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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19451/2026

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ifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Stefano,-ricorrenti-controGravame Umberto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controMaraglino Concetta,-intimata-Numero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 55/2024 depositata il23.1.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] il 29.11.2007 conveniva in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiararel’intervenuto acquisto in proprio favore, per maturata usucapione, dellaproprietà di un fondo sito in Taranto, località (rectius Comune di) Talsano(foglio 309, particella 366 di mq 1910).

A sostegno delle proprie pretese,l’attore deduceva di aver stipulato l'1.8.1966 con il proprietario [OSCURATO:PERSONA],dante causa dei convenuti, un accordo scritto avente ad oggetto iltrasferimento di una porzione del predetto terreno di circa 800 mq, la cuisuperficie era stata estesa per effetto di un successivo accordo verbale a1910 mq, e di aver preso immediato possesso dell’intera porzioneimmobiliare, recintandola con un muro in conci di tufo e scavandoviall'interno due pozzi di acqua sorgiva, per poi finire di pagarne il prezzonell'ottobre 1972, procedendo quindi al frazionamento per la specificaindividuazione catastale rispetto alle proprietà confinanti.Si costituivano i convenuti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che assumevanol'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sostenendo che nullasapevano della vendita del 1966 e della successiva ulteriore venditaverbale, del pagamento del prezzo convenuto e del frazionamento, masenza negare l'esercizio del potere di fatto dell'attore sulla porzioneimmobiliare in questione.Con la sentenza n. 371/2014, il Tribunale adito, ritenendo nulla lascrittura privata del 1966 per indeterminatezza dell’oggetto, respingeva ladomanda attorea.Pronunciandosi sull’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e ConcettaMaraglino, in qualità di eredi dell’originario attore, nelle more deceduto,Numero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026con la sentenza n. 527/2016, la Corte d'Appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, riformava la pronuncia di prime cure, evidenziandoche non si trattava di un'azione a tutela di un acquisto a titolo derivativo ericonoscendo i presupposti dell’usucapione, senza indagare, però, sullanatura della disponibilità materiale della porzione dell'originario attore.Con l’ordinanza n. 2326/2022, la predetta sentenza veniva cassata daquesta Corte, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversacomposizione, per provvedere alla qualificazione del potere di fattoesercitato sul bene in controversia in termini di possesso, o di detenzione,non essendo la nullità dell’atto traslativo della proprietà del terreno, di persé, idonea ad inficiare la rilevanza del titolo in relazione alla questionepossessoria, potendo il cessionario possedere il bene uti dominus anche inseguito ad un invalido atto di trasferimento del diritto dominicale.Riassunta la causa dagli eredi dell’originario attore, si costituivano AnnaCarone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 55/2024, accoglieva ladomanda di usucapione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio riteneva che la mancanza dispecifica contestazione, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dell’intervenutaacquisizione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del possesso della porzione difondo oggetto della scrittura privata poi verbalmente integrata edell’intera particella descritta nell’atto introduttivo, unitamente alladocumentazione in atti e alle risultanze dell’espletata prova testimoniale,costituivano inequivocabile dimostrazione di un esercizio ultraventennaledel possesso uti dominus e, dunque, dell’acquisto a titolo originario dellaproprietà.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di trecensure, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

ConcettaMaraglino è rimasta intimata.Numero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i ricorrentihanno depositato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2° c.p.c., aseguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio.Nell’imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto la domanda diusucapione, avente ad oggetto un terreno di cui l’attore non avrebbeindividuato gli esatti confini, in contrasto con il requisito dell’esclusività delpossesso, necessario ad usucapire.Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti in realtà non assumonoche il giudice di rinvio abbia utilizzato una nozione errata di usucapione, ecercano impropriamente di ricondurre ad una violazione dell'art. 1158 c.c.quella che è in realtà una doglianza nel merito in ordine all'avvenutoaccoglimento della domanda di usucapione, benché l'originario attore perqualificare il suo rapporto con la porzione immobiliare oggetto delladomanda abbia fatto riferimento alla scrittura privata dell'1.8.1966, cheriguardava solo un appezzamento di terreno di circa 800 mq conindicazioni approssimative dei confini, appezzamento poi esteso peraccordo verbale ad una porzione più ampia di complessivi mq 1910,recintata con un muro in conci di tufo e quindi oggetto di frazionamento edi individuazione specifica nella particella catastale 366 del foglio 309 delNCT del Comune di Talsano nel 1972.La sentenza impugnata ha evidenziato che comunque la domanda diusucapione era stata riferita, già in primo grado, alla particella 366 delfoglio 309 del NCT del Comune di Talsano, per cui per ritenerla fondata cisi era riferiti congiuntamente alle risultanze e planimetrie conseguenti edNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026all'intervenuto e documentato frazionamento e non alle indicazioni deiconfini approssimative della scrittura privata dell'1.8.1966, all'univocitàdelle testimonianze acquisite nel dimostrare il possesso esclusivo utidominus ultraventennale anteriore al 2007 sull'intera porzione di mq 1910di [OSCURATO:PERSONA], ricevuto dal precedente proprietario [OSCURATO:PERSONA] nel1966 in vista di un successivo formale trasferimento poi non piùformalizzato, e non contestato nella sua materialità dagli originariconvenuti eredi del predetto, materialità peraltro emergente anchevisivamente sui luoghi per la recinzione con un muro in conci di tufo.2) Con il secondo motivo, sotto ulteriore profilo, è denunziata la violazionee falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., per avere il giudice di rinvio ritenuto che sull’intero lotto diterreno oggetto di causa fosse stato esercitato per oltre trent’anni unpossesso uti dominus, sulla scorta di un’erronea valutazione dellerisultanze probatorie e, segnatamente, dei documenti in atti edell’espletata prova orale.Il motivo è palesemente inammissibile, perché ancorché si lamentinuovamente la violazione dell'art. 1158 c.c., in realtà si chiede unarivalutazione nel merito del materiale istruttorio relativo alla domanda diusucapione, inammissibile nel giudizio di legittimità.Per orientamento consolidato di questa Corte, infatti, il motivo di ricorsonon può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudiziodi cassazione (Cass. n. 16444/2026; Cass. n. 10927/2024; Cass. sez. un.n.24148/2013), ed è inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio diNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme.Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementiistruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. n. 16444/2026; Cass. n. 13485/2014;Cass. sez. lav. n. 11511/2014; Cass. n.12362/2006).3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., ed alla violazione dell’art. 115 c.p.c., i ricorrenti lamentano che ilGiudice del rinvio sarebbe incorso in un errore percettivo del contenutooggettivo delle risultanze probatorie, oggetto di discussione tra le parti.

Siassume che ci sarebbe stato un travisamento del contenuto oggettivodelle prove concernenti il fatto probatorio in sé, con richiamo alla sentenzadi questa Corte n.9356/2017, seguita poi più recentemente dalla sentenzadelle sezioni unite di questa Corte n. 5792/2024.Il motivo è inammissibile, sia perché non si individuano i fatti probatoridecisivi non considerati che sarebbero oggettivamente emersi dalle proveraccolte che non sarebbero stati colti (difetto di specificità), sia in quantorealtà, a varie risultanze probatorie elencate alle pagine 27 e 28 delricorso, che sono state fatte oggetto di valutazione da parte del giudice dirinvio anche se in modo non condiviso, per le quali, pertanto, non vi èstato alcun errore di percezione.

Esso, infatti, presuppone l'erroreNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026sull'informazione probatoria oggettivamente ricavabile da una prova manon considerata, e non la valutazione non condivisa di uno dei significaticomunque attribuibili alla prova medesima.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017,Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera dellalegge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art.348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, attesoche la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare laSuprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione alpersistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "inconsistenti".Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],mentre nulla va disposto per le spese rispetto all'intimata ConcettaMaraglino.La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizioneaccelerata implica, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuovaformulazione, la condanna dei ricorrenti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore di UmbertoGravame, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art.96 comma 4° c.p.c. degli importi indicati in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti nell'indicata qualità di eredi diDiego Lisi, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria Lisi, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento in favoredi [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborsospese generali del 15%, nonché, ex art. 96 comma 3° c.p.c., della sommadi € 4.000,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, exart. 96 comma 4° cpc, della somma di € 3.000,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico dei ricorrenti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Stefano,-ricorrenti-controGravame Umberto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controMaraglino Concetta,-intimata-Numero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 55/2024 depositata il23.1.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] il 29.11.2007 conveniva in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiararel’intervenuto acquisto in proprio favore, per maturata usucapione, dellaproprietà di un fondo sito in Taranto, località (rectius Comune di) Talsano(foglio 309, particella 366 di mq 1910). A sostegno delle proprie pretese,l’attore deduceva di aver stipulato l'1.8.1966 con il proprietario [OSCURATO:PERSONA],dante causa dei convenuti, un accordo scritto avente ad oggetto iltrasferimento di una porzione del predetto terreno di circa 800 mq, la cuisuperficie era stata estesa per effetto di un successivo accordo verbale a1910 mq, e di aver preso immediato possesso dell’intera porzioneimmobiliare, recintandola con un muro in conci di tufo e scavandoviall'interno due pozzi di acqua sorgiva, per poi finire di pagarne il prezzonell'ottobre 1972, procedendo quindi al frazionamento per la specificaindividuazione catastale rispetto alle proprietà confinanti.Si costituivano i convenuti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che assumevanol'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sostenendo che nullasapevano della vendita del 1966 e della successiva ulteriore venditaverbale, del pagamento del prezzo convenuto e del frazionamento, masenza negare l'esercizio del potere di fatto dell'attore sulla porzioneimmobiliare in questione.Con la sentenza n. 371/2014, il Tribunale adito, ritenendo nulla lascrittura privata del 1966 per indeterminatezza dell’oggetto, respingeva ladomanda attorea.Pronunciandosi sull’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e ConcettaMaraglino, in qualità di eredi dell’originario attore, nelle more deceduto,Numero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026con la sentenza n. 527/2016, la Corte d'Appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, riformava la pronuncia di prime cure, evidenziandoche non si trattava di un'azione a tutela di un acquisto a titolo derivativo ericonoscendo i presupposti dell’usucapione, senza indagare, però, sullanatura della disponibilità materiale della porzione dell'originario attore.Con l’ordinanza n. 2326/2022, la predetta sentenza veniva cassata daquesta Corte, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversacomposizione, per provvedere alla qualificazione del potere di fattoesercitato sul bene in controversia in termini di possesso, o di detenzione,non essendo la nullità dell’atto traslativo della proprietà del terreno, di persé, idonea ad inficiare la rilevanza del titolo in relazione alla questionepossessoria, potendo il cessionario possedere il bene uti dominus anche inseguito ad un invalido atto di trasferimento del diritto dominicale.Riassunta la causa dagli eredi dell’originario attore, si costituivano AnnaCarone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 55/2024, accoglieva ladomanda di usucapione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio riteneva che la mancanza dispecifica contestazione, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dell’intervenutaacquisizione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del possesso della porzione difondo oggetto della scrittura privata poi verbalmente integrata edell’intera particella descritta nell’atto introduttivo, unitamente alladocumentazione in atti e alle risultanze dell’espletata prova testimoniale,costituivano inequivocabile dimostrazione di un esercizio ultraventennaledel possesso uti dominus e, dunque, dell’acquisto a titolo originario dellaproprietà.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di trecensure, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. ConcettaMaraglino è rimasta intimata.Numero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i ricorrentihanno depositato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2° c.p.c., aseguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio.Nell’imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto la domanda diusucapione, avente ad oggetto un terreno di cui l’attore non avrebbeindividuato gli esatti confini, in contrasto con il requisito dell’esclusività delpossesso, necessario ad usucapire.Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti in realtà non assumonoche il giudice di rinvio abbia utilizzato una nozione errata di usucapione, ecercano impropriamente di ricondurre ad una violazione dell'art. 1158 c.c.quella che è in realtà una doglianza nel merito in ordine all'avvenutoaccoglimento della domanda di usucapione, benché l'originario attore perqualificare il suo rapporto con la porzione immobiliare oggetto delladomanda abbia fatto riferimento alla scrittura privata dell'1.8.1966, cheriguardava solo un appezzamento di terreno di circa 800 mq conindicazioni approssimative dei confini, appezzamento poi esteso peraccordo verbale ad una porzione più ampia di complessivi mq 1910,recintata con un muro in conci di tufo e quindi oggetto di frazionamento edi individuazione specifica nella particella catastale 366 del foglio 309 delNCT del Comune di Talsano nel 1972.La sentenza impugnata ha evidenziato che comunque la domanda diusucapione era stata riferita, già in primo grado, alla particella 366 delfoglio 309 del NCT del Comune di Talsano, per cui per ritenerla fondata cisi era riferiti congiuntamente alle risultanze e planimetrie conseguenti edNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026all'intervenuto e documentato frazionamento e non alle indicazioni deiconfini approssimative della scrittura privata dell'1.8.1966, all'univocitàdelle testimonianze acquisite nel dimostrare il possesso esclusivo utidominus ultraventennale anteriore al 2007 sull'intera porzione di mq 1910di [OSCURATO:PERSONA], ricevuto dal precedente proprietario [OSCURATO:PERSONA] nel1966 in vista di un successivo formale trasferimento poi non piùformalizzato, e non contestato nella sua materialità dagli originariconvenuti eredi del predetto, materialità peraltro emergente anchevisivamente sui luoghi per la recinzione con un muro in conci di tufo.2) Con il secondo motivo, sotto ulteriore profilo, è denunziata la violazionee falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., per avere il giudice di rinvio ritenuto che sull’intero lotto diterreno oggetto di causa fosse stato esercitato per oltre trent’anni unpossesso uti dominus, sulla scorta di un’erronea valutazione dellerisultanze probatorie e, segnatamente, dei documenti in atti edell’espletata prova orale.Il motivo è palesemente inammissibile, perché ancorché si lamentinuovamente la violazione dell'art. 1158 c.c., in realtà si chiede unarivalutazione nel merito del materiale istruttorio relativo alla domanda diusucapione, inammissibile nel giudizio di legittimità.Per orientamento consolidato di questa Corte, infatti, il motivo di ricorsonon può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudiziodi cassazione (Cass. n. 16444/2026; Cass. n. 10927/2024; Cass. sez. un.n.24148/2013), ed è inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio diNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme.Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementiistruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. n. 16444/2026; Cass. n. 13485/2014;Cass. sez. lav. n. 11511/2014; Cass. n.12362/2006).3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., ed alla violazione dell’art. 115 c.p.c., i ricorrenti lamentano che ilGiudice del rinvio sarebbe incorso in un errore percettivo del contenutooggettivo delle risultanze probatorie, oggetto di discussione tra le parti. Siassume che ci sarebbe stato un travisamento del contenuto oggettivodelle prove concernenti il fatto probatorio in sé, con richiamo alla sentenzadi questa Corte n.9356/2017, seguita poi più recentemente dalla sentenzadelle sezioni unite di questa Corte n. 5792/2024.Il motivo è inammissibile, sia perché non si individuano i fatti probatoridecisivi non considerati che sarebbero oggettivamente emersi dalle proveraccolte che non sarebbero stati colti (difetto di specificità), sia in quantorealtà, a varie risultanze probatorie elencate alle pagine 27 e 28 delricorso, che sono state fatte oggetto di valutazione da parte del giudice dirinvio anche se in modo non condiviso, per le quali, pertanto, non vi èstato alcun errore di percezione. Esso, infatti, presuppone l'erroreNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026sull'informazione probatoria oggettivamente ricavabile da una prova manon considerata, e non la valutazione non condivisa di uno dei significaticomunque attribuibili alla prova medesima.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017,Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera dellalegge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art.348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, attesoche la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare laSuprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione alpersistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "inconsistenti".Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],mentre nulla va disposto per le spese rispetto all'intimata ConcettaMaraglino.La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizioneaccelerata implica, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuovaformulazione, la condanna dei ricorrenti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore di UmbertoGravame, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art.96 comma 4° c.p.c. degli importi indicati in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti nell'indicata qualità di eredi diDiego Lisi, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 7581/2024Numero sezionale 1526/2026Numero di raccolta generale 19451/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria Lisi, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento in favoredi [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborsospese generali del 15%, nonché, ex art. 96 comma 3° c.p.c., della sommadi € 4.000,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, exart. 96 comma 4° cpc, della somma di € 3.000,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico dei ricorrenti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 19451/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris