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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32596/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 29/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o la conversione in appello, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 5, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, per speciale tenuità del fatto; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso reato, per non aver commesso il fatto; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui solo contestato, perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione per saltum il [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la sentenza - pur affermando in premessa che gli imputati "vanno assolti, per essere l'imputazione manifestamente priva di sostegno probatorio" - riconoscerebbe poi soltanto la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, con evidente ed insanabile vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Come correttamente affermato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] - nella parte relativa ai rifiuti pericolosi - è punito con pena congiunta, così che la relativa sentenza è suscettibile di impugnazione in appello, e che l'eventuale ricorso immediato per cassazione è soggetto ai rigorosi limiti di cui al citato art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Ne consegue che, qualora le censure sollevate coinvolgano invece l'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. (come nel caso di specie, per espressa indicazione nella rubrica e nel contenuto dell'unica censura, in punto di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza), il ricorso medesimo deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di merito competente.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, 1'11 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 29/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o la conversione in appello, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 5, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, per speciale tenuità del fatto; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso reato, per non aver commesso il fatto; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui solo contestato, perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso per cassazione per saltum il [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la sentenza - pur affermando in premessa che gli imputati "vanno assolti, per essere l'imputazione manifestamente priva di sostegno probatorio" - riconoscerebbe poi soltanto la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, con evidente ed insanabile vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 4. Come correttamente affermato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] - nella parte relativa ai rifiuti pericolosi - è punito con pena congiunta, così che la relativa sentenza è suscettibile di impugnazione in appello, e che l'eventuale ricorso immediato per cassazione è soggetto ai rigorosi limiti di cui al citato art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora le censure sollevate coinvolgano invece l'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. (come nel caso di specie, per espressa indicazione nella rubrica e nel contenuto dell'unica censura, in punto di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza), il ricorso medesimo deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di merito competente. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 20
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