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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05356/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Ronni MINGUZZI alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una tessera bancomat.

2. Propone ricorso Ronni MINGUZZI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, primo comma, n. 4 e 62-bis del codice penale.

3. Il ricorso è inammissibile, dovendosi premettere che nel giudizio di appello la difesa non aveva sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata richiesta in una memoria difensiva.

4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato che la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede nella sua eccezionalità, «che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., avuto riguardo, in entrambi i casi, alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).

Hanno ritenuto le Sezioni Unite «che sia corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello».

Tale potere-dovere «non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

E, tuttavia, l'esercizio di esso va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito.

Lo e) stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di - appello esclude che -il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione.

In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.».

Neppure l'assenza di alcuna motivazione sul mancato riconoscimento di un beneficio «può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (in senso conforme, con specifico riferimento alle circostanze attenuanti, Sez. 3, n. 21/11/2019, G., Rv. 279063 nonché Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv 276596).

5. Alla luce di questi principi è inammissibile la doglianza inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel giudizio di appello.

Per una diversa ragione è priva di pregio anche la deduzione sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato che, pacificamente, la ricezione e l'indebito utilizzo della carta bancomat causarono alla persona offesa un danno, quantomeno, di 500 euro.

Secondo il diritto vivente, detta attenuante presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.), certamente non ravvisabile nel caso di specie.

Ne consegue la irrilevanza della omessa risposta sul punto da parte della Corte di appello.

Infatti, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di gravame non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376, in motivazione; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, - n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Ronni MINGUZZI alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una tessera bancomat. 2. Propone ricorso Ronni MINGUZZI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, primo comma, n. 4 e 62-bis del codice penale. 3. Il ricorso è inammissibile, dovendosi premettere che nel giudizio di appello la difesa non aveva sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata richiesta in una memoria difensiva. 4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato che la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede nella sua eccezionalità, «che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., avuto riguardo, in entrambi i casi, alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Hanno ritenuto le Sezioni Unite «che sia corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello». Tale potere-dovere «non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello. E, tuttavia, l'esercizio di esso va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito. Lo e) stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di - appello esclude che -il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.». Neppure l'assenza di alcuna motivazione sul mancato riconoscimento di un beneficio «può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (in senso conforme, con specifico riferimento alle circostanze attenuanti, Sez. 3, n. 21/11/2019, G., Rv. 279063 nonché Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv 276596). 5. Alla luce di questi principi è inammissibile la doglianza inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel giudizio di appello. Per una diversa ragione è priva di pregio anche la deduzione sull'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato che, pacificamente, la ricezione e l'indebito utilizzo della carta bancomat causarono alla persona offesa un danno, quantomeno, di 500 euro. Secondo il diritto vivente, detta attenuante presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.), certamente non ravvisabile nel caso di specie. Ne consegue la irrilevanza della omessa risposta sul punto da parte della Corte di appello. Infatti, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di gravame non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376, in motivazione; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, - n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicem
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