono alla stessa famiglia.Da ultimo, quanto al prospettato alibi, invero, il punto è stato esaminato, anche per quanto concerne quanto devoluto con il gravame, circa la dedotta incompatibilità della presenza dell'imputato a 26 chilometri dal luogo della rapina, rispetto ad un momento temporale che comprende anche l'ora del delitto, oltre alla deduzione contenuta, nell'atto di appello circa l'incompatibilità tra le celle agganciate dal telefono dell'imputato, nell'intera notte in cui si collocano i fatti (Marina di Cecina) rispetto al luogo del fatto (Quercianella). Tuttavia, sul punto, invero (cfr. pag. 21) la Corte territoriale si limita a rinviare a dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], peraltro non puntualmente specificate quanto al completo contenuto e alla sede in cui sono state rese ([OSCURATO:PERSONA] risulta esaminato nel corso dell'incidente probatorio e poi al dibattimento), dalle quali si dovrebbe ricavare che [OSCURATO:PERSONA], su suggerimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA], aveva lasciato il telefono cellulare nel locale di Cecina. Anche la lettura della sentenza di primo grado, sul punto, non appare esauriente, posto che (cfr. pag. 13) valorizza un dato, quello del cambio di utenze cellulari, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con intestazione in data 30 luglio, di due nuove utenze, operazione della quale non si ravvisa la rilevanza ai fini che interessano se effettivamente, come indicato dalla Corte territoriale, questi, la notte della rapina, non aveva con sé il telefono cellulare. Infine, si ravvisa un'evidente carenza della motivazione, nella parte in cui si analizzano, reputandole non credibili, le fonti narrative dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno escluso nettamente la partecipazione di quest'ultimo alla rapina e al tentativo di omicidio della vittima. Questa viene fondata dalla Corte territoriale soltanto sull'esistenza di rapporti di parentela e familiari e senza confrontare detto dato con il contenuto effettivo di queste dichiarazioni e, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di quello della sentenza irrevocabile, emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto all'accertamento dell'esistenza di eventuali altri complici ai fatti giudicati. 3. Deriva, da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente ai capi A e B della rubrica, perché la Corte terr
Sentenza Cassazione n. 13738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris