CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i MO-T-.~1È -J 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 28 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattordicimila di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale circa la mancata verifica dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stato svolto alcun controllo sulla esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., circostanza peraltro smentita dal doppio conforme accertamento di responsabilità dell'imputato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore