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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40012/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 dicembre 2020, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Rovigo in data 15 maggio 2018 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza (g/I 2,32 alla prima prova e g/I 2,18 alla seconda), aggravato dalla commissione del fatto in orario notturno e provocando un incidente.

Giova premettere che lo Zangírolarni, secondo la versione accolta nel giudizio di merito, era uscito di strada alla guida della sua vettura in corrispondenza di una rotatoria nel comune di Este, in ora notturna e con condimeteo critiche (nebbia, visibilità di circa 15 metri, temperatura prossima allo zero e asfalto sdrucciolevole).

Uscendo di strada, l'auto condotta dallo Zangirolami aveva urtato contro la segnaletica stradale ivi presente, danneggiandola.

Successivamente sopraggiungeva la P.G., che eseguiva gli accertamenti del caso e rilevava, mediante etilometro, sulla persona dello Zangirolami il tasso alcolemico dianzi ricordato.

2. Il ricorrente articola due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge a proposito del funzionamento dell'etilometro: sostiene il deducente che, a fronte delle contestazioni dell'appellante sul punto e dell'onere della prova che grava sull'accusa, la Corte distrettuale si é limitata ad osservare che l'apparecchio era omologato, mentre nulla é stato accertato in ordine alla periodica revisione dello stesso; prudenzialmente, in tale condizione di incertezza probatoria, sarebbe stato equo derubricare prudenzialmente il reato di guida in stato di ebbrezza nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera B (anziché lettera C), dell'art. 186 Cod.Strada.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale: in specie, nessuna turbativa del traffico é stata recata dalla condotta alla guida dell'imputato, uscito dì strada e finito addosso alla segnaletica stradale presente in loco; le condizioni meteo avverse, la scarsa visibilità, l'asfalto bagnato e sdrucciolevole possono avere inciso sulle possibilità di controllare il veicolo, che avrebbe sbandato nella rotatoria; lo Zangirolami, inoltre, era presente a se stesso, come diniostrano alcune circostanze riferite anche dai testi delle due pattuglie dei Carabinieri che erano intervenute sia prima che dopo il sinistro; non é inoltre stato dimostrato se l'incidente dipese o meno dallo stato di ebbrezza dello Zangirolami.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, perché articolato in termini non consentiti in sede di legittimità.

Ed invero, le censure mosse dal ricorrente in ambo i motivi riguardano, in estrema sintesi, la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito in ordine alle circostanze emerse in sede dibattimentale, che il deducente pone in discussione sulla base di argomentazioni in larga parte di mero fatto e, per il resto, incompatibili con il giudizio di legittimità e smentite dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Si premette che, sul piano generale, va ricordato il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu °cui', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Per quanto riguarda la valutazione delle acquisizioni probatorie, deve ulteriormente rammentarsi che non é sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (giurisprudenza pacifica: fra le più recenti vds.

Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623).

2. Procedendo in termini più specifici, é bene chiarire che, come ormai definitivamente affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale struMento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); ma, anche volendo seguire l'indirizzo minoritario nelle sue espressioni più recenti, va rimarcato che in esso si afferma che l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge é configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin).

In tal senso, quindi, essendo rimaste assenti tali allegazioni nel giudizio di merito, correttamente la Corte del rinvio ha disatteso la lagnanza.

Venendo al secondo motivo, circa la nozione di incidente - che il ricorrente dà l'impressione di voler escludere nel caso di specie - in essa rientra appieno quanto accaduto nella specie: solo per citare un recente episodio, la Corte regolatrice, richiamando la nozione di incidente stradale ricavabile dalla Convenzione di Vienna dell' 8 novembre 1968 (secondo la quale costituisce sinistro stradale "un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone"), ha riconosciuto l'aggravante in un caso nel quale un motociclista aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872).

La turbativa alla circolazione stradale, del resto, non significa che ciò comporti necessariamente un'interazione di qualsiasi genere tra il veicolo protagonista dell'evento ed altri veicoli, essendo sufficiente che la condotta alla guida del soggetto responsabile cagioni un'anomalia, o comunque una soluzione di continuità nel normale flusso del traffico veicolare: il che può certamente ravvisarsi anche nell'uscita di strada di un'autovettura, a nulla rilevando che quest'ultima resti o meno sulla sede stradale o si porti verso un'area ove non vi sono altri veicoli in transito.

Tale aspetto é da tempo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che é sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose (Sez. 4, Sentenza n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419).

Per il resto, le Ulteriori doglianze del ricorrente in ordine alla valutazione del suo stato di ebbrezza e alle ragioni per le quali egli non riuscì a controllare la sua autovettura nell'occorso non considerano che le circostanze valorizzate dalla Corte di merito rendono chiara e corretta, nonché univoca al di là di ogni dubbio ragionevole, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato ed anche della riferibilità allo stesso della circostanza dell'aver provocato l'incidente; a tale riguardo va inoltre chiarito, quanto alla rilevanza causale dello stato d'ebbrezza sulla causazione dell'incidente, che, per ascrivere all'imputato l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis del Codice della Strada, non si pone la necessità di verificare se la causazione dell'incidente stradale sia dipesa o meno dal fatto che il conducente guidava in stato di alterazione da alcoolici, essendo necessario unicamente accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente cagionato dall'imputato, dovendosi reputare sufficiente che costui abbia provocato l'incidente medesimo versando, in tale occasione, in stato d'alterazione (e dovendosi escludere la sua responsabilità solo allorquando egli sia rimasto meramente coinvolto nel sinistro senza però provocarlo: cfr. in questo senso Sez. 4, Sentenza n. 14267 del 13/12/2018, dep. 2019, Pastocchi, Rv. 275575).

In altri termini, l'aggravante postula unicamente che il conducente abbia provocato l'incidente quale esito concretamente prevedibile dell'essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alla guida: infatti, da un lato, la lettera della norma riconduce la causazione dell'incidente al "conducente in stato d'ebbrezza", e non allo "stato d'ebbrezza", e dunque si rivolge alla condotta alla guida piuttosto che alla condizione d'alterazione in sé considerata; dall'altro, la soluzione avuta di mira dal legislatore appare coerente con tale assunto, in quanto é di tutta evidenza che il rimprovero mosso dall'ordinamento é rivolto a colui che, versando in stato d'ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia "provocato" un incidente appare qualificabile come la concretizzazione del rischio che il conducente, ponendosi alla guida in condizioni di alterazione, aveva introdotto, nonché come un fattore che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 dicembre 2020, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Rovigo in data 15 maggio 2018 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza (g/I 2,32 alla prima prova e g/I 2,18 alla seconda), aggravato dalla commissione del fatto in orario notturno e provocando un incidente. Giova premettere che lo Zangírolarni, secondo la versione accolta nel giudizio di merito, era uscito di strada alla guida della sua vettura in corrispondenza di una rotatoria nel comune di Este, in ora notturna e con condimeteo critiche (nebbia, visibilità di circa 15 metri, temperatura prossima allo zero e asfalto sdrucciolevole). Uscendo di strada, l'auto condotta dallo Zangirolami aveva urtato contro la segnaletica stradale ivi presente, danneggiandola. Successivamente sopraggiungeva la P.G., che eseguiva gli accertamenti del caso e rilevava, mediante etilometro, sulla persona dello Zangirolami il tasso alcolemico dianzi ricordato. 2. Il ricorrente articola due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge a proposito del funzionamento dell'etilometro: sostiene il deducente che, a fronte delle contestazioni dell'appellante sul punto e dell'onere della prova che grava sull'accusa, la Corte distrettuale si é limitata ad osservare che l'apparecchio era omologato, mentre nulla é stato accertato in ordine alla periodica revisione dello stesso; prudenzialmente, in tale condizione di incertezza probatoria, sarebbe stato equo derubricare prudenzialmente il reato di guida in stato di ebbrezza nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera B (anziché lettera C), dell'art. 186 Cod.Strada. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale: in specie, nessuna turbativa del traffico é stata recata dalla condotta alla guida dell'imputato, uscito dì strada e finito addosso alla segnaletica stradale presente in loco; le condizioni meteo avverse, la scarsa visibilità, l'asfalto bagnato e sdrucciolevole possono avere inciso sulle possibilità di controllare il veicolo, che avrebbe sbandato nella rotatoria; lo Zangirolami, inoltre, era presente a se stesso, come diniostrano alcune circostanze riferite anche dai testi delle due pattuglie dei Carabinieri che erano intervenute sia prima che dopo il sinistro; non é inoltre stato dimostrato se l'incidente dipese o meno dallo stato di ebbrezza dello Zangirolami.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché articolato in termini non consentiti in sede di legittimità. Ed invero, le censure mosse dal ricorrente in ambo i motivi riguardano, in estrema sintesi, la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito in ordine alle circostanze emerse in sede dibattimentale, che il deducente pone in discussione sulla base di argomentazioni in larga parte di mero fatto e, per il resto, incompatibili con il giudizio di legittimità e smentite dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte. Si premette che, sul piano generale, va ricordato il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu °cui', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Per quanto riguarda la valutazione delle acquisizioni probatorie, deve ulteriormente rammentarsi che non é sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (giurisprudenza pacifica: fra le più recenti vds. Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623). 2. Procedendo in termini più specifici, é bene chiarire che, come ormai definitivamente affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale struMento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); ma, anche volendo seguire l'indirizzo minoritario nelle sue espressioni più recenti, va rimarcato che in esso si afferma che l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge é configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin). In tal senso, quindi, essendo rimaste assenti tali allegazioni nel giudizio di merito, correttamente la Corte del rinvio ha disatteso la lagnanza. Venendo al secondo motivo, circa la nozione di incidente - che il ricorrente dà l'impressione di voler escludere nel caso di specie - in essa rientra appieno quanto accaduto nella specie: solo per citare un recente episodio, la Corte regolatrice, richiamando la nozione di incidente stradale ricavabile dalla Convenzione di Vienna dell' 8 novembre 1968 (secondo la quale costituisce sinistro stradale "un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone"), ha riconosciuto l'aggravante in un caso nel quale un motociclista aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872). La turbativa alla circolazione stradale, del resto, non significa che ciò comporti necessariamente un'interazione di qualsiasi genere tra il veicolo protagonista dell'evento ed altri veicoli, essendo sufficiente che la condotta alla guida del soggetto responsabile cagioni un'anomalia, o comunque una soluzione di continuità nel normale flusso del traffico veicolare: il che può certamente ravvisarsi anche nell'uscita di strada di un'autovettura, a nulla rilevando che quest'ultima resti o meno sulla sede stradale o si porti verso un'area ove non vi sono altri veicoli in transito. Tale aspetto é da tempo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che é sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose (Sez. 4, Sentenza n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419). Per il resto, le Ulteriori doglianze del ricorrente in ordine alla valutazione del suo stato di ebbrezza e alle ragioni per le quali egli non riuscì a controllare la sua autovettura nell'occorso non considerano che le circostanze valorizzate dalla Corte di merito rendono chiara e corretta, nonché univoca al di là di ogni dubbio ragionevole, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato ed anche della riferibilità allo stesso della circostanza dell'aver provocato l'incidente; a tale riguardo va inoltre chiarito, quanto alla rilevanza causale dello stato d'ebbrezza sulla causazione dell'incidente, che, per ascrivere all'imputato l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis del Codice della Strada, non si pone la necessità di verificare se la causazione dell'incidente stradale sia dipesa o meno dal fatto che il conducente guidava in stato di alterazione da alcoolici, essendo necessario unicamente accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente cagionato dall'imputato, dovendosi reputare sufficiente che costui abbia provocato l'incidente medesimo versando, in tale occasione, in stato d'alterazione (e dovendosi escludere la sua responsabilità solo allorquando egli sia rimasto meramente coinvolto nel sinistro senza però provocarlo: cfr. in questo senso Sez. 4, Sentenza n. 14267 del 13/12/2018, dep. 2019, Pastocchi, Rv. 275575). In altri termini, l'aggravante postula unicamente che il conducente abbia provocato l'incidente quale esito concretamente prevedibile dell'essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alla guida: infatti, da un lato, la lettera della norma riconduce la causazione dell'incidente al "conducente in stato d'ebbrezza", e non allo "stato d'ebbrezza", e dunque si rivolge alla condotta alla guida piuttosto che alla condizione d'alterazione in sé considerata; dall'altro, la soluzione avuta di mira dal legislatore appare coerente con tale assunto, in quanto é di tutta evidenza che il rimprovero mosso dall'ordinamento é rivolto a colui che, versando in stato d'ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia "provocato" un incidente appare qualificabile come la concretizzazione del rischio che il conducente, ponendosi alla guida in condizioni di alterazione, aveva introdotto, nonché come un fattore che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il