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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08424/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigraice indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, cc). 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso (vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3), il quale sottolinea che lo stupefacente rinvenuto supera di 300 gr circa il valore-soglia di 2000 milligrammi di principio attivo e, che tale sostanza era detenuta consapevolmente dall'imputato che svolgeva attività di corriere; e che, quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di ricorso, la motivazione si appalesa del tutto congrua, di tal che esso è insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigraice indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, cc). 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il primo motivo di ricorso (vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3), il quale sottolinea che lo stupefacente rinvenuto supera di 300 gr circa il valore-soglia di 2000 milligrammi di principio attivo e, che tale sostanza era detenuta consapevolmente dall'imputato che svolgeva attività di corriere; e che, quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di ricorso, la motivazione si appalesa del tutto congrua, di tal che esso è insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08424/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris